LA RESPONSABILITA' NEL LAVORO DI EQUIPE

TRATTO DA : “LA RESPONSABILITA’ NEL LAVORO IN EQUIPE ISTRUZIONI PER L’USO”

                                                                                                          

CAPITOLO 5

IL RAPPORTO TRA MEDICO ED INFERMIERE

 

 

IL RAPPORTO TRA MEDICO E INFERMIERE È CARATTERIZZATO DA AUTONOMIA DI CIASCUNA DELLE DUE PROFESSIONALITÀ?

Il rapporto che lega medici e infermieri, alla luce dell’abrogazione del d.p.r. 14 .03.1974, n. 225 (c.d. “mansionario”), si caratterizza per essere improntato all’autonomia: la professione infermieristica ha cessato di avere un ruolo meramente ausiliario. L’art. 1 della legge 10.08.2000, n. 251 sancisce questa nuova realtà di collaborazione non subordinata, affermando: «Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette a» etc.

 

IL MEDICO HA RESPONSABILITÀ PER LE ATTIVITÀ VOLTE A SODDISFARE I BISOGNI INFERMIERISTICI DEL PAZIENTE?

Non più. L’infermiere, in ragione della sua autonomia, è responsabile delle azioni che rientrano nell’assistenza infermieristica. L’art. 1 del d.m. 739/1994, delineando la figura dell’infermiere, afferma: «L’infermiere (…) è responsabile dell’assistenza generale infermieristica». Specificandone poi il campo di azione, e dunque di responsabilità, afferma: «L’infermiere: partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico – terapeutiche» etc.

 

IL MEDICO PUÒ IMPORRE ALL’INFERMIERE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SUO LAVORO?

Il medico non può più imporre all’infermiere le modalità di svolgimento di un intervento di competenza di quest’ultimo, ma, soprattutto, non può più indicare all’infermiere quali attività compiere per soddisfare i bisogni infermieristici del paziente.

 

IL MEDICO PUÒ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER ERRORI COMMESSI DALL’INFERMIERE?

In linea generale, e con le eccezioni che vedremo, non rientrando più l’attività infermieristica nella competenza decisionale del medico, egli non ne sarà responsabile.

 

 

NELLA CURA FARMACOLOGICA L’INFERMIERE È MERO ESECUTORE DELLA PRESCRIZIONE DEL MEDICO?

L’inserimento nelle funzioni infermieristiche del compito di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche implica una costante attività di verifica da parte dell’infermiere del processo terapeutico nelle diverse fasi di prescrizione, conservazione, somministrazione e raccolta degli effetti prodotti. L’apporto infermieristico non può limitarsi, dunque, alla passiva esecuzione della prescrizione ricevuta, ma implica la previa verifica della correttezza dell’operazione.

 

UNA VOLTA TERMINATO L’INTERVENTO IL CHIRURGO È RESPONSABILE DELL’ASSISTENZA POST-OPERATORIA AFFIDATA ALL’INFERMIERE?

Il chirurgo, così come gli altri operatori sanitari, è titolare di un’ampia posizione di

garanzia nei confronti del paziente, che si estende alla fase dell’assistenza post-operatoria; ne deriva che il chirurgo deve assicurarsi che il paziente sia adeguatamente assistito dopo l’operazione da personale idoneo e presente in numero adeguato, cui deve anche fornire tutte le indicazioni terapeutiche necessarie. Egli, dunque, nel trasferire la sua posizione di garanzia, deve fornire le necessarie indicazioni terapeutiche e di controllo dei parametri vitali del paziente appena operato, e deve seguire direttamente – anche per interposta persona – il decorso postoperatorio attraverso la scelta oculata dei soggetti che dovranno occuparsene. Nel caso in cui ciò non avvenga, il chirurgo può essere ritenuto responsabile per non aver fornito idonea assistenza post-operatoria avendola affidata a personale infermieristico non adeguato.

 

IL CHIRURGO È RESPONSABILE DELLA C.D. “CONTA DEI FERRI” AL TERMINE DELL’OPERAZIONE?

Sul tema dell’errore nella conta dei ferri chirurgici a opera dell’infermiere cosiddetto “ferrista”, la giurisprudenza ritiene responsabile l’intera equipe chirurgica. Ciò sulla base del principio in forza del quale il medico, qualora si avvalga di ausiliari ai quali sia materialmente affidata l’esecuzione di un compito, conserva intatto sull’attività degli stessi il dovere di vigilanza, nonché sulla base della considerazione che, nel settore chirurgico, il personale infermieristico ha funzioni di assistenza ma non di verifica dell’intervento operatorio nella sua completezza, essendo quest’ultima prerogativa del medico.

 

ESISTE UN OBBLIGO DI COLLABORAZIONE TRA MEDICO E INFERMIERE?

Il nuovo codice deontologico dei medici, differentemente da quanto avveniva nel passato, sancisce espressamente un dovere di collaborazione tra il medico e le diverse figure sanitarie che prestano la loro opera a beneficio del paziente. All’art. 66, infatti, si legge: «Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenze professionali». In modo consonante, l’art. 5 del codice deontologico degli infermieri prevede: «L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’equipe». Lo stesso art. 1 del d.m. 739/1994, del resto, fa espresso riferimento al fatto che: «l’infermiere (…) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali».

 

IL MEDICO IN POSIZIONE APICALE È RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ INFERMIERISTICA CHE SI SVOLGE NEL REPARTO DA LUI DIRETTO?

La responsabilità di organizzazione e gestione della struttura assegnata al primario non può non comprendere anche l’attività infermieristica. Il d.p.r. 761/1979 – già esaminato – impone al primario di esercitare «funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura», che comprendono anche le attività infermieristiche,a loro volta funzionali alla cura del paziente.Nello stessa direzione ci sembra che conduca il d. lgs. 229/1999, nel quale è affermato che il medico in posizione apicale può dare direttive a tutto il personale operante nella struttura da lui diretta.

 

A FONDO PAGINA IN ALLEGATO TROVERETE TUTTO

L'OPUSCOLO IN FORMATO PDF