ECM: le nuove informazioni utili

Pubblicata la determinazione 17 luglio 2013 con cui la Commissione  Nazionale per la Formazione Continua stabilisce tutte le regole che riguardano  esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero,  autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione.
La determina,  oltre a costituire un riassunto sui criteri stabiliti dalla Commissione negli  anni precedenti rispetto alle tematiche citate, introduce alcune  novità che potete leggere nella sintesi che segue o in versione integrale scaricando il file pdf allegato a fondo pagina.

Sintesi

Esoneri   I  professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di  formazione post-base (es. corso di specializzazione universitaria, dottorato di  ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea  specialistica) propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio  dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo Ecm.  L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per  mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per  ciascun mese 2. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o  che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da  catastrofi naturali. Sono confermati gli esoneri anche per i professionisti  sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso  le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito in  precedenza dalla stessa Commissione con determina del 20 giugno 2012 per gli  eventi sismici che hanno colpito la regione  Emilia-Romagna.

Esenzioni Le esenzioni dall’obbligo  formativo ECM sono quantificate nella misura di 4 crediti per ogni mese nel  quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15  giorni. Oltre alle consuete esenzioni già conosciute (congedo maternità  obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento, congedo retribuito per  assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle armi o servizio  volontariato,) sono state ricomprese le seguenti situazioni come disciplinate  dai CCNL delle categorie di appartenenza: - aspettativa senza assegni per  gravi motivi familiari; - permesso retribuito per i professionisti affetti da  gravi patologie; - assenza per malattia; - aspettativa per incarico  direttore sanitario aziendale e direttore generale; - aspettativa per cariche  pubbliche elettive - aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di  sviluppo e distacchi per motivi  sindacali. I periodi di esonero e di  esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del  triennio, ad  eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi  naturali.

Tutoraggio individuale Sono confermati 4  crediti Ecm per mese ogni mese di tutoraggio ai tutor che svolgono sia  formazione pre e post laurea prevista dalla legge e sia attività di tutoraggio  all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea sempre  previsti dalla legge. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti  ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere  il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e  delle riduzioni citate nella stessa determina. Sono esclusi dal  riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli  assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a  titolo gratuito. I crediti sono riconosciuti anche a chi svolge attività di  tutoraggio nell'ambito di specifici PFA, solo se le attività svolte sono  inquadrate nel programma formativo del professionista  interessato.

Crediti per formazione all’estero I  professionisti sanitari che frequentano all’estero corsi di formazione postbase  (es. dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento)  propri della categoria di appartenenza, e durante l’esercizio dell’attività  professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo Ecm per l’intero periodo di  formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione  abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. Inoltre, ai  professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale  all’estero (ovvero formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi  dell’Ue, in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada) sono riconosciuti crediti  Ecm nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato  all’estero.Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50  crediti  formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. I crediti acquisibili  tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50%  dell’obbligo formativo triennale. Il professionista sanitario, ultimata la  frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma,  contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di  apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia  autonoma) ovvero per i liberi professionisti, al proprio  Ordine/Collegio/Associazione professionale. I suddetti enti, valutata la  documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali  attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e  al Co.Ge.A.P.S.

Liberi professionisti: crediti individuali per  autoapprendimento Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti  ECM per: a) attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale  di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati  e distribuiti da Provider accreditati; b) autoapprendimento derivante da  attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di  monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm e privi di  test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo  formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel  triennio).

Riduzione dell’obbligo formativo  triennale E’ confermato in 150 crediti il debito formativo per il  triennio 2011/2013 con la possibilità di portare in riduzione di tale debito  fino a 45 crediti con il seguente criterio:. - riduzione di 15 crediti se il  professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010; -  riduzione di 30 crediti se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti  nel triennio 2008-2010; - riduzione di 45 crediti se il professionista ha  acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010. L’obbligo formativo  annuale è confermato in 50 crediti/anno al netto delle riduzioni derivanti da  esenzioni ed esoneri.

Modalità di registrazione nella banca dati  Co.GeA.P.S. L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di  riferimento sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti  Ecm acquisiti tramite i criteri sopra individuati, previa presentazione da parte  del professionista sanitario della relativa documentazione (attestato di  frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo  di sospensione dell’attività professionale, attestazione di svolgimento  dell’attività di tutoraggio rilasciata dall’ente per il quale si è esercitata  l’attività di tutoraggio, etc.). L’Ordine, il Collegio e l’Associazione  professionale di appartenenza provvedono alla valutazione di coerenza con le  vigenti disposizioni in materia di Ecme alla registrazione nella banca dati  Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri,  esenzioni e ai crediti Ecm eventualmente acquisiti tramite i citati  istituti. All’atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono  assegnati alle attività formative di cui alla citata determina gli obiettivi  formativi corrispondenti alla/e attività svolta/e.

Registrazione  di crediti 2008/2013 non registrati nel database del Cogeaps I  professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, ai fini  della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel  periodo 2008/2013 non ancora presenti in tale banca dati, presentano la  richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione  sostitutiva di atto notorio, all’Ordine, Collegio o Associazione di  appartenenza. Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza  e tutor per eventi Ecm accreditati al sistema nazionale e regionale Ecm e  realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti Ecm per evento a  prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche  individuali che i professionisti comunicheranno all’Ordine, Collegio,  Associazione, sulla base dei relativi specifici  attestati.

Certificazione dei crediti La  certificazione dei crediti viene effettuata, per i professionisti sanitari  iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni maggiormente rappresentative, tramite  il portale Co.Ge.A.P.S. La certificazione si riferisce esclusivamente al numero  dei crediti acquisiti nel triennio di riferimento. Tale certificazione prevederà  i due livelli: 1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata  da Ordini, Collegi e Associazioni, e dalla Segreteria della Commissione  nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate  ma non ordinate, per tutta la formazione svolta in un triennio, con indicazione  del numero dei crediti effettivamente registrati; 2) certificazione del pieno  soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio: attestazione rilasciata a  cura di Ordini, Collegi e Associazioni, e della Segreteria della CNFC per i  professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate,  nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l’intero fabbisogno  formativo individuale triennale.

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