da http://www.dirittosanitario.net
Il fatto
Una dipendente ospedaliera ha proposto ricorso per l'accertamento di postumi permanenti a seguito di infortunio sul lavoro, occorsole dopo avere effettuato un movimento brusco in posizione non congrua per il sollevamento di una paziente obesa.
Profili giuridici
Durante il giudizio di secondo grado è stata disposta nuova CTU per valutare l’entità del danno subito; il consulente ha evidenziato che la ricorrente ha riportato un trauma distorsivo del rachide lombare, a causa del quale è portatrice di un deficit funzionale apprezzabile e di disturbi radicolari intercorrenti su una pregressa discopatia erniaria lombare.
La donna, inoltre, è affetta da incontinenza urinaria da sforzo. Questa patologia è causata da un indebolimento dei mezzi di sostegno e di sospensione della vescica, per cedimento del pavimento pelvico, riduzione della lunghezza funzionale dell'uretra e prolasso uretrale, e può conseguire a interventi chirurgici all'apparato genitale. L'etiopatogenesi di questo quadro patologico è quindi ascrivibile a difetti anatomici, e non può essere messo in correlazione, né causale, né concausale con lo sforzo compiuto in occasione dell'infortunio denunciato. Quest’ultimo, pur configurandosi come un trauma significativo, ha avuto un iter clinico che non è coerente con un'effettiva sofferenza traumatica. Pertanto, la concreta vis lesiva del trauma ha determinato un danno molto limitato, mentre il successivo quadro clinico, trattato chirurgicamente oltre nove mesi dopo l'infortunio, è piuttosto ascrivibile alle preesistenze. L’infortunio ha determinato un danno biologico del 4%, inferiore alla soglia minima del 6% prevista dal D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, pertanto non dà titolo ad alcuna prestazione.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Corte d’Appello di Perugia – Sez. Lav.; Sent. del 21.10.2013
omissis
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il giudizio di primo grado era pendente alla data del 4 luglio 2009. La sentenza, pertanto, è redatta nelle forme previste dal testo ora vigente dell'art. 132 c.p.c., modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, il quale stabilisce, fra l'altro, che la sentenza debba contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", essendo stato eliminato ogni riferimento alla "concisa esposizione dello svolgimento dell'processo", prevista dal testo anteriore.
La controversia, promossa da E.S. con ricorso depositato il 21 marzo 2009 dinanzi al Tribunale di Spoleto, concerneva l'accertamento di postumi permanenti dell'infortunio occorsole l'8 novembre 2007, e la conseguente condanna dell'INAIL al pagamento dell'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38 del 2000 e dell'indennità per inabilità temporanea al lavoro.
Con sentenza n. 72/2011, pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., come modificato dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, all'udienza del 5 ottobre 2011, il Tribunale respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'INAIL per il giudizio, e al pagamento delle spese di c.t.u.
Con atto depositato il 28 novembre 2011, E.S. impugnava la decisione, fondata sulle errate conclusioni rassegnate dal c.t.u. La Corte d'appello, al fine di accertare il fondamento dei rilievi mossi dall'appellante, ha disposto la rinnovazione della c.t.u. medicolegale, e ha affidato l'incarico alla dr.ssa M.N.. Nella relazione depositata il 28 marzo 2013 , il c.t.u. rileva che E.S., nata il 20 aprile 1959, subì l'8 novembre 2007 un infortunio sul lavoro, per i cui postumi l'INAIL riconobbe un danno biologico del 2%. La c.t.u. espletata in primo grado ha invece determinato nel 4% il grado del danno. In occasione dell'infortunio denunciato - prosegue la dr.ssa N. - la S. riportò un trauma distorsivo del rachide lombare, a causa del quale è portatrice di un deficit funzionale apprezzabile e di disturbi radicolari intercorrenti su una pregressa discopatia erniaria lombare. Il grado del danno biologico, con riferimento all'epoca di stabilizzazione dei postumi, è pari al 4%.
L'appellante è affetta da incontinenza urinaria da sforzo. Questa patologia è causata da un indebolimento dei mezzi di sostegno e di sospensione della vescica, per cedimento del pavimento pelvico, riduzione della lunghezza funzionale dell'uretra e prolasso uretrale, e può conseguire a interventi chirurgici all'apparato genitale, parti, etc. L'etiopatogenesi di questo quadro patologico è quindi ascrivibile a difetti anatomici, e non può essere messo in correlazione, né causale, né concausale con lo sforzo compiuto in occasione dell'infortunio denunciato. In quella circostanza, la S. riportò un attacco di lombalgia e si sottopose a esami che rivelarono, fra l'altro, un'ernia discale L4-L5. Fu poi eseguito un intervento di emilaminectomia con inserimento di un distanziatore vertebrale, il quale causò una spondilodiscite, che ne rese necessaria la rimozione. Circa la riferibilità della patologia discale allo sforzo lavorativo compiuto dalla S., il c.t.u. rileva come questo, rappresentato da un movimento brusco in posizione non congrua per il sollevamento di una paziente obesa, possa astrattamente configurare un trauma significativo. Tuttavia, il successivo iter clinico non sembra coerente con un'effettiva sofferenza traumatica. La S. si rivolse telefonicamente al medico curante, che le prescrisse farmaci analgesici; ella non si assentò dal lavoro per tutta la settimana successiva all'evento, terminata la quale si recò al Pronto soccorso, dove i sanitari rilevarono un quadro molto limitato, con movimenti del tronco conservati e senza ripercussioni radicolari. Qualora vi fosse stata un'espulsione dell'ernia discale o anche soltanto l'aggravamento di una protrusione erniaria, come sostenuto dall'appellante, si sarebbe avuto un quadro di ben maggiore rilievo, che avrebbe menomato l'autonomia e le prestazioni fisiche dell'assicurata. A fronte di un iter clinico post-infortunio di evidente modestia, appaiono invece importanti di preesistenze non traumatiche, rappresentate da protrusioni erniarie multiple, aspetti di spondilosi e di grave degenerazione, come rilevato in occasione dell'intervento chirurgico. Pertanto, la concreta vis lesiva del trauma sembra aver determinato un danno molto limitato, mentre il successivo quadro clinico, trattato chirirgicamente oltre nove mesi dopo l'infortunio, è piuttosto ascrivibile alle preesistenze. Le conseguenze dell'infortunio, dunque, devono essere determinate in un danno biologico del 4%.
Le considerazioni svolte dal c.t.u. al termine di un esame tecnicamente corretto e immune da vizi logici sono pienamente condivise dalla Corte, e sono, del resto, coincidenti con le conclusioni rassegnate dal c.t.u. di primo grado. Si deve quindi ritenere che dall'infortunio sul lavoro denunciato sia derivato all'appellante un danno biologico del 4%; questo, essendo inferiore alla soglia minima del 6%, prevista dal D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, non dà titolo ad alcuna prestazione. Di conseguenza, la domanda avanzata dalla ricorrente è infondata, ed è stata giustamente disattesa dal Tribunale. L'appello dev'essere perciò respinto, e la sentenza impugnata dev'essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, determinata ai sensi del D.M. 20 luglio 2012, n. 140. L'art. 152 disp. att. c.p.c., nel nuovo testo introdotto dall'art. 42, comma 11 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2003, entrato in vigore lo stesso giorno, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 e applicabile al caso di specie ratione temporis (il ricorso introduttivo del giudizio fu depositato dinanzi al Tribunale di Spoleto il 21 marzo 2009), prevede che gli assicurati e gl'invalidi rimasti soccombenti nei giudizi promossi per il pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie siano esonerati dalle spese processuali solo qualora dichiarino e dimostrino di non superare un determinato limite di reddito. L'appellante, tuttavia, non ha né dedotto né, tanto meno, dimostrato di trovarsi in una simile condizione.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'INAIL per il grado di giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali.
Pone a carico definitivo dell'appellante le spese di c.t.u. del grado, nella misura già liquidata.
Così deciso in Perugia, il 18 settembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2013.
RIMINI. Entra nella sala dell'ex Convento dei Servi, presenti le Autorità e i Cittadini Riminesi, Leonella non nasconde la sua emozione in tanti la fermano per complimentarsi con lei. Convento che come ricorda il Sindaco - Andrea Gnassi - è stato il convitto femminile dove Leonella ha studiato per diventare Infermiera, perchè a quei tempi a pochi passi c'èra il cosiddetto “ospedalino” dei bambini.
Leonella Perfetti, Infermiera dal 1975, ha lavorato prima presso il reparto di Pediatria. Nel 1989 ha iniziato il suo percorso professionale presso il reparto di Oncologia dell'Ospedale di Rimini, contribuendo alla nascita del reparto fino al raggiungimento dei servizi attuali rispondendo all'evolversi della disciplina.
Oggi è la referente infermieristica del Day Hospital Oncologico, si occupa della presa in carico dei pazienti guidandoli nel loro percorso di cura, la delicadezza ti tale compito che necessita anche di doti umane oltre che professionali molto spiccate, deriva dal tipo di patologia che affligge questi pazienti. Leonella Perfetti è di fatto il loro punto di riferimento ed interfaccia con la struttura.
E pertanto viene consegnato il Sigismondo d'oro per le seguenti motivazioni:
"Per la professionalità dimostrata nello svolgere l'importante ruolo di coordinamento infermieristico dei percorsi di cura rivolti ai pazienti oncologici ricercando le migliori coerenze organizzative, possibili in cammini terapeutici complessi, diversificati ed invasivi.
Per l'umanità profonda espressa verso chi si trova in situazioni drammatiche, tristi e dolorose, ricercando sempre col sorriso, il rispetto assoluto e l'attenzione ai particolari, di rendere sopportabili e meno apprensivi i vissuti negativi, mitigando le ansie e le paure offrendo una serena continuità terapeutica.
Per la capacità di ricercare e sviluppare in ciascuno dei pazienti seguiti, quelle risorse individuali che, anche nei momenti di smarrimento o solitudine, sono la forza che permettono a tutti noi di superare le avversità che la vita presenta. Per incaricare la modestia e l'umiltà che caratterizza tutto il corpo infermieristico che, silenziosamente, assiste e cura. "
A leggere le motivazioni è Donatella Turci - Presidente del Consiglio Comunale, consegna il premio il Sindaco della Città di Rimini, Ansrea Gnassi.
-Non so se merito questo premio –
Quando mi è stato comunicato non dico che mi ha spaventata, ma terrorizzata.
Non nasconde l'emozioneLeonella nel suo discorso di ringraziamento, perchè proprio a me - continua - tra le tante persone che tutti i giorni fanno il mio lavoro.
Se sono così è perchè amo il mio lavoro e devo ringraziare tutte le persone che mia hanno stimolata in tutti questi anni, tra questi i pazienti che mi hanno insegnato tantissime cose.
Conclude il discorso condividendo il premio con tutti gli Infermieri che, con passione e dedizione, svolgono questa professione ma troppo spesso non sono considerati, mentre sono il pilastro di tutta la Sanità.
Il Sigismondo d'oro, è il riconoscimento costituito da una targa in oro riproducente l’immagine di Sigismondo Pandolfo Malatesta, che viene attribuito ogni anno a colore che abbiano onorato, con la propria attività, la città di Rimini.
Dall'istituzione del premio, non è stato mai assegnato ad un Professionista Sanitario, questa rende ancor più prestigioso il premio ricevuto.
Viviamo in un mondo strano.
Ci dicono che non ci sono soldi per il sistema sanitario … e poi si prende atto dai “media” che i dirigenti dell'ASUR Marche si “spartiscono” 700.000 €.
La motivazione sta nel fatto che “hanno raggiunto gli obiettivi”.
Ma per chi?
Non certamente per i cittadini, cui hanno tagliato i servizi, pur in presenza di un aumento di domanda di salute.
Meno ancora per i dipendenti precari, che hanno perso un posto di lavoro o, peggio ancora, per altri che un posto di lavoro lo cercano …. ma non lo trovano.
Forse hanno raggiunto gli obiettivi per loro stessi, sulla pelle degli utenti e dei professionisti.
Più che un premio ci sarebbe da vergognarsi!
Il NURSIND – il sindacato di categoria degli Infermieri – pur nella consapevolezza dei riferimenti contrattuali riguardanti la ripartizione dei fondi tra le diverse Aree, ritiene opportuno urlare a gran voce il disappunto per le decisioni della Direzione ASUR Marche.
Di fronte alle gravi criticità in cui versa il sistema sanitario, e ai continui tagli, è semplicemente assurdo riconoscere un premio a chi ha abbassato i costi di funzionamento del sistema tagliando risorse assistenziali e diminuendo i servizi alla popolazione con problemi di salute.
Con quella cifra sarebbe stato possibile assumere 20 infermieri, con conseguenti benefici per una parte significativa di utenti, a fronte di pochi beneficiari (che comunque hanno e mantengono un posto di lavoro, peraltro ben remunerato).
Si sarebbero potute adeguare le dotazioni organiche delle strutture ospedaliere (ovviamente solo parzialmente, stante l'esiguità dei possibili assunzioni), tenuto conto dei criteri “jurassici” adottati dal Direttore ASUR nella determinazione degli stessi (non si sa bene supportato da chi, visto che non ci sono figure dirigenziali infermieristiche nel livello direzionale ASUR … a suo dire “...perchè nel livello direzionale ASUR non c'è assistenza e quindi non serve detta figura professionale” …. e allora forse non serve nemmeno Lui e tutto il Suo “codazzo” …!!).
Oppure si sarebbero potute adeguare (con le stesse limitazioni di cui sopra) le dotazioni organiche dei servizi territoriali, con una contestuale riorganizzazione degli stessi servizi, nel rispetto dei principi fissati dall'OMS e dai PSN e PSR, nonché dal D.L. 158/2012 (Balduzzi), riguardanti lo sviluppo delle cure primarie.
Qualche possibile logica di “riconoscimento” forse si sarebbe potuta anche stare se la Direzione Aziendale dell'ASUR Marche e della dirigenza avesse operato nel rispetto dei principi fissati dalla L. 133/2008 (Brunetta – diminuzione dei posti letto, diminuzione dei costi del personale, nuovi criteri per la determinazione delle necessità di Strutture Semplici e Strutture Complesse, etc.) e della L. 135/2012 (Monti – diminuzione dei posti letto attraverso la chiusura di Unità Operative, tenuto conto dei cambiamenti e delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche che consentono sviluppi processuali più rapidi e meno invasivi, con conseguente minore necessità di posti letto, contenimento dei costi con riferimento ai valori dell'anno 2004, con ulteriore diminuzione dell'1,4%, lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e clinico-assistenziali, la “riconversione” dei piccoli ospedali, etc.) e del DL 158/2012 (Barduzzi – riorganizzazione dei servizi territoriali e delle cure primarie).
Così non è stato.
I dati certi e documentabili evidenziano che il “taglio lineare” ha riguardato prevalentemente le risorse assistenziali infermieristiche e “di supporto”, con interventi marginali sui livelli dirigenziali. Una particolare enfasi è data al taglio di posizioni dirigenziali apicali (i vecchi primari) …. peccato che tali posti erano presenti in vecchie “piante organiche”, da tempo non ricoperti (pertanto il “taglio” è stato virtuale e indolore). Dove il “taglio” di dirigenti è stato reale … si è solo fatto quanto previsto e raccomandato dal legislatore, e comunque in termini minimali.
Il passo successivo (così è stato detto) sarà lo sviluppo delle “reti cliniche” (forse con riferimento anche agli “standard ospedalieri” e ai relativi criteri di riferimento, al momento in discussione sui tavoli del governo centrale).
Il management moderno prevede un percorso metodologicamente diverso che parte da un progetto politico di riorganizzazione del sistema (che deve tenere conto principalmente dei bisogni di salute delle persone e dei servizi che devono essere garantiti, e non del solo contenimento dei costi) e si sviluppa con le azioni individuate come prioritarie, definite e condivise con tutti gli stake-holder interessati, con il ricorso anche ad eventuali investimenti necessari nella fase propedeutica o contestuale alla riorganizzazione, al fine di garantire comunque i servizi alla popolazione, per poi sviluppare le razionalizzazioni previste nel progetto politico di ripensamento dell'intero sistema.
Per quanto concerne invece il contenimento dei costi, non è specificato in nessun documento o norma che tale razionalizzazione (impegno di spesa dell'anno 2004 con ulteriore diminuzione dell'1,4%) deve riferirsi alla componente assistenziale infermieristica e “di supporto”, come invece risulta realizzato, almeno come “azione prevalente”.
Aveva ragione il V.Presidente di un importante sindacato di categoria della componente medica che, alla recente manifestazione di Arezzo (Risk Management), ha affermato che “... bisogna tagliare dove c'è di troppo ...”.
I dati OCSE del 2013 (con tutti i possibili distinguo del caso, tenuto conto delle differenze presenti nei Paesi componenti) evidenziano che in Italia risulta un eccesso di 1 medico ‰ abitanti (+ 60.000) e un difetto di 1,5 infermieri ‰ abitanti (- 90.000).
Non possono essere presi a riferimento solo i dati “di comodo” e è necessario tornare ai principi nobili della “polis”.
Le decisioni e i fatti non sembrano evidenziare particolari situazioni degne di importanti riconoscimenti economici.
Su tutto ciò è opportuno e importante che la politica sviluppi le riflessioni e gli approfondimenti necessari, anche per una valutazione più oggettiva relativamente alle possibili (e non auspicabili) riconferme.
Il Segretario Territoriale
Nursind Ancona
Dott. Giuseppino Conti
da Il sole 24 ore
Tac, acceleratori lineari, risonanze magnetiche, pet, sistemi gamma camera. E tanto altro ancora. Aspettando il commissario per la spending review Carlo Cottarelli, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin comincia a portarsi avanti il lavoro di lotta agli sprechi di Asl e ospedali. E ai pericoli per la salute di chi si cura. Ecco così che in Italia sta per scattare per la prima volta un'operazione a tappeto su tutte le «grandi apparecchiature» biomediche in uso in tutte le strutture sanitarie italiane.
Quelle pubbliche e quelle private, siano o no accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
Una spesa per acquisti a nove zeri (di euro) l'anno per grandi macchine ormai decisive per l'assistenza e che incorporano una tecnologia sempre più all'avanguardia. E anche per questo sempre più costose. E che perciò a maggior ragione – aspettando appunto la vivisezione che ne farà per la sua parte il gruppo di lavoro che Cottarelli ha dedicato alla spesa sanitaria – impone di tenere apertissimi gli occhi. Perché ne va della salute degli italiani, ma anche di quella della spesa di Asl e ospedali.
Ecco così che il programma di verifica capillare messo a punto con un decreto preparato dal ministero della Salute, vuole fare chiarezza a trecentosessanta gradi su una realtà per tanti versi ancora inesplorata. E cioè: dove è collocata la «grande apparecchiatura» naturalmente, ma poi anche le caratteristiche tecniche specifiche, quanto viene utilizzata (dunque anche non impiegata, cioè spesso sprecata), i collaudi, le manutenzione, naturalmente l'età, la presenza o meno di contratti di manutenzione. Richieste di informazioni valide per tutte le strutture sanitarie, sia pubbliche che private.
Quindi una richiesta che invece vale solo per quelle di «casa Ssn», non per le private siano o meno convenzionate: quanto sono costate, le modalità d'acquisto e tutte «le eventuali altre informazioni economiche».
Con un'avvertenza per l'uso alle regioni sbadate che non risponderanno in pieno alle domande aggirando i «flussi informativi»: chi aggirerà le informazioni, passerà ai raggi X dei tavoli di monitoraggio con Economia e Salute che tanto fanno tremare più volte l'anno i governatori (soprattutto di quelle regioni sotto schiaffo per i maxi deficit), col rischio di perdere fondi. Un taglio in più per inadempienza. E per i rischi potenziali ai pazienti.
Musica per le orecchie del commissario alla spending. E per i pazienti-contribuenti. Si pensi alle denunce che negli anni sono arrivate dalla Corte dei conti e le malefatte che si annidano dietro il non-uso di macchinari lasciati negli scantinati, o usati poco se non pochissimo. Soldi sprecati, salute che se ne è andata. Risparmiare spendendo bene, insomma, proprio il motto di Cottarelli. Che forse apprezzerà anche un altro impegno promesso dal provvedimento: al gruppo di lavoro che terrà sotto monitoraggio la faccenda non sarà dato alcun gettone, rimborso spese o «emolumento comunque denominato» si dice in (pratico) burocratese. Altra musica per il commissario.
Le grandi apparecchiature nel mirino nella prima fase saranno di sei tipi (si veda www.24oresanita.com), che includono 19 sotto tipologie: Tac, Rmn, acceleratori lineari, sistemi robotizzati per chirurgia endoscopica, sistemi Tac-Pet, gamma camere computerizzate, Tac-gamma camere.
Il meglio sulla scena della tecnologia medica. Che anche per questo va rispettata al massimo. E impiegata democraticamente e al meglio. Possibilmente con procedure d'acquisto trasparenti. Al prezzo giusto.
Dal Sole240re sanità del 18/12/2013
Puntare sulla riqualificazione (upgranding) dell'infermiere, superare il tabù della libera professione, sfruttare le potenzialità del territorio, come futuro spazio di crescita del sistema sanitario. Prima, fuori e oltre l'ospedale. Sono queste le parole d'ordine che emergono da uno studio Censis per l'Ipasvi: «Costruire la buona sanità del futuro: l'upgrading delle professioni infermieristiche come risposta di qualità in sanità», presentato in anteprima da Il Sole-24 Ore sanità sul numero 46/2013
Il gradimento per la professione
Il gradimento della professione, nonostante i «disboscamenti» operati dalla spending review, è ancora intatto.
Infatti, l'84,2% degli italiani afferma che, a un figlio, parente o amico che desiderasse iscriversi al corso di laurea in Scienze infermieristiche e chiedesse un consiglio, direbbe di farlo. Nella percezione collettiva, quella del nursing, rappresenta quindi un'opportunità.
Eppure la professione ha pagato un prezzo molto alto alle politiche di contenimento dei costi in sanità e alla riorganizzazione della rete ospedaliera. Nelle Regioni in piano di rientro si registra infatti un taglio di oltre il 31% del ruolo sanitario, che vuol dire una riduzione del 32,6% del personale dipendente degli ospedali, di quasi il 31% di medici e di oltre il 32% di infermieri. Nelle altre Regioni i tagli sono stati rispettivamente pari a -25%, -26%, -27% e -22 per cento.
Si punta al territorio
Allora in prospettiva è necessario superare i confini della struttura ospedaliera e guardare al territorio. «Per il futuro è presumibile che la domanda di prestazioni infermieristiche - si legge nel Rapporto Censis - relativa all'assistenza domiciliare e a quella sul territorio sia destinata a crescere in maniera forte, tenuto conto dei tassi di longevità attesi e di quelli connessi e relativi alle patologie croniche e alla non autosufficienza».
La libera professione
Anche facendo leva sulla libera professione. Il mercato è interessante e genera una domanda vivace, sebbene ancora parcellizzata. «Si è di fronte, in sostanza - spiega il Censis - a un mercato significativo in termini di risorse mobilitate, che oggi assume la forma di uno scambio prevalentemente molecolare tra unità familiari e singoli infermieri, anche se va detto che vi sono anche esperienze di cooperative o di altri organismi associati. Ma la parte preponderante dello scambio di prestazioni infermieristiche sul mercato privato avviene con scambi minuti, appunto molecolari».
Già a partire dall'indagine Censis-Ipasvi del 2012, è possibile stimare in circa 3 milioni gli italiani maggiorenni che dichiarano di avere fatto ricorso a un infermiere pagando direttamente di tasca propria le prestazioni. Di questi, 1,4 milioni hanno fatto ricorso a un infermiere privato per avere assistenza continuativa e 1,6 milioni per avere una prestazione una tantum. Il valore monetario delle prestazioni scambiate in questo ambito risulta di oltre 850 milioni l'anno. Gli infermieri che attualmente svolgono attività libero-professionale sono 45.000.
Ampi spazi si possono trovare nell'assistenza domiciliare a pazienti oncologici. Dalla ricerca Censis emerge che per i 958mila pazienti di patologie oncologiche con diagnosi di tumore da meno di 5 anni, la spesa media annua è di oltre 285 euro, cifra che sale a 811 euro per i pazienti con tumore al colon retto, ed è pari a 263 euro per pazienti con tumore alla mammella. La spesa totale italiana annua risulta pari a 287 milioni di euro.
Quale crescita
Le potenzialità di crescita per il lavoro infermieristico quindi ci sono, ma si scontrano con la tendenza, da parte di ampi segmenti di pazienti, a ricorrere a diverse e spesso inappropriate forme del care. Generalmente per problemi di budget familiare, è all'esercito delle cosiddette badanti - oltre 1 milione, in prevalenza donne e straniere - che vengono affidate la cura e l'assistenza a domicilio delle persone non autosufficienti. Un settore, quello della domiciliarità privata, che solo per i pazienti oncologici vale 1,9 miliardi l'anno.
Una domanda che non potrà essere soddisfatta dall'attuale assistenza domiciliare integrata, ma che richiede nuovi modelli, spesso accompagnati da un concreto upgrading della professione infermieristica.
Esempio innovativo nel territorio della funzione infermieristica è, a esempio, quello legato alla figura dell'infermiere di comunità.
Nella messa a regime del modello dell'infermiere di comunità, viene utilizzato un parametro numerico pari a 1 infermiere di comunità ogni 3.500 abitanti. «Ipotizzando di estendere il modello a tutto il territorio nazionale - sottolineano gli esperti - occorrerebbero circa 18mila infermieri opportunamente preparati e, qualora il parametro fosse invece di 1 infermiere di comunità ogni 2.500 persone, occorrerebbero 24.000 infermieri». Una capacità occupazionale del «territorio» che supera di gran lunga il taglio subìto dal personale infermieristico ospedaliero tra il 2001 e il 2010.
Dal Sole24ore sanità del 18/12/2013
Infermieri e medici uniti contro il degrado del pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. Nursind e Anaao-Assomed, le associazioni che rappresentano più di 600 infermieri e medici dell'ospedale capitolino, organizzano un sit in il 20 dicembre dalle 9 alle 14, e una conferenza stampa nella Piastra del San Camillo (Aula B) alle 11.30.
"Nel pronto soccorso del San Camillo di Roma, e di molti ospedali della Regione Lazio - denunciano i due sindacati - non è più possibile assicurare, nel rispetto della sicurezza e della dignità, livelli assistenziali adeguati ai legittimi bisogni dei cittadini. Sono sempre più a rischio la sicurezza degli utenti e degli operatori. Questi ultimi, come dimostrano le recenti aggressioni, sempre più frequentemente ritenuti, da un'utenza esasperata, corresponsabili di una realtà di cui sono invece le prime vittime. Una situazione gravissima - sottolineano - che, secondo i dati aziendali che saranno presentati, è in costante peggioramento".
COMUNICATO STAMPA
ATTI VANDALICI CONTRO LA SEDE DEL SINDACATO INFERMIERISTICO NURSIND DI BOLOGNA
Nella notte fra il 16 e il 17 dicembre presso la nostra sede sita in via Fratelli Rosselli 15/d a Bologna (sede condivisa con la CISAL) alcuni vandali sono entrati nella suddetta forzandone la saracinesca e la porta di ingresso. La sede è sta aperta ed inaugurata solo alcuni mesi fa e per noi era motivo d’orgoglio poter accogliere degnamente i colleghi che sempre più si stanno avvicinando al sindacato di categoria. Riteniamo quanto avvenuto un atto vandalico e intimidatorio in quanto nulla è stato asportato ma solo messo sottosopra l’ufficio e scassinato alcuni armadi.
Il Nursind è un sindacato giovane di categoria (rappresentiamo gli infermieri) il quale ha solo quest’anno raggiunto la rappresentatività nazionale ed iniziato a Bologna una attività costante negli istituti ospedalieri pubblici e privati. La segreteria provinciale conta circa 100 infermieri iscritti ma con la firma dell’accordo quadro nazionale sempre più colleghi si avvicinano a Nursind. Nonostante non sia stato rubato nulla e proprio per la natura vandalica e intimidatoria volta a colpire il simbolo della nostra attività è stata sporta denuncia alle forze dell’ordine.
Oggi purtroppo abbiamo nel nostro paese una particolare tensione sociale data dal malumore delle persone e dalle loro difficoltà nel ritrovarsi in un paese sempre più verso il declino. Tale clima porta agli accadimenti preoccupanti che ogni giorno avvengono e a una esasperazione ideologica e comportamentale che ha raggiunto livelli preoccupanti.
Questo disagio crediamo poi porti ad una cieca reazione che sconfina ben oltre le giuste rivendicazioni e il diritto di protestare e questi segnali come la nostra vicenda ci preoccupano ma non certo ci intimoriscono.
Noi crediamo nell’azione di rappresentanza dei lavoratori ma convinti non solo perché anche noi lo siamo, convinti perché oggi è davvero il momento di tutelare le persone come gli infermieri che ogni giorno sono aggrediti nei servizi, bistrattati e mal pagati (perdura il blocco del trattamento economico almeno fino al 2015) e che comunque erogano alta professionalità nella tutela della salute, settore davvero importantissimo nella nostra società e di valore in questo periodo di crisi economica.
Pertanto vogliamo ribadire con grande fermezza che questi accadimenti inquietanti non ci intimoriscono non ci fanno paura anzi rendono più forti e convinte le nostre rivendicazioni democratiche civili non violente.
Non pensiamo che tutelare gli infermieri debba essere una colpa e ne siamo orgogliosi. Lo facciamo e lo continueremo a fare perché questa categoria fondamentale per garantire un’assistenza pubblica e universale lo merita e merita di avere il giusto riconoscimento che le politiche di appiattimento economico e di subalternità ad altre professioni non sono state in grado di affermare.
Nonostante questo triste episodio cogliamo l’occasione per porgervi un augurio di buone feste a tutti voi con la speranza che davvero almeno in questo periodo ci sia un piccolo spazio alla serenità in seno alle nostre famiglie.
Il Segretario Provinciale
Cav. Marco POGGI
3923430710
Bologna 18 dicembre 2013
Riorganizzazione del servizio 118:inaccettabile l’esclusione del personale Infermieristico da ogni confronto!
Di certo non ci sorprende la delibera della Giunta regionale sul piano di riorganizzazione dell’emergenza-urgenza. Ci sorprende, ma soprattutto ci preoccupa, come cittadini prima di tutto, non leggere dati e criteri che hanno portato ad una scelta che appare sempre più populista, politica e di campanile. Vogliamo invece sapere, da questa commissione “ultrasegreta ed auto - referenziata”, quali sono i dati di sicurezza oggettivi richiesti alle AAUUSSLL ed i loro risultati. Vogliamo entrare nel merito, al di là delle sole scelte improntate ai tagli ed al risparmio che chiaramente traspaiono, quali sono i veri criteri oggettivi che rappresentano la sicurezza e l’affidabilità nella governance di tutto il sistema emergenza-urgenza; dal momento che in tutto questo travagliato percorso più volte si è cambiato strada. Perché? Perché, nonostante le ripetute richieste, non sono stati coinvolti gli Infermieri attraverso il suo sindacato rappresentativo ed il loro Albo professionale? Non ci stancheremo di chiedere con forza, ancora una volta, a tutela della collettività e della dignità professionale, che il personale Infermieristico sia parte attiva e al centro di tutto il processo di riorganizzazione, così come lo è nella sanità pubblica, privata e nei servizi 118. La scelta della centrale è una priorità secondaria. Prima servono le basi per farla funzionare, dagli standard assistenziali di risposta, ai percorsi di condivisione procedurale, formativa e organizzativa, piuttosto che la “gestione” delle risorse umane e delle competenze professionali avanzate.
Dal canto nostro, auspicando un cambio di rotta da parte regionale, convocheremo prossimamente in assemblea tutto il personale infermieristico dell’area vasta centro afferenti alle Centrali Operative 118 di Firenze, Empoli, Prato e Pistoia al fine di valutare insieme ai colleghi le azioni da intraprendere a difesa dei cittadini e a tutela del decoro e della dignità professionale, chiamando altresì tutte le forze politiche e il Collegio professionale a scendere nel merito delle criticità da noi evidenziate.
Firenze, il 17 dicembre
Giampaolo Giannoni
Segretario provinciale Nursind

Roma - 12 Dic. (Prima Pagina News) “M.C., infermiere, è stato aggredito da alcuni familiari di un paziente mentre si trovava sul suo luogo di lavoro presso il Pronto Soccorso del San Camillo. Ha riportato la frattura del setto nasale e di una falange, ne avrà per 25 giorni”, lo rendono noto in una nota congiunta Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio e componente della commissione Salute, e Marco Lelli e Stefano Barone, delegati del Nursind, Sindacato degli Infermieri, presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. “Lo avevamo già denunciato diversi giorni fa e lo ribadiamo anche oggi, anche alla luce della denuncia del Tribunale dei Diritti del Malato, al Pronto Soccorso del San Camillo regna sovrano il caos, il disagio e la carenza del personale medico e infermieristico, locali angusti e anche la mancanza del presidio notturno della Polizia di Stato. Per il 20 dicembre il Nursind, di concerto con l’ANAO, sindacato dei medici, sta organizzando una manifestazione all’interno del San Camillo proprio per protestare contro la situazione da terzo mondo che si vive ogni giorno al Pronto Soccorso. Una situazione che deve finire per la qualità del servizio, per la sicurezza degli operatori e per tutelare la dignità del paziente”, conclude la nota.
Sorgente: Quotidiano Sanità
Spending review e standard medici/infermieri. Un’opportunità da “programmare”
04 DIC - Gentile Direttore,
ho letto con grande attenzione i vari articoli, sia di taglio politico, sia di taglio tecnico, che in un breve lasso di tempo hanno evidenziato prima il “nessun taglio alla sanità” e poi il “sì, il taglio c'è, ed è di almeno 1,2 mld”. Il rischio che il nostro sistema sanitario pubblico, già in grave difficoltà, possa trovarsi definitivamente “affossato” è molto alto. Inoltre è difficile capire come possano conciliarsi ulteriori tagli con i principi universalistici stabiliti dall'Art. 32 della Costituzione (con grosse difficoltà a recepire il concetto di “universalismo selettivo”).
Una lettura sociologica dei dati (l'altro pezzo del sapere individuale) inerenti le situazioni demografiche, epidemiologiche e sociali (e socio-economiche) della popolazione, non fa altro che aumentare il livello di preoccupazione, tenuto conto del fatto che l'equazione più domanda e più servizi con minori risorse – ictu oculi - è difficilmente sostenibile.
Ulteriori approfondimenti di tipo sociologico possono essere di aiuto per capire se i “tagli lineari” possono essere sostituiti dai “tagli programmati”, tenendo conto delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche, della nuova domanda di salute della popolazione, della mutata formazione dei professionisti, delle nuove esigenze di funzionamento del sistema e della assoluta necessità di rivedere i modelli organizzativi e i sistemi di cura, assistenza e riabilitazione.
E' indubbio che il “taglio lineare” è molto rapido e molto facile da realizzare (e forse anche facile da giustificare da parte delle regioni dietro un generico “è un indirizzo governativo e noi non possiamo farci nulla ...”)
Il “taglio programmato” è più complesso da realizzare; richiede uno studio “a monte”, un progetto di fattibilità, una condivisione con tutti gli stake-holder interessati, un investimento di risorse che spesso è necessario per anticipare i momenti di riorganizzazione e razionalizzazione, etc. etc..
Che fare? Come coniugare risparmi e mantenimento di livelli idonei strutturali e funzionali? Ho provato a ragionare su come si potrebbe ad esempio implementare quanto già previsto dal documento sugli standard ospedalieri predisposto dal Ministero della Salute e da tempo all’attenzione della Conferenza Stato Regioni se si intervenisse sull’attuale dotazione di medici e infermieri. Guardando gli ultimi dati Ocse si evidenzia che, rispetto alla media OCSE, l'Italia ha un eccesso di 1 medico ‰ abitanti (in pratica circa +60.000 medici) e una carenza di 1,5 infermieri ‰ abitanti (in pratica -90.000 infermieri).
E’ possibile ragionare serenamente su come programmare per tempo una diversa proporzione tra queste due fondamentali figure? Penso di sì, con beneficio per le casse dello Stato ma anche per i livelli e la qualità assistenziali. E nell’articolo allegato alla presente ho cercato di spiegare come.
Marcello Bozzi
Infermiere. Azienda Ospedaliera Universitaria - Siena


Una ricerca congiunta del Centro Studi Nursind con il Cergas Bocconi dimostrano la difficile conciliazione lavoro-famiglia e l’occasione perduta del Part Time.
Sotto la lente del Centro Studi del Nursind in collaborazione con il Cergas Bocconi, la
condizione di essere mamma ed infermiera, accudire i bimbi ed essere disponibile a garantire il servizio e coprire i turni di lavoro che, con la cura dei figli, poco coincidono.
L’indagine ha coinvolto 900 infermiere che hanno risposto al questionario cartaceo ed online sul sito www.nursind.it tra ottobre e gennaio 2013.
SCARICA LO STUDIO IN FORMATO PDF NEL LINK SOTTO
MINISTERO DELLA SALUTE
Il Sottosegretario di Stato
Prot. n. 2013/sst/86/
Agli Assessori alla Salute Loro Sedi
Oggetto: proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato
La permanenza del blocco del turn-over, anche per gli enti del SSN, induce a ritenere che il mantenimento in essere dei rapporti di lavoro flessibile del personale del comparto sanità, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale, tecnico, amministrativa concorra a garantire l'attuale livello di erogazione delle prestazioni previste dai Livelli essenziali di assistenza, anche attraverso il mantenimento e lo sviluppo di programmi di ricerca in sanità, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione.
A tale riguardo, come è noto questo Ministero, in attuazione dell' articolo 4, comma 10 del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è impegnato nella predisposizione di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per disciplinare specifiche procedure concorsuali riservate alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, in possesso di contratti di lavoro a tempo determinato e garantire, nel contempo, la continuità degli stessi.
Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, per i contratti di lavoro a tempo determinato "del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale" trova in ogni caso applicazione il disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189.
Il legislatore, infatti, in considerazione della specificità del settore, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, ha sottratto tali contratti alla disciplina generale dettata in materia di contratti a tempo determinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
In particolare l'articolo 4, comma 5, del citato decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, introducendo il comma 4 bis all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, ha previsto che: "Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.".
Successivamente il predetto articolo 4, comma 10, della legge n.125 del 2013, nella consapevolezza del necessario apporto di tutto il personale del comparto sanità al fine di garantire la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, ha previsto l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per disciplinare le procedure concorsuali riferite a tutte le professionalità del Servizio sanitario nazionale.
Nelle more dell'emanazione del predetto d.P.C.M., pertanto, si ritiene che i contratti di lavoro a tempo determinato possano essere prorogati ai sensi del citato articolo 4, comma 5, della legge n. 189 del 2012, il cui ambito di applicabilità, alla luce della ratio fatta propria dal legislatore con la summenzionata legge, può intendersi riferito a tutto il personale del comparto sanità.
Per le finalità suddette resta in ogni caso ferma la possibilità di prorogare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, tutte le altre tipologie di lavoro flessibile.
Al fine della migliore programmazione dell'utilizzo delle risorse umane e professionali con la conseguente predisposizione ad un migliore benessere organizzativo, premessa necessaria e indispensabile per l' erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, nonché di mantenimento e sviluppo di programmi di ricerca in sanità, le Regioni possono, come previsto dalla Legge 125/2013, procedere alla proroga anche fino al 31.12.2016, nel rispetto della normativa vigente.
Si rappresenta, infine, che il ricorso a nuovi contratti di lavoro a tempo determinato deve essere circoscritto ai soli casi eccezionali, con l'esclusione di cessione di funzioni core aziendali a qualsiasi soggetto esterno all'Azienda sanitaria per l' espletamento di prestazioni lavorative in appalto o interinali.
Roma, 10 dicembre 2013
Sotto troverete la circolare in formato pdf da scaricare

Con l’assistenza infermieristica domiciliare nella provincia di Pistoia, l’anno scorso, sono stati curati nella loro casa, gratuitamente, oltre seimila cittadini.
Per l’esattezza 6.343 così divisi: 3.613 della zona distretto di Pistoia e 2.730 della zona Valdinievole. Ora, per la prima volta, il gruppo di ricerca del Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant’Anna di Pisa, li ha intervistati per sapere quale era stata l’esperienza di questi pazienti.
Quasi il 60% si è dichiarato soddisfatto per l’assistenza ricevuta e il 33% ha definito perfino ottime le cure. E’ risultato buono (47,53%) anche il giudizio “sull’organizzazione delle visite ed il coinvolgimento dei pazienti e dei loro familiari nel percorso di cura”. Quasi il 47% si è invece lamentato per il fatto di non ricevere a casa sempre le stesse equipé infermieristiche: un aspetto sicuramente da tenere in considerazione da parte delle unità operative infermieristiche territoriali che però sono già impegnate nella realizzazione “dell’infermiere referente” anche nell’assistenza domiciliare così come avviene nelle strutture ospedaliere.
L’assistenza infermieristica domiciliare è riservata ai pazienti oncologici, a chi affetto da gravi patologie croniche e a coloro che devono essere assistiti dopo il ricovero ospedaliero. Dopo le dimissioni dall’Ospedale, sempre l’anno passato, hanno infatti ricevuto subito a casa gli infermieri ben 4.685 cittadini: pazienti che, dopo il ricovero in uno dei tre Ospedali della ASL3, il Cosma e Damiano di Pescia, il San Jacopo di Pistoia e il L. Pacini di San Marcello, non sono restati neanche un giorno senza assistenza.
Sono circa un’ottantina gli infermieri che l’Azienda USL3 e la Società della Salute della Valdinievole hanno dedicato all’assistenza domiciliare. L’attività si svolge su tutto il territorio provinciale: dalla pianura, ai centri cittadini fino alla Montagna, dove il servizio dall’anno scorso è stato potenziato. A casa vengono generalmente curati gli anziani disabili, sempre più spesso anche giovani pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative. Recentemente gli infermieri si sono anche occupati, insieme ad altri operatori, di un piccolo paziente che aveva appena sei mesi.
“A casa dei malati –raccontano le infermiere coordinatrici del servizio- vene data continuità alle cure iniziate in ospedale. Sono erogate prestazioni come ad esempio trattamenti farmacologici, medicazioni di qualunque tipo, prelievi, sostituzione di sondini naso gastrici. A volte è necessario anche allestire delle vere e proprie rianimazioni domiciliari: succede quando i casi sono più gravi e complessi da un punto di vista clinico. In queste situazioni particolari –spiegano- il nostro intervento è integrato a quello di équipe multidisciplinari composte da diversi professionisti sanitari. Cerchiamo anche di favorire l’autonomia della persona e soprattutto nei bisogni di base coinvolgiamo la famiglia che a sua volta diventa un’importante risorsa per il malato e la risoluzione dei suoi problemi”.
Gli infermieri spiegano che il responsabile clinico è sempre il medico di famiglia che attivazione l’assistenza che, dal momento della “chiamata” da parte del paziente o dei suo parenti, entra in funzione in 24, 48 ore. Un obiettivo che nella ASL3 è stato raggiunto nel 100% dei casi. Gli infermieri, generalmente, si recano a casa dei pazienti con le macchine dell’azienda sanitaria e, come accade in Montagna, è anche necessario percorrere molti chilometri per raggiungere le abitazioni che a volte sono situate anche in contesti molto disagiati dal punto di vista territoriale. Il servizio è attivo 12 ore al giorno, dalle 7 del mattino alle 7 di sera, dal Lunedi al sabato.
Ora per il servizio infermieristico domiciliare si prospetta una nuova sfida: partecipare alla riorganizzazione delle cure primarie nelle Case della Salute per realizzare progetti di cura ancora più mirati per le persone fragili e non autosufficienti.
Fonte: Azienda Sanitaria ASL 3 – Pistoia
TRATTO DA : “LA RESPONSABILITA’ NEL LAVORO IN EQUIPE ISTRUZIONI PER L’USO”
CAPITOLO 5
IL RAPPORTO TRA MEDICO ED INFERMIERE
IL RAPPORTO TRA MEDICO E INFERMIERE È CARATTERIZZATO DA AUTONOMIA DI CIASCUNA DELLE DUE PROFESSIONALITÀ?
Il rapporto che lega medici e infermieri, alla luce dell’abrogazione del d.p.r. 14 .03.1974, n. 225 (c.d. “mansionario”), si caratterizza per essere improntato all’autonomia: la professione infermieristica ha cessato di avere un ruolo meramente ausiliario. L’art. 1 della legge 10.08.2000, n. 251 sancisce questa nuova realtà di collaborazione non subordinata, affermando: «Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette a» etc.
IL MEDICO HA RESPONSABILITÀ PER LE ATTIVITÀ VOLTE A SODDISFARE I BISOGNI INFERMIERISTICI DEL PAZIENTE?
Non più. L’infermiere, in ragione della sua autonomia, è responsabile delle azioni che rientrano nell’assistenza infermieristica. L’art. 1 del d.m. 739/1994, delineando la figura dell’infermiere, afferma: «L’infermiere (…) è responsabile dell’assistenza generale infermieristica». Specificandone poi il campo di azione, e dunque di responsabilità, afferma: «L’infermiere: partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico – terapeutiche» etc.
IL MEDICO PUÒ IMPORRE ALL’INFERMIERE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SUO LAVORO?
Il medico non può più imporre all’infermiere le modalità di svolgimento di un intervento di competenza di quest’ultimo, ma, soprattutto, non può più indicare all’infermiere quali attività compiere per soddisfare i bisogni infermieristici del paziente.
IL MEDICO PUÒ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER ERRORI COMMESSI DALL’INFERMIERE?
In linea generale, e con le eccezioni che vedremo, non rientrando più l’attività infermieristica nella competenza decisionale del medico, egli non ne sarà responsabile.
NELLA CURA FARMACOLOGICA L’INFERMIERE È MERO ESECUTORE DELLA PRESCRIZIONE DEL MEDICO?
L’inserimento nelle funzioni infermieristiche del compito di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche implica una costante attività di verifica da parte dell’infermiere del processo terapeutico nelle diverse fasi di prescrizione, conservazione, somministrazione e raccolta degli effetti prodotti. L’apporto infermieristico non può limitarsi, dunque, alla passiva esecuzione della prescrizione ricevuta, ma implica la previa verifica della correttezza dell’operazione.
UNA VOLTA TERMINATO L’INTERVENTO IL CHIRURGO È RESPONSABILE DELL’ASSISTENZA POST-OPERATORIA AFFIDATA ALL’INFERMIERE?
Il chirurgo, così come gli altri operatori sanitari, è titolare di un’ampia posizione di
garanzia nei confronti del paziente, che si estende alla fase dell’assistenza post-operatoria; ne deriva che il chirurgo deve assicurarsi che il paziente sia adeguatamente assistito dopo l’operazione da personale idoneo e presente in numero adeguato, cui deve anche fornire tutte le indicazioni terapeutiche necessarie. Egli, dunque, nel trasferire la sua posizione di garanzia, deve fornire le necessarie indicazioni terapeutiche e di controllo dei parametri vitali del paziente appena operato, e deve seguire direttamente – anche per interposta persona – il decorso postoperatorio attraverso la scelta oculata dei soggetti che dovranno occuparsene. Nel caso in cui ciò non avvenga, il chirurgo può essere ritenuto responsabile per non aver fornito idonea assistenza post-operatoria avendola affidata a personale infermieristico non adeguato.
IL CHIRURGO È RESPONSABILE DELLA C.D. “CONTA DEI FERRI” AL TERMINE DELL’OPERAZIONE?
Sul tema dell’errore nella conta dei ferri chirurgici a opera dell’infermiere cosiddetto “ferrista”, la giurisprudenza ritiene responsabile l’intera equipe chirurgica. Ciò sulla base del principio in forza del quale il medico, qualora si avvalga di ausiliari ai quali sia materialmente affidata l’esecuzione di un compito, conserva intatto sull’attività degli stessi il dovere di vigilanza, nonché sulla base della considerazione che, nel settore chirurgico, il personale infermieristico ha funzioni di assistenza ma non di verifica dell’intervento operatorio nella sua completezza, essendo quest’ultima prerogativa del medico.
ESISTE UN OBBLIGO DI COLLABORAZIONE TRA MEDICO E INFERMIERE?
Il nuovo codice deontologico dei medici, differentemente da quanto avveniva nel passato, sancisce espressamente un dovere di collaborazione tra il medico e le diverse figure sanitarie che prestano la loro opera a beneficio del paziente. All’art. 66, infatti, si legge: «Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenze professionali». In modo consonante, l’art. 5 del codice deontologico degli infermieri prevede: «L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’equipe». Lo stesso art. 1 del d.m. 739/1994, del resto, fa espresso riferimento al fatto che: «l’infermiere (…) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali».
IL MEDICO IN POSIZIONE APICALE È RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ INFERMIERISTICA CHE SI SVOLGE NEL REPARTO DA LUI DIRETTO?
La responsabilità di organizzazione e gestione della struttura assegnata al primario non può non comprendere anche l’attività infermieristica. Il d.p.r. 761/1979 – già esaminato – impone al primario di esercitare «funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura», che comprendono anche le attività infermieristiche,a loro volta funzionali alla cura del paziente.Nello stessa direzione ci sembra che conduca il d. lgs. 229/1999, nel quale è affermato che il medico in posizione apicale può dare direttive a tutto il personale operante nella struttura da lui diretta.
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Risultato positivo del tavolo sul precariato al Ministero della Salute. Il Nursind: “con questo documento inizia un percorso di stabilizzazione dei precari che non sarà facile ma è volontà comune di sindacati e Ministero cercare assieme soluzioni al problema”.
Il Nursind, il sindacato rappresentativo degli infermieri, all’indomani dell’incontro al Ministero della Salute giudica positivamente l’esito del lavoro svolto con il sottosegretario l’On. Paolo Fadda sulla bozza di DPCM per la stabilizzazione dei precari in sanità.
“Certamente – dichiara Andrea Bottega segretario nazionale Nursind – è stata massima la disponibilità del sottosegretario e dei dirigenti del Ministero ad ascoltare e accogliere ove possibile le richieste dei sindacati pur, per necessità, dovendo muoversi nei limiti posti dalla legge 125/2013”. Il testo, è bene dirlo onde evitare false aspettative, è uno strumento che dà la possibilità alle Regioni di stabilizzare il personale precario secondo i criteri in esso individuati. Il percorso è al suo inizio e dovrà ora passare con il parere del Ministero della Funzione Pubblica e del MEF, che possono modificarlo, nonché il recepimento attraverso un accordo in conferenza Stato-Regioni. I limiti (l’esclusione delle forme di lavoro atipiche non subordinate, circa 7.000 unità; la difficoltà delle regioni soggette a piani di rientro) e la temporalità stabilita (entro la fine del 2016) siamo consapevoli che non esauriscono il fenomeno del precariato, tuttavia ne consentono una prima risposta ad un problema complesso che attualmente riguarda circa 30.000 persone.
Il DPCM, come modificato di comune accordo, dispone che le regioni possano bandire concorsi con riserva di posti per chi, negli ultimi 5 anni, può vantare un periodo lavorativo a tempo determinato anche non continuativo di 3 anni anche presso diversi enti del SSN. Sono fatte salve le procedure di mobilità, lo scorrimento delle graduatorie in essere e la stabilizzazione senza ulteriore concorso per chi è già in graduatoria utile. Le graduatorie dei concorsi riservati hanno valenza regionale per cui un’azienda che non ha disponibile una graduatoria può attingere a quella di un’altra azienda che ha bandito il concorso con riserva dei posti.
Il Sottosegretario Fadda si è inoltre impegnato a emanare una direttiva che proroghi il personale precario, i cui contratti scadono al 31.12.2013, fino alla fine del 2016.
L’incontro è stato anche l’occasione per contatti informali sull’esito del tavolo delle competenze infermieristiche avanzate e che ci sembra procedere con la volontà di una sua chiusura.
Rimangono aperti i temi di forte preoccupazione del sindacato infermieristico che interessano la disoccupazione infermieristica giovanile e gli standard assistenziali che potrebbero rilevare sorprese poco gradite se considerati come occasione di taglio del personale nelle strutture ospedaliere.
Auspichiamo che i prossimi incontri tematizzino anche questi importanti argomenti:
TESTO BOZZA DPCM 3 DICEMBRE 2013
DOCUMENTO FIRMATO MINISTERO SALUTE ESITO TAVOLO PRECARIATO 3 DICEMBRE 2013
GIURISPRUDENZA
PROFESSIONI SANITARIE: CHI NON HA I TITOLI PERDE IL POSTO
(Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 28.5.2013 n. 13239)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente - Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere - Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 10310/2011 proposto da: xxx FRANCESCA *Txxx12Z*, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FERRARA RAFFAELE, giusta delega in atti; - ricorrente - contro xxx DI F.K.T. S.R.L. *01629800614*, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato DI PAOLO LUCA, rappresentata e difesa dall'avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3525/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/05/2010 r.g.n. 10778/08; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO; udito l'Avvocato FERRETTI ANNAMARIA per delega FRANCESCO CASTIGLIONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza del 14 maggio 2010, la Corte d'Appello di Napoli respingeva il gravame svolto da xx Francesca contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda tendente ad ottenere la declaratoria di illegittimità, inefficacia del licenziamento intimato dal xxxx s.r.l. di FKT, per violazione delle garanzie previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, e del principio di proporzionalità.
2. La Corte territoriale puntualizzava che:
- xxx Francesca, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Centro Agro Aversano s.r.l. con mansioni di massokinesiterapista a far tempo dall'8/4/1991, esponeva che il datore di lavoro, in data 27.6.2006, le richiedeva la produzione di un attestato per lo svolgimento delle prescritte mansioni, al quale aveva replicato rilevandone la pretestuosità, e a cui faceva seguito lettera di licenziamento in data 7.9.2006 con la quale s'interrompeva il rapporto di lavoro con decorrenza immediata in dipendenza della carenza di requisiti soggettivi indispensabili all'espletamento delle descritte mansioni;
- la lavoratrice deduceva la nullità/inefficacia del recesso, ontologicamente disciplinare, intimato in violazione delle garanzie L. n. 300 del 1970, ex art. 7, e la violazione del principio di proporzionalità;
- il primo giudice, nel contraddittorio con il datore di lavoro, respingeva la domanda ravvisando, nella specie, un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione sul presupposto che il diploma posseduto dalla lavoratrice non potesse più considerarsi abilitante all'esercizio dell'attività per la quale era stata assunta, posto che il sopravvenuto D.M. 27 luglio 2000, postulava per l'esercizio dell'attività di massofiosioterapista il possesso di una formazione professionale specifica, attuata mediante la frequenza di corsi di durata triennale;
- la sentenza veniva gravata dalla lavoratrice.
3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva:
- infondato il motivo di gravame sul denegato riconoscimento della natura disciplinare del licenziamento, posto che dalla lettura complessiva dell'atto si evincevano le ragioni dovute alla sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi indispensabili all'espletamento delle mansioni per cui era stata assunta;
- infondato il motivo di gravame sulla validità, su tutto il territorio nazionale, del profilo del massoterapista biennale, sulla base del rilievo secondo cui, ricostruito il quadro normativo di riferimento delle professioni sanitarie e del passaggio dal vecchio ordinamento (L. n. 118 del 1971 ) al nuovo regime fondato sul previo conseguimento del diploma universitario (L. n. 502 del 1992, e successivi D.M.), ai fini dell'equipollenza dei titoli preesistenti al diploma universitario prevista dalla L. n. 502 cit., art. 4, comma 1, era assolutamente carente l'allegazione e la dimostrazione circa il possesso di un titolo che abilitasse la Turco, in base alla normativa pregressa, all'iscrizione ad un albo professionale o all'esercizio di attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per essere mancante, agli atti, un riferimento specifico al titolo posseduto, onde non poteva accedersi alla prospettata equipollenza caratterizzata dall'automaticità;
- quanto alla seconda ipotesi prevista dal citato art. 4, comma 2, che demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione di ulteriori ipotesi di equivalenza, il decreto interministeriale del 27.7.2000 ha incluso, fra i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista, il diploma di massofisioterapista purchè conseguito all'esito di un corso triennale, espressamente disponendo, per i possessori di detto titolo, la non produzione di alcun effetto sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del decreto;
- il titolo di massofisioterapista conseguito dalla Turco all'esito di un corso non triennale non più valido per abilitarla allo svolgimento di detta attività professionale così determinandosi un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione che legittimava la società alla risoluzione del rapporto di lavoro; la mancata deduzione e dimostrazione da parte della lavoratrice, di aver frequentato un corso per il conseguimento di un valido titolo ha comportato la definitività dell'impossibilità sopravvenuta; quanto al repechage, la lavoratrice non aveva allegato un suo possibile reimpiego in altre mansioni almeno equivalenti, e la società aveva dimostrato l'impossibilità di utilizzare aliunde la lavoratrice in quanto l'organico del centro era determinato dall'azienda sanitaria presso la quale il centro era in regime di accreditamento provvisorio quale struttura riabilitativa di tipo A, onde era l'ASL, anno per anno, che stabiliva quantità e qualità delle prestazioni erogabili dalle strutture, come le figure professionali che dovevano essere presenti e la percentuale di personale dipendente ed autonomo. 4. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, Turco Francesca ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
La parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
5. Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia violazione del principio di immodificabilità dei motivi di licenziamento per aver la Corte di merito esteso il thema decidendum, che afferiva alla sola presunta mancanza dei requisiti soggettivi necessari all'espletamento delle mansioni di massofisioterapista e, in particolare, al possesso del titolo biennale e non triennale, come sostenuto dalla società. Assume che, diversamente dal motivo indicato nella lettera di licenziamento, in sede di giudizio, a suffragio del provvedimento, sono state poste circostanze diverse, quali eventuali provvedimenti della ASL sulla cui scorta il centro avrebbe dovuto operare una riduzione di personale.
6. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 11 c.c., L. n. 403 del 1971, art. 1, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 6, comma 3, come modif. dal D.Lgs. n. 517 del 1993, art. 7, comma 3, L. n. 341 del 1990, art. 9, D.M. 27 luglio 2000, artt. 1, 2 e 3, per aver la Corte di merito erroneamente interpretato la modifica legislativa, in tema di professioni sanitarie, riferita solo all'acquisizione, da parte dei nuovi diplomandi, dei relativi titoli specialistici, senza incidere su posizioni lavorative ultradecennali già acquisite da lavoratori assunti in base al possesso dei titoli richiesti dalla precedente normativa. Assume, in particolare, la mancanza di divieti ex lege all'espletamento della professione in base alla precedente normativa, sulla base della previsione dei titoli biennali ad esaurimento, del principio di irretroattività della legge che non può regolamentare ex novo un rapporto sorto precedentemente con la previsione di una causa di risoluzione fondata sul possesso di requisiti diversi da quelli previgenti (il possesso del diploma biennale anzichè triennale). Assume che la legislazione di riforma delle professioni sanitarie non ha riordinato altresì la figura del massofisioterapista e, invocando all'uopo, giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in tal senso anche quanto alla conservazione dei relativi corsi di formazione, conclude che il massofisioterapista biennale ha un titolo abilitante, non costituisce categoria ad esaurimento ma di profilo valido su tutto il territorio nazionale.
7. Con il terzo motivo, deducendo ancora violazione di norme di legge (art. 1464 c.c.), la ricorrente si duole che la corte territoriale non avesse considerato che non era stata fornita alcuna prova in ordine ad indicazioni provenienti dalla Regione Campania o dalle aziende sanitarie circa l'obbligo, per i centri convenzionati, di condizionare il mantenimento in servizio del personale al possesso del titolo abilitante (diploma di massofisioterapista conseguito all'esito di un corso triennale) richiesto dalla società intimata e ad eventuali negative conseguenze in punto di rimborsi, onde l'attività professionale ben poteva ancora svolgersi ad esaurimento, salva la possibilità di conseguire, in costanza di rapporto, il titolo triennale.
8. Con l'ultimo motivo, la ricorrente lamenta, infine, violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 , ed, al riguardo, osserva che non era stata esaminata, nè comunque provata, l'impossibilità di utilizzare la ricorrente in altre mansioni.
9. I motivi non sono meritevoli di accoglimento alla stregua del precedente specifico di questa Corte di legittimità, sentenza n. 8050 del 2012, cui il Collegio intende dare continuità.
10. Il primo motivo è infondato.
11. Al riguardo basta osservare che la censura che con tale motivo si introduce appare del tutto generica, laddove la precisa ragione giustificativa della decisione si rinviene, in coerenza con le motivazioni del recesso esercitato dal datore di lavoro e con i poteri di qualificazione giuridica devoluti al giudice dell'impugnazione, nell'esistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro, derivante dalla mancanza in capo alla lavoratrice, per effetto di disposizioni normative sopravvenute, del titolo professionale necessario per l'esercizio dell'attività lavorativa richiesta dal datore di lavoro e come tale idonea ad incidere sulla funzionalità della relativa organizzazione di lavoro.
12. Nessuna indebita conversione dei motivi del licenziamento (che, intimato per mancanza di un requisito soggettivo, sarebbe stato confermato per ragioni inerenti alla sfera organizzativa dell'impresa) è, pertanto, ravvisabile, avendo, piuttosto, la Corte territoriale valutato il recesso alla luce dei criteri normativi previsti dall'art. 1464 c.c., e, quindi, alla luce di un criterio prognostico circa la possibile ripresa della funzionalità del rapporto senza significativi pregiudizi per l'organizzazione del datore di lavoro.
13. Anche il secondo motivo è infondato.
14. Giova, al riguardo, rammentare come, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, il vizio di violazione di legge deve svolgersi nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del giudice del merito, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, in coerenza con la funzione di garanzia dell'uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di legittimità, mentre l'allegazione di una presunta erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, si rivela estranea all'esatta interpretazione della legge e rientra nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo attraverso il vizio di motivazione (v., ex multis, Cass. 18375/2010).
15. Ciò precisato, deve osservarsi come il ricorso, dopo aver passato in rassegna le disposizioni normative nel caso pertinenti, non specifica (se non per il profilo dell'irretroattività della legge) sotto quale aspetto la ricognizione della fattispecie astratta, operata dalla Corte di merito, appaia incompatibile con i criteri di interpretazione legale, sì da rendere l'interpretazione offerta irriducibile al contenuto precettivo della norma.
16. Ed, al riguardo, basta osservare come la ricorrente assuma che la lettura della disciplina normativa fatta propria dalla Corte di merito contrasti con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 5225 del 2007, sulla quale, invece, si fonda, condividendone il contenuto, la decisione impugnata.
17. Ha, infatti, rilevato il Consiglio di Stato, escludendo l'illegittimità del D.I. 27 luglio 2000, il quale annovera fra i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista di cui al D.M. n. 741 del 1992, il diploma di massofisioterapista, solo se conseguito all'esito di un corso triennale, che una corretta interpretazione della L. n. 42 del 1999, art. 4, commi 1 e 2, di cui il decreto citato costituisce attuazione, porta a disattendere un'impostazione secondo cui tutti i titoli preesistenti devono essere riconosciuti come equipollenti ai diplomi universitari di nuova istituzione.
18. Nell'esaminare, infatti, la disciplina prevista dalla citata L. n. 42 del 1999, la quale ha disciplinato in modo innovativo e con riferimento a tutte le professioni sanitarie (già definite come "ausiliarie") il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo regime, fondato sul previo conseguimento del diploma universitario, ha osservato il Consiglio di Stato che l'equipollenza può operare in via automatica solo se il relativo diploma sia stato conseguito all'esito di un corso già regolamentato a livello nazionale, e cioè solo in presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fosse già stata riconosciuta nel regime pregresso.
19. Nel caso dei massofisioterapisti la L. n. 403 del 1971, istitutiva di tale professione sanitaria ausiliaria, non dettava norme sul relativo percorso formativo, sicchè lo stesso è stato disciplinato in modo difforme sul territorio nazionale, con la conseguenza che i titoli rilasciati all'esito dei corsi in questione non potevano, in realtà, fruire di alcun riconoscimento automatico, con piena equiparazione al titolo di fisioterapista acquisito nel vecchio ordinamento sulla base di percorsi didattici i cui contenuti erano stati precisamente normati.
20. Il D.I. 27 luglio 2000, è stato, quindi, ritenuto esente da profili di illegittimità, "prendendo lo stesso atto di una situazione di base contrassegnata dall'evidente disparità dei vari percorsi formativi, selezionando all'interno di essi quelli ritenuti in grado di fornire all'operatore una formazione di livello adeguato all'esercizio di una attività professionale altrimenti riservata a soggetti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore ed abbiano positivamente frequentato un corso di laurea triennale".
21. Nel contesto normativo evidenziato, del tutto irrilevante appare, quindi, l'evocato principio di irretroattività della legge, dal momento che scopo della normativa in esame è stato proprio quello di regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento delle professioni sanitarie, stabilendo criteri e modalità per garantire, in un settore particolarmente sensibile e delicato, l'equivalenza dei nuovi titoli professionali a quelli preesistenti, e, quindi, omogenei livelli professionali, anche attraverso la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione (v. L. n. 42 del 1999, art. 4, comma 2).
22. Infondato è anche il terzo motivo.
23. Premesso che, alla luce del quadro normativo evidenziato, il possesso di un titolo di massofisioterapista conseguito all'esito di un corso biennale (quale quello posseduto dalla ricorrente) non era più valido per abilitare allo svolgimento dell'attività professionale, ha accertato, per il resto, la Corte partenopea che la lavoratrice non aveva dedotto, nè tantomeno provato, di aver frequentato, o almeno iniziato a frequentare, un corso per il conseguimento di un valido titolo per l'esercizio della professione di fisioterapista, sicchè l'impossibilità della prestazione non si configurava più solo come temporanea, ma era divenuta definitiva.
24. A fronte di tale accertamento, le considerazioni svolte dalla ricorrente improntate sull'assenza di concreti pregiudizi derivati per il datore di lavoro dalla permanenza presso il Centro della dipendente pur sprovvista di idoneo titolo professionale, non evidenziano, comunque, sotto qual profilo non siano, nel caso, ravvisabili i presupposti della fattispecie normativa dell'art. 1464 c.c., tenuto conto del necessario nesso di collegamento che deve sussistere fra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale, in relazione ai requisiti professionali richiesti dalla legge per l'erogazione delle prestazioni sanitarie eseguibili nella struttura, e della prognosi negativa che, alla luce delle circostanze del caso concreto, ha ritenuto di dover formulare la Corte di merito circa la possibilità di una A proficua ripresa della funzionalità del rapporto di lavoro.
25. Tanto basta per affermare la legittimità del recesso ex art. 1464 c.c., rispetto al quale, per come ha chiarito questa Suprema Corte, è indispensabile stabilire di volta in volta se vi siano elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell'impossibilità ed il tempo occorrente, potendo, in tal contesto, le ragioni organizzative dell'impresa giustificare l'interesse alla risoluzione del rapporto di lavoro anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, escluderne l'interesse in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro i confini della ragionevolezza (v., ex multis, Cass., 1591/2004).
26. Non accoglibile è, infine, l'ultimo motivo.
27. Ha accertato, al riguardo, la Corte territoriale che la società intimata aveva sofferto di una riduzione di quasi il 50% della capacità operativa annuale, con conseguente ridimensionamento del personale ammesso al rimborso, e che, peraltro, la ricorrente stessa non aveva fornito nessuna, sia pur minima, allegazione circa la possibilità di essere adibita ad altre mansioni.
28. Trattasi di valutazione di merito, motivata in termini sufficienti e non contraddittori e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.
29. In definitiva il ricorso va rigettato.
30. Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, sulla quale consta un unico precedente di legittimità, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2013
La Previdenza.it, 29/11/2013
Sabato 14 dicembre 2013
Carrara Fiere, Sala Bernini - Via Maestri del Marmo (ingresso N.5)Marina di Carrara
Info ECM: crediti formativi 3,5
accreditato per 200 partecipanti
iscrizione gratuita su richiesta:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
In allegato pieghevole e scheda di adesione

Il Nursind, il sindacato rappresentativo degli infermieri, saluta con soddisfazione l’esito della discussione dell’ultima giornata del Forum di Arezzo, dove l’On. Paolo Fadda ha anticipato i contenuti dell’incontro di martedì prossimo presso il ministero sulla bozza di DPCM per la stabilizzazione dei precari in sanità.
Accogliendo le richieste avanzate dai sindacati – compreso Nursind – e promuovendo un nuovo sistema di relazioni sindacali definito dallo stesso sottosegretario “atipico” rispetto al passato perché all’insegna di una maggiore e più ampia partecipazione e trasparenza negli atti da emanare, il ministero della salute emanerà a breve un DPCM per la stabilizzazione del personale che lavora presso gli enti del SSN. Tale decreto riguarderà quei lavoratori con contratti atipici (anche i co.co.co.) che negli ultimi 5 anni hanno, anche non consecutivamente, realizzato almeno 3 anni di servizio. Chi è già in graduatoria di concorso potrà accedere all’assunzione senza espletarne uno nuovo e potrà essere stabilizzato a tempo pieno a non più a part time come previsto dalla precedente bozza. Il 3 dicembre si definiranno i dettagli nel testo che dovrebbe essere definitivo.
Ulteriore importante atto – una direttiva ministeriale alle regioni – per evitare la chiusura e la sospensione dei servizi è la proroga fino al 31.12.2016 dei precari il cui contratto scade il 31.12.2013. Durante questo periodo si dovranno trovare gli strumenti per realizzare le stabilizzazioni.
Nel suo intervento il segretario nazionale Andrea Bottega ha voluto tuttavia sottolineare due elementi di preoccupazione da parte del sindacato infermieristico Nursind: la disoccupazione infermieristica giovanile che sta raggiungendo numeri importanti ed è paradossale a fronte dei dati OCSE che stimano una carenza di infermieri in Italia pari a 60.000 unità e la determinazione nel Patto per la Salute degli standard assistenziali per le degenze ospedaliere che rischiano di provocare squilibri nella garanzia di un’assistenza infermieristica sicura e di qualità. Su questi due temi si è chiesta la condivisione di possibili soluzioni con il ministero.
Durante la sessione mattutina si è anche discusso di competenze infermieristiche avanzate e del documento definito con le organizzazioni sindacali al tavolo ministeriale e in attesa della firma del Ministro da quasi un anno. Nursind ha in queste settimane avuto contatti e rassicurazioni positive da diversi soggetti intervenuti in questi ultimi giorni che ci fanno ben sperare in una firma a breve. Diversamente, come dichiarato da Salvatore Vaccaro, membro del direttivo nazionale Nursind, inviteremo gli infermieri che rappresentiamo e che quotidianamente sono già impegnati in un’organizzazione che richiede tali competenze a fare un passo indietro pur sapendo che ciò comporterà grande disagio per l’organizzazione e per i cittadini. Del resto o si è convinti che lavorare dentro un sistema complesso come quello sanitario richieda una sinergia multiprofessionale oppure se i medici pensano di essere gli unici professionisti in grado di dare tutte le risposte a qualsiasi bisogno di salute dei cittadini si mettano in prima fila nei servizi come nei reparti e nella domiciliarità e se pensano di poter rispondere dell’operato degli infermieri è giusto che si prendano una laurea in infermieristica e che ciò che c’è da fare se lo faccia in prima persona.
Al ministero e alle regioni – promotrici di tale documento – chiediamo di rendere chiara la loro posizione a tutela degli operatori che ogni giorno rispondono ai bisogni dei cittadini nei servizi organizzati dagli enti pubblici. La visione gerarchica e monoprofessionale espressa dall’ordine dei medici in sede di convegno stride, a nostro parere, con la comune volontà di mettere al centro dell’attenzione del servizio sanitario nazionale i bisogni del cittadino organizzando i servizi in modo tale da definire per ciascuno di essi i percorsi e i professionisti responsabili della risposta più appropriata e più efficace, economica e tempestiva nel reciproco rispetto delle autonomie di tutte le professioni sanitarie e collaborando in un’ottica multiprofessionale di comune crescita e sviluppo.
Guarda il video dell’intervento del Segretario Nursind al 5 Forum Risk Management
da Il sole 24 ore Sanità
Eventi sentinella (quelli cioè di particolare gravità, con conseguenze mortali o di grave danno per i pazienti): il sistema di monitoraggio avviato dalla Salute nel 2005 ha raccolto a oggi 1918 segnalazioni: il 24,56% è rappresentato da cadute (471), seguono - ancora al secondo posto con il 17,38%) - i suicidi o tentati suicidi di pazienti ospedalizzati (295), gli altri eventi avversi che causano morte o danno grave al paziente (14,34% - 275) e gli atti di violenda ai danni di un operatore (8,6% -165). Classifica inalterata per i dati riferiti al 2012, ultimo anno censito, con 146 cadute prime in classifica che rappresentano il 31,3% del totale.
Questi i dati del V Rapporto sul monitoraggio degli eventi sentinella presentato ieri da Rosetta Cardone, della direzione generale della programmazione sanitaria, nell'ambito dell'VIII Forum Risk management in Sanità di Arezzo.
Dall'analisi degli eventi avversi di particolare gravità e potenzialmente evitabili, il cui solo verificarsi deve dare luogo ad un'indagine conoscitiva diretta e all'adozione di misure correttive da partedell'organizzazione, il decesso o quasi per cadute del paziente continua ad essere il best seller degli eventi segnalati dalle strutture sanitarie a tutto il 2012 e validati dai 3 livelli (azienda sanitaria, Regione, ministero della Salute), i riferimento alle 16 categorie di possibili incidenti oggetto di monitoraggio.
Complessivamente gli eventi sentinella registrati nei sette anni di riferimento hanno determinato 683 decessi (35,6%), 305 traumi maggiori da caduta (15,9%), 203 reinterventi chirurgici (10,6%), 91 cronicizzazioni (4,74%), 34 disabilità permanenti (1,77%) e 24 casi di coma (1,25%).
Teatro principale degli eventi sentinella i reparti di degenza (753; 39,26%), le sale operatorie (359; 18,72%), ma anche i bagni (130; 6,78%)e gli ambulatori (104; 5,42%). Medicina generale (261; 13,61%), Ostetricia e ginecologia (207;10,79%) e Chirurgia generale (205; 10,69%).
A far riflettere è la lista dei fattori che avrebbero contribuito a scatenare gli eventi: la cattiva comunicazione ha avuto un ruolo determinante in 741 casi; i malintesi su linee-guida, raccomandazioni, protocolli e procedure in 890 casi.
A fronte del totale di 1918 eventi censiti, il numero di piani d'azione trasmessi dalle strutture è pari al 66%.
I dati presentati ad Arezzo dano conto anche delle politiche adottate a livello regionale: oltre l'80% delle Regioni si è dotata di un programma, di una struttura e di un referente per la sicurezza delle cure, ma solo il 44% ha definito idonei indicatori per valutare la sicurezza delle cure e solo nel 17% dei casi i cittadini sono informati in materia.
Infine solo nel 39% dei casi esistono strategie regionali su specifici programmi per l'addestramento del personale in materia di sicurezza e solo nel 22% dei casi è prevista una valutazione della sua efficacia.
da http://www.studiocataldi.it
La Cassazione, con la sentenza del 21 novembre 2013 n. 26143, ha confermato le motivazioni dei giudici di merito ed ha legittimato il licenziamento intimato a un medico dall'azienda ospedaliera " per la grave situazione di sfiducia, sospetto e mancanza di collaborazione venutasi a creare all'interno della 'equipe' medica di chirurgia plastica dovuta al fatto che il medesimo aveva registrato brani di conversazione di numerosi suoi colleghi a loro insaputa, in violazione del loro diritto di riservatezza".
Si legge infatti nella sentenza di un "comportamento tale da integrare una evidente violazione del diritto alla riservatezza dei suoi colleghi, avendo registrato e diffuso le loro conversazioni intrattenute in un ambito strettamente lavorativo alla presenza del primario ed anche nei loro momenti privati svoltisi negli spogliatoi o nei locali di comune frequentazione, utilizzandole strumentalmente per una denunzia di mobbing, rivelatasi, tra l'altro, infondata ".
Infine - conclude la Suprema Corte - la stessa Corte d'Appello ha, altresì, messo in risalto la reazione dei medici coinvolti, "che si concretizzò in una richiesta alla Direzione Sanitaria di adozione di provvedimenti necessari per la prosecuzione da parte di ciascuno di loro di un sereno ed efficace rapporto lavorativo, la qual cosa ha consentito ai giudici di merito di prendere atto del clima di mancanza di fiducia che si era venuto a creare nei confronti del ricorrente, fiducia indispensabile per il miglior livello di assistenza e, quindi, funzionale alla qualità del servizio, il tutto con grave ed irreparabile compromissione anche del rapporto fiduciario che avrebbe dovuto permeare il rapporto tra il dipendente e l'Azienda ospedaliera datrice di lavoro".
(23/11/2013 - L.S.)
SANITÀ
DI MARINA VERDENELLI
Concorso per dirigente delle professioni sanitarie per l'area infermieristico-ostetrica, il Nursind fa revocare la prova prevista per oggi alla Facoltà di Medicina. Lo stop ai 157 candidati che dovevano sostenere lo scritto fissato alle 11.30 è arrivato dopo la denuncia scritta fatta dal sindacato degli infermieri e rivolto alla giunta regionale, all'assessore alla sanità Almerino Mezzolani, al presidente e ai componenti della 5 commissione consiliare e al presidente Anci Maurizio Mangialardi. «Abbiamo ravvisato - spiega Giuseppino Conti, segretario Nursind di Ancona - un illecito amministrativo da parte del direttore Asur, danni erariali, danni alla professione e ai cittadini perché la prova sarebbe stata nulla. Infatti è già pendente un ricorso al Tar fatto da un dipendente dell'area infermieristica che aveva chiesto una mobilità esterna per ricoprire un posto all'Area Vasta 2. Quel dipendente si era visto negare il passaggio perché non ritenuto idoneo, nonostante i requisiti. Allora si è rivolto al Tar che gli ha dato ragione e ha chiesto la formulazione di una nuova commissione per giudicare le sue competenze sospendendone il giudizio. Invece di attendere l'esito della valutazione e la sospensiva data dal Tar, l'Asur ha predisposto un concorso pubblico per ricoprire anche il suo posto». La denuncia è partita due settimane fa. Il concorso pubblico era stato indetto per la copertura di cinque posti poi diventati 4 (uno per area vasta) perché in un caso, a Fermo, si era attinto da una mobilità esterna. In 215 hanno fatto domanda, 157 gli idonei. Oggi i candidati dovevano presentarsi alla prova a Medicina, ma è arrivato il telegramma con la notizia del concorso revocato. «Siamo contenti - commenta Conti - che la Regione abbia deciso per la revoca. Siamo stati ascoltati a quanto sembra». Il Nursind aveva contestato anche la fretta con la quale era stato indetto il concorso quando da dieci anni non si procede ad una nomina per le qualifiche richieste.

San Camillo, maternità nel caos, anche se il ministro Lorenzin difende l’eccellenza del reparto e il direttore generale Morrone parla di problemi di manutenzione. In realtà il padiglione maternità, è senza scale antincendio (senza vie di fuga dunque), privo di percorsi «ad hoc» per le neomamme, con tutti i rischi per la privacy e la sicurezza delle pazienti e dei lavoratori. È la denuncia di Stefano Barone, del sindacato degli infermieri NurSind, e del consigliere regionale Fabrizio Santori, componente della Commissione sanità della Regione, che ieri mattina hanno effettuato un blitz nel dipartimento materno infantile. «In caso di incendio c’è un rischio molto elevato – sottolinea Santori – per le pazienti e i neonati, non essendoci le vie di fuga previste. Mancano le scale antincendio e la sala parto è posta al terzo piano. Sono passati sei mesi dalla mia denuncia e solo a marzo è arrivata la delibera dell’ospedale che prevedeva la costruzione della scala antincendio. Poi dopo altri mesi sono stati fatti alcuni lavori di ritinteggiatura, ma della scala neanche l’ombra. È stata nominata solo una commissione non si sa per fare cosa». Eppure parliamo dello stesso ospedale dove, qualche anno fa, fu ambientato il documentario-reality «Reparto maternità».
«Il problema della sicurezza non riguarda solo medici e infermieri – avverte Barone – ma tutte le persone che transitano nel padiglione, dalle partorienti ai familiari. Ci sono letti in corridoio che fanno parte integrante del reparto, delimitati con un separé». Secondo Santori, «nel Lazio ci sono situazioni di incompetenza nella gestione della sicurezza nelle strutture ospedaliere. La situazione di questo reparto la denunceremo nella Commissione salute della Regione». La maternità dell’ospedale S. Camillo è «un’eccellenza della sanità romana e laziale», con 3.500 parti l’anno, «ma che a livello strutturale e di sicurezza dei lavoratori e pazienti non è all’altezza della qualità dell’assistenza. Abbiamo denunciato il problema della mancanza delle scale antincendio da dieci anni. Invano». Ad affermarlo è Guido Damiani, primario facente funzioni del dipartimento maternità. «L’amministrazione – prosegue – ha elaborato progetti e programmato la ristrutturazione e la costruzione delle scale antincendio, ma una volta inviato alla Regione tutto si ferma». Un grande lavoro è portato avanti dall’ufficio del Tribunale del diritto del malato, che da tempo denuncia: «L’assistenza ai malati – spiega Marisa Cantarini – non è garantita come dovrebbe essere. La situazione igienico-sanitaria non è più accettabile. Basta fare l’esempio del reparto reumatologia del padiglione Maroncelli dove la biancheria sporca viaggia con quella pulita sullo stesso montacarichi: una cosa gravissima. È anche da qui che partono le infezioni».
da http://www.quotidianosanita.it/
Evidentemente non si è riuscito a far comprendere bene ai sindacati medici la proposta di Accordo sulle competenze avanzate degli infermieri. E' infatti ormai consolidato nella giurisprudenza che l'infermiere possa esercitare competenze non esclusive del medico. Per questo non servono nuove leggi

25 NOV - Si sta sviluppando presso il Ministero della Salute, promossa dal Ministro Lorenzin e dal Sottosegretario Fadda, una nuova e discontinua modalità di promozione di relazioni sindacali e professionali con le rappresentanze del personale del Ssn in grado di dar vita ad azioni positive per una composizione unitaria ed interprofessionale dei tavoli di confronti in grado di creare un clima di rapporti e dialogo in una sanità che ormai è consolidato che sia plurale nell’espressione professionale (oltre 30 professioni sanitarie e tecniche); di questo clima di partecipazione al migliore funzionamento della Casa comune se ne ha quanto mai bisogno per la quotidiana operatività delle Aziende Sanitarie: in questa novità rientrano i tavoli con i sindacati della dirigenza e del comparto sul precariato e quello dell’area radiologica, con rappresentanze dei medici, dei fisici e dei tecnici, nei quali non si sono registrate contrapposizioni bensì l’esatto contrario.
Casa comune che come evidenzia il recente sondaggio del sociologo Ilvo Diamanti è apprezzato dalla stragrande maggioranza degli italiani che altrettanto si fidano di medici ed infermieri.
In questo clima di scelta strategica di ricomposizione unitaria è giunta la recente lettera della maggioranza dei sindacati della dirigenza del Ssn (si sono dissociati Cgil, Uil, Ugl medici e dirigenti) che arriva a conclusione di un iter di confronto nel quale quanto esposto in tale lettera non era apparso, anzi, come si evince dal verbale dell’incontro svoltosi il 28 ottobre tra Ministero, Regioni e OO.SS. della dirigenza si aveva avuto un sostanziale via libera sulla proposta di Accordo Stato-Regioni per l’implementazione delle competenze delle professioni di infermiere ed infermiere pediatrico elaborata dallo specifico Tavolo tecnico Ministero della Salute-Regioni, non avendo, seppur richiesti e sollecitati, inviato emendamenti specifici sull’articolato nei tempi concordati.
Per queste modalità e per contenuti e toni della stessa lettera, si rischia di aprire, o meglio di riaprire dopo anni di letargo, un conflitto interno al personale del Ssn tra rappresentanze sindacali della dirigenza che si arroccano su fortini e posizioni che o non esistono più o non hanno più ragione di perdurare e rappresentanze professionali e sindacali di infermieri, ostetriche, tecnici-sanitari, fisioterapisti ecc, che avendo, per volontà unanime del Parlamento, riconosciuta una nuova condizione di professioni laureate, autonome ed intellettuali al pari delle altre accettano la sfida, proposta loro da Ministero e Regioni, di implementare le competenze, anche per contribuire a qualificare e razionalizzare la spesa per il personale del Ssn.
Le avvisaglie di ciò è riscontrabile dalla reazione già espressa dalla Presidente dell’Ipasvi, sen. Silvestro, che ha definito la lettera dei sindacati medici una “dichiarazione di guerra” che viene accettata e a tal fine hanno già convocato il loro Consiglio Nazionale per il 29 p.v. per definire le loro reazioni ed azioni; altrettanto è da aspettarsi dai sindacati del Comparto sanità: è bene ricordare che il testo della proposta di Accordo come si è delineato è stato con queste rappresentanze, dopo le iniziali incomprensioni, costruito, concordato e condiviso parola, per parola e considerato da queste rappresentanze sindacali e professionali loro patrimonio e conquista; pertanto è presumibile che ne rivendicheranno, come hanno già fatto, l’approvazione nei tempi più rapidi possibili.
La prima considerazione che si trae dalla lettura della lettera è che evidentemente non si è riusciti a spiegare bene alle rappresentanze sindacali della dirigenza del Ssn le finalità e le modalità operative della stessa proposta di Accordo sull’implementazione delle competenze infermieristiche e forse sarebbe stato più opportuno coinvolgere e far partecipare in più incontri tali rappresentanze, ma questo ormai costituisce una lezione per il futuro, scelta reversibile anche per i sindacati del comparto che andrebbero coinvolti anche in questioni discusse solo con i sindacati della dirigenza… Ma ora si è data vita ad una nuova linea di relazioni sindacali che, si spera, sia la normalità, non l’eccezione.
Nel merito della lettera delle OO.SS. della dirigenza del Ssn, come ho detto, si evidenzia che non si è riuscito a far comprendere bene la proposta di Accordo sulle competenze avanzate degli infermieri in quanto si appalesa che non vi siano riscontri oggettivi nelle considerazioni e nelle critiche contenute nella lettera dei sindacati della dirigenza del Ssn: è ormai consolidato il fatto che una professione, in questo caso l’infermiere, possa esercitare, se debitamente formato ed eventualmente con protocolli concordati, competenze, non esclusive, della professione medica nella giurisprudenza e nella normativa (ne è testimonianza la funzione del triage infermieristico nei DEA, la vicenda della Ambulanza infermieristica ove la denuncia per abuso della professione medica fatta dall’Ordine dei Medici di Bologna a Direttori sanitari della Toscana è stata archiviata dal Procuratore della Repubblica di Firenze, anche in virtù del parere positivo del Ministero della Salute, parere che poi è alla base delle ragioni dello stesso Tavolo delle competenze avanzate); non si ravvisa, pertanto, la necessità di un intervento legislativo in materia.
E’ originale che un sindacato possa rifiutare il principio dell’accordo pattizio tra le parti per modificare con concertazione e condivisione l’organizzazione del lavoro, perché tale è l’introduzione delle competenze avanzate ed altrettanto originale che si neghi che l’introduzione delle stesse, proprio per il potenziale innovativo non possa esser calato da direttive centrali bensì debba esser sviluppato sia l’esigenza che le modalità attuative attraverso il processo partecipato individuato dalla proposta di accordo.
Come si può ben intendere da una lettura attenta della proposta di accordo, il terzo comma dell’articolo 3 non affida alle singole Università alcuna discrezionalità bensì le individua come istituzioni collaboranti con le Aziende Sanitarie e le Regioni per i necessari percorsi formativi post laurea, svolti dal Ssr, stabiliti dall’intesa con le rappresentanze professionali e sindacali.
Come è altrettanto chiaro che non vi sia alcuna equiparazione tra esigenze regionali e quelle professionali bensì due distinti ruoli e due distinte funzioni per un unico fine quello dell’attuazione del diritto alla salute individuale e collettiva utilizzando al meglio le risorse; così come le intese aziendali e regionali non saranno vincolo per la contrattazione nazionale bensì la stessa, come è lapalissiano, dovrà tenerne conto per innovare nella parte normativa e quando sarà possibile in quella economica in quanto il quadro di riferimento dell’ organizzazione del lavoro è in cambiamento.
Nella proposta di accordo non vi è alcuna confusione con i percorsi di specializzazione medica, tutt’altro le specializzazioni infermieristiche individuate sono a grandi aree funzionali, all’interno di ciascuna, invece, sono presenti, a fronte di un’unica specializzazione infermieristica numerose specialità mediche. La legittimazione specialistica dei master universitari è data dall’articolo 6 della legge 43/06, che ha individuato la nuova posizione di infermiere specialista alla quale si accede con uno specifico master; la proposta di accordo prevede non la spendibilità di qualsiasi master bensì l’individuazione di quali master siano necessari e riconoscibili dal Ssn e che i contenuti formativi siano concordati tra MIUR, Ministero della Salute e Regioni, proprio per dare una cornice e sostanza uniforme a livello nazionale; del resto in questa linea si è mossa l’altra proposta di accordo riguardante la professione di tecnico sanitario di radiologia medica, nella quale con il consenso di tutte le società scientifiche mediche e fisiche dell’area radiologica si sono individuate le nuove specializzazioni di questa professione.
Inoltre appare quanto mai evidente che poi un laureato infermiere, pubblico dipendente, sia anche un pubblico ufficiale e non un incaricato di pubblico servizio oltre che essere tautologico è consolidato in giurisprudenza (basti pensare, solo per esempio, che ormai la cartella infermieristica è parte integrante della cartella clinica ed assume tutti i rilievi civili e penali al pari di quella medica).
La proposta di accordo non prevede affatto l’appalto della formazione professionale del Ssn ad altra istituzione che poi sarebbe l’università, bensì l’esatto contrario ribadendo la funzione di formazione e di addestramento dello stesso Ssn del personale già laureato al fine di acquisire le necessarie nozioni teoriche e pratiche per l’esercizio delle nuove competenze avanzate e, nel rispetto della legislazione e nell’interpretazione estensiva e favorevole per il Ssn (ricordando che la norma stabilisce che la formazione universitaria dell’infermiere si svolga con il concorso attivo delle risorse, sedi e personale del Ssn e che i programmi di studio vengano concordati con il Ministero della Salute), la necessità di adeguare all’evoluzione che si sta attuando gli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari dell’infermiere, cioè laurea abilitante, laurea magistrale e master, per quest’ultimi decidendo, unilateralmente il Ministero della Salute e le Regioni, quelli che potranno aver validità per l’accesso ad una delle nuove posizioni di infermiere specialista che, seppure istituito per legge, per attuarsi negli organici delle aziende sanitarie avrà bisogno di normazione contrattuale.
Fatte queste considerazioni è augurabile che si sia solo realizzato un corto circuito nella corretta informazione e posto che, è sperabile, non sia nelle intenzioni dei firmatari della lettera di scatenare quella guerra di cui parla la presidente Silvestro, le posizioni dei sindacati firmatari della lettera possano esser riviste e che anzi gli stessi si facciano promotori dell’approvazione più rapida possibile della stessa proposta di accordo, ricordando che quest’innovazione ha avuto come principali ideatori settori avanzati della stessa la professione medica e che uno dei principali destinatari è proprio la valorizzazione del ruolo e del lavoro del medico ed in particolare del dirigente medico dipendente del Ssn.
Giova, infatti, ricordare che l’attuale testo dell’ Accordo, rispetto al precedente che aveva la pretesa di stabilire tutto, metodo e competenze centralmente, nella sua semplicità e democraticità è quantomeno innovativo e discontinuo, una volta si sarebbe definito rivoluzionario; infatti la proposta di Accordo definisce il metodo ed il percorso successivo: il metodo è quello per il quale la politica attraverso le scelte di programmazione sanitaria nazionale e regionale indica le aree nelle quali si voglia implementare le competenze delle professioni sanitarie e le modalità attuative (protocolli, formazione ulteriore, se necessaria, etc.) sono affidati alla scelta vincolante e vincolata dell’intesa tra le rappresentanze delle professioni interessate (nel caso specifico medici ed infermieri).
Quindi nessuna prevaricazione o attentato di lesa maestà medica, esattamente il contrario in quanto la finalità e l’origine di tale scelta è soprattutto quella di meglio organizzare, qualificare ed esaltare non solo il tempo di lavoro medico ma lo stesso ruolo del medico che da questa riorganizzazione del lavoro sanitario ritrova la sua collocazione adeguata alla sua funzione dirigenziale e di giustificazione al lungo percorso accademico di formazione specialistica.
Questa scelta di rivisitazione ed ampliamento delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche e degli altri profili, è stata individuata ed elaborata dalle componenti scientifiche, professionali e sindacali più avanzate della professione medica che hanno avvertito la necessità, anche sulla base di modelli consolidati in altri sistemi sanitari europei ed extraeuropei, di mettere in discussione l’organizzazione del lavoro in sanità così come si è consolidata in questi decenni approfittando di alcuni fattori nuovi:
• Il primo è il mutato quadro epidemiologico e demografico del Paese che ha bisogno di una diversa risposta professionale ed organizzativa ai bisogni sanitari e sociosanitari;
• Il secondo è l’evoluzione ordinamentale e formativa delle professioni infermieristiche–ostetrica, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione tale da mettere in campo un potenziale operativo ancora poco utilizzato;
• Il terzo è il progressivo ridimensionamento numerico della presenza attiva di medici nel nostro Ssn, anche se la percentuale rispetto alla popolazione rimane alta in confronto agli altri Stati europei;
• Ultimo il fatto che l’attuale crisi economica del Ssn pone scelte di qualificazione e razionalizzazione della spesa delle risorse professionali ed umane.
La proposta di Accordo Stato-Regioni per l’aumento delle competenze dell’infermiere e di infermiere pediatrico è stata predisposta dallo specifico Tavolo tecnico Ministero della Salute e Regioni “per l’implementazione delle competenze delle professioni sanitarie e l’introduzione delle specializzazioni”, Tavolo istituito presso Direzione Generale, delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Ssn, accogliendo la proposta avanzata dalla Commissione Salute del Coordinamento delle Regioni e su autorizzazione del Ministro pro tempore, prof. Fazio, che oltre che a condividere la motivazione l’aveva fatta inserire nella stessa proposta di Psn, tra l’altro approvata dalle Regioni e dal Parlamento.
Questo Tavolo tecnico ha scelto come prima emergenza quella di adeguare le competenze delle professioni infermieristiche alla luce della ricordata evoluzione ordinamentale e formativa a quella scientifica, tecnologica e dei sopradescritti modelli organizzativi, ma successivamente si vuol affrontare le competenze delle altre professioni sanitarie.
La proposta è stata oggetto di una vasta consultazione con le rappresentanze professionali e sindacali di tutte le professioni sanitarie, nonché di un vivace dibattito interno al personale del Ssn, non solo nei convegni ma anche mediatica, nei vari blog e nel web, recependo le loro osservazioni elaborando così una proposta che vuol ridisegnare il rapporto tra professione medica e professioni infermieristiche attribuendo anche ai laureati infermieri, prevedendo, quando necessaria, una specifica formazione complementare svolta nel Ssr con il concorso delle università, nonché, in prospettiva, adeguando gli ordinamenti didattici di tutti i corsi di studio universitari in scienze infermieristiche, l’effettuazione di alcuni atti e competenze propri dei laureati in medicina e chirurgia, senza che venga meno, però, per questi ultimi la loro titolarità.
Si tratterebbe di atti e competenze che sono attribuibili agli infermieri, che se ne assumerebbero anche la diretta responsabilità non solo professionale ma anche civile e penale, per la loro formazione universitaria e per il loro attuale ordinamento professionale e che potrebbero sollevare i medici dalla effettuazione degli stessi, permettendo loro di esercitare appieno le competenze più elevate, proprie del loro lungo percorso universitario di laurea e di specializzazione e della loro funzione dirigenziale.
Lo svolgimento di una così innovativa ricomposizione delle competenze professionali prevederebbe, naturalmente, l’avvio in tempi rapidi di un processo di coinvolgimento nelle fasi di elaborazione, attuazione, monitoraggio e verifica da parte di tutti i soggetti interessati ad iniziare dalle rappresentanze professionali mediche ed infermieristiche nonché delle parti sociali al fine di costruire il massimo di partecipazione, comprensione e condivisione.
La proposta di Accordo Stato-Regioni è articolata in una Relazione che inquadra il contesto normativo, di richiamo alla programmazione sanitaria e sociosanitaria, l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in sanità e l’estensione delle buone pratiche, avviate sperimentalmente in alcune Regioni ed l’Accordo vero e proprio che disciplina le modalità per realizzare l’implementazione delle competenze delle professioni e che rinvia ad un successiva Intesa con il Ministero dell’Università per adeguare a questi nuovi obiettivi tutti i corsi di studio universitari in infermieristica (laurea abilitante, laurea magistrale, master di primo e secondo livello) prevedendo la istituzione di un Osservatorio delle buone pratiche presso il Ministero della Salute per promuovere la conoscenza valorizzandole le esperienze in essere nelle varie Regioni.
Per la valenza strategica propria di un processo che vuol ridefinire una nuova organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario, la proposta affida alle Regioni ed alle Aziende/Istituzioni sanitarie il compito di promuovere la più ampia partecipazione, ricercandone l’apporto, il protagonismo attivo, il consenso e la condivisione, dei professionisti coinvolti, ad iniziare da infermieri e medici, ma non solo, partecipazione che sia in grado di dar corso a nuove e più avanzate relazioni funzionali interprofessionali in grado di accettare la sfida di costruire modelli organizzativi più adeguati ai bisogni di salute dei cittadini e alla nuova realtà formativa ed ordinamentale degli operatori; una sfida che, è auspicabile, i sindacati della dirigenza del Ssn vorranno accettare.
Saverio Proia
Il fatto
I genitori di due gemelli hanno intrapreso un giudizio diretto ad ottenere il risarcimento per gli irreversibili danni neurologici derivati da ipossia cerebrale dei piccoli nati prematuri presso una struttura ospedaliera pubblica.
Profili giuridici
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha affermato la sussistenza di nesso causale tra la condotta del primario del reparto di Ostetricia del presidio ospedaliero e le inadempienze dell’Azienda con il gravissimo ed irreversibile danno neurologico subito dai neonati.
Si è evidenziato, in particolare, un difetto di informazione della gestante circa la carenza di attrezzature idonee a far fronte a parti prematuri, nonché una negligenza nel non disporre il trasferimento presso altra struttura ospedaliera più adeguatamente attrezzata, nonostante la piena prevedibilità delle gravi difficoltà
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, SENTENZA N. 25907 DEL 19.11.2013
Svolgimento del processo
1. L..A. e Ro.An..St. , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui gemelli A.A. e S. , convennero in giudizio - con citazione 24.11.97 - dinanzi al tribunale di Lecce la AUSL LE/X di X. ed alcuni dei medici in servizio presso il reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliere di quel centro (omissis) (R..M. , F.R. , S..V. , R..Z. e Fl..Sc. ), ritenendoli responsabili per gli irreversibili danni neurologici derivati da ipossia cerebrale ai piccoli, nati prematuri il (…) presso detto Presidio.
Tutti i convenuti si costituirono in giudizio e, contestata la pretesa attorea nell'an e nelquantum, furono chieste sia la chiamata in garanzia delle rispettive assicuratrici, sia l'estensione del contraddittorio anche ad altri due medici del reparto: ma fu autorizzata solo la prima, nei confronti della UAP Assicurazioni spa (assicuratrice dei dottori S. , M. e Z. ) e della Lloyd Adriatico (assicuratrice del Dott. V. ); e, spontaneamente, si costituì la SAI ass.ni, assicuratrice della responsabilità civile della AUSL. Tutte le assicuratrici contestarono la domanda attorea.
All'esito dell'istruttoria, articolata anche su di una consulenza tecnica di ufficio, il tribunale adito accolse la domanda nei confronti di tutti i convenuti e li condannò, in solido tra loro e con le rispettive assicuratrici (sia pure, queste ultime, nei limiti del massimale delle rispettive polizze), al pagamento di Euro 2.373.972,90 - di cui Euro 1.857,516,00 per i danni patiti dai minori in proprio, come rappresentati dai genitori, nonché Euro 516.456,90 ai genitori in proprio - e degli interessi legali dal di dell'evento al soddisfo, nonché delle spese di lite del grado in favore degli attori.
Avverso tale sentenza, resa il 12.12.05, interposero appello in via principale l'AXA Assicurazioni (succeduta alla UAP) e, in via incidentale, F..S. , la Lloyd Adriatico, Z.R. P., la AUSL LE/X X., R..F. , S..V. , la Fondiaria-SAI spa (già SAI ass.ni) e, infine, L..A. e Ro.An..St. , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui minori A.A. e S. ; in separato giudizio propose appello, altresì, R..M. ; e le due cause di secondo grado furono riunite.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nei confronti di Z. , M. , V. , F. e Lloyd Adriatico, ma non anche nei confronti di S. , AXA e Fondiaria-SAI, la causa fu poi decisa dalla corte di appello salentina con l'accoglimento solo parziale dei gravami ed in particolare essa: affermò la responsabilità della sola AUSL LE/X X. e di S.F. ; condannò soltanto costoro al pagamento della somma complessiva di Euro 1.649.609,92 (Euro 161.609,92 per danno patrimoniale ed Euro 1.488.000 per danno non patrimoniale) in favore dei genitori, quali esercenti la potestà sui minori, nonché di ulteriori Euro 516.456,90 per danni non patrimoniali a favore dei primi, in proprio, oltre interessi legali sulle somme annualmente e via via rivalutate; condannò AXA e di SAI, nei limiti dei rispettivi massimali di polizza, a manlevare l'AUSL LE/X X. e lo S. da quanto da ciascuno di questi versato, per i detti titoli, agli attori originari, datosi atto dell'intervenuto versamento delle somme di Euro 516.456,90 da parte di ognuna delle assicuratrici in favore degli A. - St. , nella qualità; rigettò la domanda originaria di questi ultimi nei confronti degli altri sanitari e quella di manleva di R..M. e R..Z. nei confronti della Lloyd Adriatico; compensò le spese di lite del doppio grado tra gli originari attori ed i sanitari diversi dallo S. e tra costoro e le rispettive compagnie assicuratrici; condannò in via solidale la AUSL LE/X X., F..S. , la AXA Assicurazioni e la Fondiaria-SAI alle spese di lite del doppio grado sopportate dagli A. - St. .
Per la cassazione di tale sentenza, resa il 10.3.09 col n. 139 dalla corte di appello di Lecce, propone ricorso per primo S.F. , affidandosi a tre motivi; resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale articolato su due motivi, l'ASL Lecce (evidentemente succeduta alla AUSL LE/X X.); avverso tale ultimo ricorso propongono ricorso incidentale, articolato su almeno un motivo, L..A. e Ro.An..St. , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minorenni St.Al. e St. ; propongono ulteriori ricorsi incidentali la AXA Assicurazioni, articolato su di un motivo, nonché, in via condizionata e ciascuno articolato su due motivi, M.R. e R.P..Z.;
propongono ulteriore controricorso la Allianz spa (quale succeditrice di Lloyd Adriatico) e S..V. , nonché, per resistere al ricorso incidentale della AXA, gli A. - St. ; infine, non svolgono attività difensiva in questa sede F.R. e la SAI ass.ni.
E, per la pubblica udienza del 15.10.13, producono memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. i coniugi A. - St. , lo Z. , la Allianz spa ed il V. , mentre deposita procura alle liti il difensore di A.A. e S. , nelle more divenuti maggiorenni.
Motivi della decisione
2. Va premesso che la corte territoriale:
dopo avere disatteso tutte le questioni in rito avverso la gravata sentenza di primo grado, in ordine all'an debeatur ha affermato la sussistenza di nesso causale tra la condotta del solo primario del reparto di Ostetricia del presidio ospedaliero di (…) e le inadempienze della AUSL LE/X che questo gestiva, da un lato, ed il gravissimo ed irreversibile danno neurologico ai due neonati gemelli: rilevando, in particolare, un difetto di informazione alla gestante della carenza, presso il presidio ospedaliero, di attrezzature idonee a far fronte a parti prematuri, nonché una negligenza dell'uno e dell'altra nel non disporre, nonostante la piena prevedibilità delle gravi difficoltà - a seguito di inequivocabile sintomo di avvicinamento del parto, manifestatosi fin dal 21.2.95, in gestante alla 28a settimana - e dell'impossibilità di erogare le cure necessarie, tempestivamente il trasferimento ad altra struttura ospedaliera più adeguatamente attrezzata;
- in punto di identificazione e quantificazione del danno risarcibile: ha ritenuto compresa nella formulazione originaria della domanda anche quella relativa al danno c.d. esistenziale, peraltro ripercorrendo in concreto la liquidazione complessiva di quello non patrimoniale, sia in relazione ai gemelli, sia in relazione ai genitori; ha escluso l'incidenza di eventuali somme erogabili da parte dello Stato; ha, sia pure solo in motivazione, precisato la spettanza della rivalutazione sulle somme liquidate a titolo di risarcimento, dapprima devalutate alla data del sinistro e poi via via ed anno per anno rivalutate;
- sulle domande nei confronti delle assicuratrici, ha escluso la possibilità di una condanna diretta di queste ultime in favore dei danneggiati, pure negando la fondatezza di altre questioni di merito sul rapporto assicurativo sollevate dalla AXA ass.ni.
3. Va ancora premesso, prima di esaminare separatamente i motivi dei ricorsi principale e incidentali non condizionati, che, essendo la gravata sentenza stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l'art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079). Pertanto:
3.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità, da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v. : Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perché, in contrario, difetterebbero di decisività (sull'indispensabilità della pertinenza del quesito, per tutte, v. : Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);
3.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure -se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680);
3.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione, nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte: Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649).
4. Va esaminato per primo il ricorso presentato da S.F. , primario del reparto di Ostetricia ove si è verificato il parto prematuro dei due gemelli, il quale può qualificarsi principale per essere stato proposto prima di ogni altro.
4.1. Il ricorso si articola in tre motivi:
- con il primo (rubricato "insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 132, comma 1 n. 4 e 113, 115, 116 c.p.c."), egli si duole della mancata considerazione delle cospicue critiche tecniche mosse alla c.t.u. fin dal primo grado e, comunque, in sede di gravame, analiticamente riportate; e conclude così riepilogando il fatto controverso: la carenza motivazionale della sentenza di prime cure - reiterata dalla corte territoriale - nella parte in cui il giudice, a fronte di circostanziate critiche mosse dai consulenti tecnici di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le ha in alcun modo vagliate e si è limitato a fare proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio;
- con il secondo (rubricato "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 in relazione agli artt. 132, comma 1 n. 4 e 113, 115, 116 c.p.c. avendo la Corte, in reiterazione dell'errore del primo giudice, omesso di assumere prove indispensabili per la decisione"), egli lamenta la mancata ammissione di prove sull'autonoma capacità di respirazione dei due gemellini al momento del parto e durante il trasporto dal presidio di (…) all'ospedale di (…); e conclude così riepilogando i fatti controversi: attesa la carenza motivazionale nella parte in cui si afferma, sulla base di una mera supposizione non dimostrata, che i gemelli A. alla nascita non respirassero autonomamente (quanto meno per il tempo di due minuti), fatto controverso che si sarebbe potuto dirimere attraverso l'ascolto del pediatra An. che alla nascita li aveva assistiti; nonché la corretta e completa informazione fornita alla paziente circa le carenze strutturali dell'Ospedale di (…) privo del reparto di neonatologia, ed in quanto tale inidoneo all'assistenza di due gemelli nati prematuramente, poiché la dimostrazione che i sanitari fornirono completa e corretta informazione alla paziente si sarebbe potuta fornire con testi che, invece, non furono ammessi, e ciò sulla scorta di un appiattimento acritico e supino alle conclusioni della CTU di primo grado, sulla cui fragilità e scarsità di argomenti si è avuto modo di interloquire in precedenza;
- con il terzo motivo (rubricato "violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 7 del d.P.R. 27.3.68 n. 128 e dell'art. 63 d.P.R. 20.12.79 n. 761) egli censura l'identificazione della sua esclusiva responsabilità, nonostante la certa sussistenza anche ed almeno di ciascuno dei medici del reparto che avevano avuto in cura la gestante, poi partoriente; ma non pare concludere con alcun quesito di diritto.
5. Pare superflua la disamina delle argomentazioni e delle impugnazioni incidentali delle altre parti, prospettandosi l'inammissibilità del ricorso principale, alla stregua di quanto appresso specificato.
5.1. Il primo motivo del ricorso S. è inammissibile, perché assistito da momento di sintesi o riepilogo che prospetta una mera reiterazione, da parte della corte di appello, del vizio da cui sarebbe stata affetta la sentenza di primo grado, cioè la totale assenza di considerazione delle critiche mosse dai consulenti tecnici di parte ("non le ha in alcun modo vagliate": v. pag. 58 del ricorso S. ).
Tale fatto, invece, non può dirsi decisivo, perché, in sostanziale differenza rispetto alla pronuncia del tribunale, la ratio decidendi della sentenza di secondo grado è diversa dalla mera ed acritica adesione alle conclusioni della c.t.u..
Infatti, la gravata sentenza ha espressamente preso in considerazione le critiche dei consulenti di parte, basandosi sulle conclusioni dei consulenti di ufficio raggiunte in sede di chiarimenti e, comunque, condividendo la valutazione di esclusione di concause della paralisi cerebrale (in particolare: ritardi nella crescita dei feti, disordini della coagulazione materna o fetale, emorragie ante partum, infezioni intrauterine) e di verosimiglianza della preponderante probabilità di esclusione di danni neurologici in caso di trasferimento tempestivo ad ospedale più attrezzato.
Una tale ratio decidendi, del resto, è coerente con l'affermazione della natura contrattuale della responsabilità sia dello S. che della AUSL e, quindi, della sussistenza di uno specifico onere probatorio, in capo a ciascuno di loro, della sussistenza di fatti idonei ad escluderne la responsabilità (pagine 29 e seguente della sentenza gravata): sicché le condizioni complessive al momento della nascita dei gemellini, anche diverse dalla semplice capacità di respirare, andavano provate rigorosamente dai responsabili, mentre è singolare che al riguardo - a parte la testimonianza di altro sanitario, non ammessa, di cui al successivo motivo di ricorso - nessuna documentazione sarebbe stato alcuno dei responsabili in grado di fornire (e non incombendo affatto al consulente di ufficio la ricerca di prove di cui è onerata una delle parti, cioè, come nella specie, lo S. ).
E tanto esime dal considerare come, una volta identificata la colpa nell'omissione di informazione e nel ritardo nel disporre il trasferimento in ospedale più attrezzato fin dall'intervallo tra ricovero e parto, nessun rilievo possano avere le critiche alle scelte terapeutiche precedenti, quand'anche esse fossero state coerenti con le cognizioni del tempo.
5.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile: in disparte i dubbi sulla correttezza della sussunzione entro la previsione del n. 5 della doglianza di mancata ammissione di prove costituende, i momenti di sintesi o riepilogo che lo corredano sono privi dei rigorosi requisiti di cui al paragrafo 3.2.
Infatti, nel primo di essi si fa riferimento alla sola circostanza della capacità di autonoma respirazione alla nascita, mentre l'impianto motivazionale della gravata sentenza si riferisce al complessivo intervallo fino all'arrivo al più attrezzato ospedale di Lecce e, comunque, ad una responsabilità consistente nell'omissione della cautela del trasferimento nell'intervallo tra la rottura delle membrane (avutasi il 21 febbraio) ed il parto, nonostante la mancanza di adeguata attrezzatura presso il Presidio ed i rischi notoriamente insiti in un parto gemellare prematuro: in tal modo, il fatto non è, di per sé, decisivo.
Nel secondo di essi si fa riferimento alla completezza dell'informazione sull'idoneità delle strutture del presidio, ma facendosi solo generico richiamo ad una prova per testi che, invece, se non altro nella capitolazione riportata in ricorso (e sola a rilevare, per il principio di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.), aveva ad oggetto la sola ed insufficiente circostanza dell'informazione dell'inesistenza di un reparto di pediatria neonatale presso il presidio di X., ma non anche sui rischi e le conseguenze di tale situazione.
5.3. Infine, il terzo motivo del ricorso principale è radicalmente inammissibile, in difetto di qualsiasi quesito e, tanto meno, dai rigorosi requisiti di cui al punto 3.1.
5.4. Tanto comporta l'inammissibilità del ricorso principale.
6. Da tale conclusione deriva l'assorbimento o l'inefficacia di tutti i ricorsi incidentali e, quindi, la superfluità della disamina dei singoli motivi con essi dispiegati:
- di quelli dispiegati dalla M. e dallo Z. , in quanto espressamente qualificati, il primo - se non altro - nel tenore stesso del ricorso, come condizionati all'accoglimento del principale: sicché essi restano assorbiti;
- di tutti gli altri, comunque ed una volta qualificato incidentale il ricorso successivo, per essere stati notificati, sia pure entro i termini di quaranta giorni dalla notifica del rispettivo ricorso principale, oltre il termine annuale, di cui all'art. 327 cod. proc. civ., quand'anche maggiorato del periodo di sospensione feriale.
Quanto a quest'ultimo profilo, invero, detto termine di un anno e quarantasei giorni, iniziato a decorrere dal tempo del deposito della sentenza e quindi dal 10.3.09, è elasso il giorno lunedì 26 aprile 2010. Ma nessuno dei ricorsi successivi od incidentali lo ha rispettato, essendo stati consegnati per la notifica: quello della ASL Lecce il 12.5.10; quello della AXA il 15.5.10; quello della M. il 14.5.10; quello dello Z. 12.5.10; quello degli A. - St. a seguito del ricorso incidentale della ASL LE il 18.6.10 (e risultando consegnati per la notifica i controricorsi del V. il 13.5.10, della Allianz il 10.5.10 e degli A. - St. contro l'AXA il 29.6.10).
Eppure, l'inammissibilità del ricorso principale determina la sopravvenuta inefficacia del ricorso incidentale proposto tardivamente, cioè oltre il termine (breve o annuale) d'impugnazione della sentenza, avendo esso assunto (in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio (ai sensi degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.) del ricorso incidentale (Cass. 1 febbraio 1996, n. 881; successivamente: Cass. 16 aprile 1999, n. 3816; Cass. 4 gennaio 2000, n. 11; Cass., ord. 22 marzo 2007, n. 6937; a contrario: Cass. 23 maggio 2003, n. 8154; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3056).
7. Pertanto, vanno dichiarati l'inammissibilità del ricorso principale, l'inefficacia di tutti quelli incidentali non condizionati e l'assorbimento di quelli incidentali condizionati.
In ordine alle spese del giudizio di legittimità, infine:
- la soccombenza può configurarsi appieno soltanto nei confronti del ricorrente principale e dell'altro ricorrente incidentale in comunanza di interesse in causa, vale a dire la sua assicuratrice AXA e la ASL: e costoro andranno condannati quindi, tra loro in solido, al pagamento delle spese sopportate da tutti gli altri intimati (e, per il V. , con attribuzione all'avv. Sabrina T. Conte per dichiaratone anticipo) che si sono costituiti;
nei rapporti interni a dette parti è la stessa sostanziale identità di posizione processuale a giustificare la compensazione integrale, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis;
- nei rapporti tra tutte le altre parti, invece, l'inefficacia o l'assorbimento delle rispettive impugnazioni rende di giustizia l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis;
- quanto ai rapporti tra le altre parti ed i gemelli A. in proprio, costituitisi all'udienza di discussione, la circostanza che il loro avvocato non ha svolto attività difensive diverse da quelle già svolte in qualità di difensore dei loro genitori, quando questi erano anche loro rappresentanti per legge, integra giusto motivo di compensazione, ai sensi della richiamata norma.
P.Q.M.
La Corte:
a) dichiara inammissibile il ricorso di S.F. ;
b) dichiara inefficaci i ricorsi della ASL Lecce, di A.L. e Ro.An..St. (in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori A.A. e S. ), della AXA ass.ni;
c) dichiara assorbiti i ricorsi di R..M. e Z.R.P. ;
e) compensa le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra F..S. , la AXA ass.ni spa e la ASL Lecce, nonché nei rapporti interni a tutte le altre parti;
f) condanna F..S. , la AXA ass.ni spa e la ASL Lecce, le ultime due in pers. dei rispettivi leg. rappr.nti p.t. e comunque tutti tra loro in solido, alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano:
- in favore di L..A. e Ro.An..St. , tra loro in solido, in Euro 10.250, di cui Euro 200 per esborsi;
- in favore di R..M. , in Euro 6.050, di cui Euro 200 per esborsi;
- in favore di R.P..Z. , in Euro 10.250, di cui Euro 200 per esborsi;
- in favore di S..V. , in Euro 10.250, di cui Euro 200 per esborsi, con attribuzione all'avv. Sabrina T. Conte per dichiaratone anticipo;
- in favore di Allianz spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., in Euro 10.250, di cui Euro 200 per esborsi.
da: nurse24.it

ROMA. Mercoledì 20 Novembre, un gruppo di infermieri disoccupati e precari composto da professionisti giunti da tutta Italia, ha manifestato difronte il palazzo di Montecitorio il disagio che la categoria sta vivendo soprattutto negli ultimi anni.
In prima mattinata, Annalisa Silvestro, Presidente della Federazione Nazionale Ipasvi nonchè Senatrice della Repubblica, si è intrattenuta con i suoi colleghi infermieri per circa un'ora ed ha attentamente ascoltato le richieste provenienti dal gruppo di manifestanti. La Presidente, ha informato i presenti riguardo il proprio operato in commisione sanità, dove tra l'altro, nella stessa giornata della manifestazione, è stato affrontato il decreto riguardante le nuove competenze degli infermieri. I temi del colloquio, seppur informale, sono stati quelli che ultimamente infiammano le discussioni all'interno della categoria, dalla disoccupazione ed il precariato ormai dilaganti, alle nuove competenze passando per il "problema" infermiere volontarie (alias crocerossine). Le risposte della Presidente sono state chiare ed esaurienti, e particolarmente gradite sono state le sue affermazioni riguardo eventuali altre proteste che nei prossimi mesi potranno essere attuate se le istituzioni dovessero rimanere sorde davanti alle richieste degli infermieri. Va precisato che nessuno sciopero sarà indetto dalla Federazione Nazionale, ma la stessa non si opporrà a nessuna iniziativa che gli infermieri dovessero decidere di attuare, sempre nel rispetto delle leggi vigenti.
Una delegazione di infermieri che prendevano parte alla manifestazione è stata ricevuta a Montecitorio dai parlamentari del Movimento 5 Stelle Andrea Cecconi e Giorgia Grillo. I due deputati sono stati molto disponibili ad ascoltare richieste e proposte che la delegazione ha loro presentato, e hanno garantito il proprio impegno all'interno delle commissioni di cui fanno parte, affinchè la voce della categoria infermieristica non resti inascoltata. Anche in questo caso si è parlato di disoccupazione, dell'operato delle cooperative che troppo spesso sfruttano a vario titolo i professionisti italiani con lavori inadeguati e stipendi miseri, delle agenzie interinali che in molte realtà forniscono personale infermieristico alle aziende con gli stessi effetti provocati dalle cooperative. Da questa discussione è emersa la necessità di interfacciarsi con tutte le forze politiche per cercare una soluzione alle varie problematiche affrontate.
Grande disponibilità è stata dimostrata anche dall'onorevole Monica Gregori e dall'onorevole Ileana Argentin del Partito Democratico, le quali hanno ricevuto la delegazione di manifestanti nel primo pomeriggio di mercoledì. Anche qui i temi affrontati sono stati i medesimi, e anche in questo caso è stato manifestato un interesse da parete delle deputate a non lasciar cadere nel vuoto le richieste degli infermieri italiani. Si è parlato di sblocco del turn over e dello scorrimento delle graduatorie, ed anche in questo caso le due deputate si sono mostrate disponibili ad aiutare gli infermieri, facendo però presenti quelle che sono le difficoltà in campo economico che il Paese si sta trovando ad affrontare soprattutto nell'ultimo periodo. E' stata presentata anche la proposta di "bloccare" o quantomeno ridurre gli accessi ai corsi di laurea in Infermieristica, al fine di non produrre altri infermieri che resteranno senza un lavoro per molto tempo, data la situazione economica attuale. Da questo confronto molto costruttivo, è emersa altresì la necessità da parte del gruppo, di invitare le istituzioni a procedere ad un censimento di tutti gli infermieri in Italia, al fine di poter capire quali siano le vere necessità di personale delle varie strutture ed aziende e quanti siano invece gli infermieri che si trovano ad affrontare lo spettro della disoccupazione.
Non meno importante, è stata la presenza in piazza del Segretario del Nursind Andrea Bottega, giunto a Montecitorio per portare la vicinanza e la solidarietà del sindacato agli infermieri che erano lì a manifestare. Anche Bottega ha potuto spiegare ai colleghi in piazza quali siano gli obiettivi che il sindacato da lui rappresentato si è prefissato di raggiungere, ed è stato positivo notare come gli stessi siano sovrapponibili alle richieste di chi è sceso in piazza a manifestare. Il presidente Bottega ha comunque manifestato l'intenzione di continuare a supportare insieme al Nursind la protesta degli infermieri, assicurando il massimo sostegno del sindacato al gruppo di infermieri disoccupati e precari.
Prima che si concludesse la manifestazione, preme sottolineare che gli infermieri scesi in piazza hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia che ha colpito la Sardegna.
Sicuramente il numero di infermieri presente mercoledì a Montecitorio non è stato enorme, ma la giornata è servita comunque a segnare un nuovo percorso da intraprendere per interfacciarsi con le istituzioni e per confrontarsi con le stesse su quelle che sono le problematiche che da sempre affliggono la nostra professione.
Una piccola considerazione di carattere personale: in piazza erano presenti infermieri provenienti da varie realtà italiane, dalla Basilicata, Puglia, Liguria, Toscana ecc..., infermieri disoccupati che pur di far sentire la propria voce, si sono "autotassati" pur di raggiungere la Capitale a proprie spese. Esigua è stata la presenza di colleghi provenienti da Roma e dal Lazio in generale, sicuramente più vicini al luogo della manifestazione e quindi con più possibilità di partecipare alla stessa senza troppi sacrifici economici. E' vero, in un periodo come quello attuale in molti hanno perso la speranza di veder qualcosa cambiare, e quindi spesso si reputano inutili tali tipi di protesta, ma il bilancio della giornata di mercoledì è da ritenersi positivo, visto soprattutto l'interessamento delle istituzioni alla nostra situazione.
Un vento di cambiamento pare cominci a soffiare, e per alimentarlo, basterebbe unirsi a chi, stanco di una situazione che perdura da troppo tempo, decide di non rimanere più a guardare ma di mettersi in gioco in prima persona.
Un giorno, forse non troppo lontano, qualcosa cambierà e finalmente si comincerà a camminare in un'altra direzione; quel giorno, qualcuno potrà dire "Io c'ero ed ho dato il mio contributo". Quanti altri vorranno impegnarsi e manifestare così da poter un giorno dire la stessa cosa?