

Leggi tutto: 12 MAGGIO 2015 ABOLIAMO IL DEMANSIONAMENTO (ARTICOLO 49 CODICE DEONTOLOGICO)
E’ questa la Sanità che vogliamo?
Nursind Massa Carrara augura buon primo maggio a tutti i colleghi e colleghe. Un particolare augurio a tutti i colleghi che oggi lavorano e a quelli che non hanno un lavoro.
Come gli operai nella foto, oggi i professionisti infermieri sono sospesi nel vuoto, senza le certezze, economiche e professionali, di cui gli hanno bisogno.
SABTO 18 APRILE 2015 A FIRENZE .

LA SEGRETERIA PROVINCIALE PENSA CHE CONFRONTO SIA SINONIMO DI CRESCITA
NURSIND
COORDINAMENTO TOSCANA
COMUNICATO STAMPA
DICHIARAZIONI DI ENRICO ROSSI ALLUCINANTI E INGIUSTIFICABILI
UMILIATA LA PROFESSIONE!
Leggi tutto: IL GOVERNATORE DELLA REGIONE TOSCANA UMILIA LA PROFESSIONE

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Carissimi colleghi/e
Sicuramente avrete già ricevuto per posta l’invito per il rinnovo del collegio Provinciale di Massa Carrara nei giorni 16-17-18 gennaio.
E’ ben noto a tutti che ormai questo collegio ha bisogno di gente nuova giovane e motivata .
Basta guardarsi attorno per vedere come sono organizzati e dinamici i collegi delle provincie limitrofi , qui’ di seguito proponiamo i nomi che si candideranno per il rinnovo del collegio offrendo un futuro della professione infermieristica verso obiettivi ambiziosi di una sanità moderna riavvicinando il collegio alla professione.
AIUTACI ANCHE TU CON IL TUO VOTO !!!
SULLA SCHEDA SCRIVI TUTTI I NOMI E COGNOMI
Candidati consiglieri:
Fialdini Luca, Bondielli Luana, Medici Barbara, Ciardelli Alessia, Andreani Nicola,
Fantini Angela, Venè Alessandro.
Il 3-4-5 marzo 2015 si rinnoveraqnno in tutto il Paese gli organismi di rappresentanza sindacale RSU nelle aziende ospedaliere ed ASL. Per noi infermieri e' un'occasione da non perdere per far si che le nostre problematiche siano degnamente rappresentate! Cogli l'occasione ed offri la tua disponibilità ad accettare la candidatura nelle liste elettorali del Nursind,

Sorgente:http://www.lanazione.it/
Prato, 6 giugno 2014 - «Vogliamo rassicurare i pazienti che dovranno usufruire delle terapie oncologiche in estate: anche se il settore chiuderà fisicamente le porte dal 20 giugno, personale qualificato e uno del day hospital, li seguirà nelle degenze in cui saranno collocati. Il reparto del primo piano, sarà chiuso e tutto questo accade perché l’Asl non assume infermieri, e perché alcune organizzazioni sindacali, non si sono ribellate all’assurdo piano ferie, anzi approvandolo in pieno».
A parlare è Roberto Cesario, segretario del Nursind, il sindacato della professione infermieristica, che si fa portavoce dei tanti colleghi che rappresenta. «Non saranno lasciati da soli questi pazienti, perché molti di loro devono essere seguiti anche dopo la terapia per problemi che possono conseguire alla somministrazione dei farmaci — prosegue il rappresentante del Nursind — In oncologia si crea un rapporto stretto e umano che va al di là del semplice rapporto professionale, per cui molti pazienti si affezionano alle persone che li seguono passo passo nel loro itinerario di cura. Anche se gli utenti saranno spostati in altre aree, come medicina, malattie infettive o geriatria, l’azienda ha dato la possibilità a un infermiere del day hospital di uscire e seguirli mentre agli infermieri che saranno distribuiti nei vari settori si affiancherà anche la professionalità degli altri colleghi».
Nel caso di una malattia oncologica le terapie oltre ad essere sinonimo di speranza e di cura possono suscitare molte preoccupazioni, incertezze e paure. Con la cura, può comparire la sofferenza, alcuni possibili cambiamenti nel corpo possono rendere visibile anche agli altri la malattia: intervento chirurgico, chemioterapia, radioterapia, trapianto, cure ormonali, perdita di capelli, sono parole che spaventano ed è normale. È partendo proprio da queste considerazioni che il segretario provinciale del Nursind Prato rassicura «pazienti oncologici e loro familiari che l’assistenza sanitaria sarà garantita come sempre, senza che nulla venga a mancare, e che le terapie saranno preparate e somministrate dallo stesso personale infermieristico».
Quello che non torna a Nursind è «come si è arrivati a questa situazione nell’organizzare il personale per i mesi estivi. Anche al Misericordia e Dolce, per esempio, veniva chiusa oncologia, ma veniva creata un’area apposita per questa delicata attività ospedaliera. Lo stress e il carico di lavoro per gli infermieri che con grande dedizione e coinvolgimento si impegnano nell’assistenza a certi tipi di pazienti non è da sottovalutare. Specialmente perché dopo sei mesi di rodaggio in spazi nuovi e un primo assestamento al Santo Stefano per tre mesi devono cambiare ancora.
E il problema della carenza di personale si manifesta anche in altri settori delicati come a neonatologia, dove gli infermieri passeranno da tre a due e nelle sale operatorie, alcune delle quali saranno chiuse per le ferie estive diminuendo l’attività. Alcuni di questi infermieri saranno destinati ad aree come la rianimazione. E ancora: l’azienda ha preso del personale dalle agenzie interinali per andare a riempire i vuoti in rianimazione... Secondo noi la battaglia deve essere un’altra: l’azienda deve assumere personale professionale e si dovrebbe mettere avanti in vista di settembre.
Per quanto riguarda il personale noi come Nursind ci siamo opposti all’accordo siglato sul piano ferie fra Asl 4 ed alcune organizzazioni sindacali. Per noi l’Asl dovrebbe attingere alla graduatoria e assumere personale, visto anche che con la chiusura del 118 si sono persi 10 infermieri. Non diciamo di assumere personale per inserirlo nella rete di emergenza urgenza, semmai di distribuirlo in altri settori sguarniti. E poi ci meravigliamo se gli infermieri disoccupati emigrano in altri Paesi».
Sorgente: www.dirittosanitario.it
Il fatto
Una operatrice sanitaria, in possesso del titolo di infermiera generica, ha partecipato ad una selezione per titoli ed esami per assunzioni in via straordinaria e temporanea della figura professionale di “ausiliario socio - assistenziale”. Durante il periodo di assunzione l’Istituto presso il quale lavorava ha emanato un ulteriore bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di “ausiliario socio assistenziale - IV qualifica funzionale, con riserva a personale interno dichiarato idoneo, se in possesso dell’attestato di qualifica professionale di “ausiliario socio-assistenziale””, senza contemplare al riguardo equipollenze o deroghe. L’infermiera non è stata ammessa a partecipare perché non in possesso dell’attestato.
Profili giuridici
I giudici amministrativi hanno chiarito che, dalla disamina delle disposizioni in materia si evince come non vi sia alcuna previsione di legge che sancisce equiparazioni tra la figura professionale dell’infermiere generico e quella dell’ “ausiliario – operatore socio assistenziale” (ASA o OSA) ovvero con quella dell’OTA, dell’OSS o dell’OSSC. Di conseguenza, in assenza di previsioni nel bando, non è possibile integrare le indicazioni in esso contenute nel senso di consentire anche ai titolari del diploma di infermiere generico di partecipare al relativo concorso.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Consiglio di Stato Sentenza N. 2709 del 27/05/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6108 del 2003, proposto da:
C.A., rappresentato e difeso dall’avv. M.L. e dall’avv. C.D.V., con domicilio eletto in Roma presso G.G. & associati, corso Vittorio Emanuele II,18;
contro
Istituto Geriatrico Ca’ d’Industria e Uniti Luoghi Pii;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. II, n. 596 dd. 1 aprile 2003, resa tra le parti e concernente non ammissione al concorso pubblico per l’assunzione di n. 20 ausiliari socio assistenziali – IV qualifica funzionale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante A. C. l’avv. A.A. su delega dell’avv. C.D.V.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. L’attuale appellante, Sig.ra C.A., espone di aver prestato servizio presso il Presidio Ospedaliero S. Anna di Como, in qualità di “ausiliaria socio - sanitaria” e, successivamente, in qualità di “infermiera generica” dal 1971 al 1979 nonché, per alcuni mesi, nel 1987.
Nel frattempo la medesima C. ha conseguito in data 27.maggio 1977 l’attestato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di “infermiera generica” presso la Scuola per infermiere e infermieri generici istituita presso lo stesso ospedale.
La C., dopo essersi dimessa dall’impiego per dedicarsi alla cura dei propri figli, ha prestato servizio dal 17 settembre 1991 al 22 ottobre 1991 presso il Presidio ospedaliero dell’U.S.S.L. n. 12 di Cantù quale “ausiliario specializzato” e, poi, dal 23 ottobre 1991 al 15 maggio 1992 quale “operatore professionale di II categoria”, ossia - secondo la disciplina di inquadramento dell’epoca - come “infermiera generica”.
Nel 1993 l’attuale appellante ha presentato domanda di partecipazione alla “Selezione pubblica per titoli ed esami, per eventuali assunzioni in via straordinaria e temporanea di ausiliari socio-sanitari” indetta dall’Istituto Geriatrico Ca’ d’Industria e Uniti Luoghi Pii, a quel tempo istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) avente sede in Como.
La C. è risultata idonea, classificandosi al primo posto nella graduatoria finale ed, essendo risultata parimenti idonea ad una successiva selezione pubblica per titoli ed esami, è stata assunta come “ausiliaria socio-sanitaria” per il periodo di un anno.
Terminato tale periodo di servizio, lo stesso Istituto ha indetto un’ulteriore selezione per titoli ed esami per assunzioni in via straordinaria e temporanea, mutando peraltro la figura professionale richiesta mediante la previsione nel bando concorsuale del possesso del titolo di “ausiliario socio - assistenziale”.
La C. è stata comunque ammessa anche a tale concorso con provvedimento dd. 22 novembre 1995; successivamente, con provvedimento dd. 22 dicembre 1995 il Capo del Servizio personale dell’Istituto le ha comunicato il giudizio di idoneità e la conseguente sua assunzione in via temporanea.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.258 dd. 27 giugno 1996 l’Istituto ha quindi emanato un ulteriore bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 20 posti di “ausiliario socio assistenziale- IV qualifica funzionale D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333 – area socio-assistenziale, con riserva a personale interno purchè dichiarato idoneo, il quale potrà concorrere se in possesso dei requisiti e secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268” (cfr. punto 1 del bando).
Il punto 3, lett. g), del bando stesso contemplava espressamente, quale requisito per l’ammissione al concorso, il possesso dell’ “attestato di qualifica professionale di “ausiliario socio-assistenziale””, senza contemplare al riguardo equipollenze o deroghe.
Anche in questo caso la C. ha presentato domanda di partecipazione, ma con provvedimento dd. 12 novembre 1996, comunicato con nota Prot. n. 6173/R/96 di pari data, la commissione esaminatrice non l’ha ammessa a partecipare al concorso, “in quanto la S.V. risulta non in possesso dell’attestato di qualificazione professionale di “Ausiliario socio-assistenziale””.
1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 357 del 1997 innanzi al T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, la C. ha testualmente chiesto l’annullamento “del provvedimento di non ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 20 posti di “ausiliario socio-assistenziale” indetto con bando di concorso in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 258 del 27 giugno 1996, nonché, per quanto di ragione, di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e per il riconoscimento del diritto soggettivo alla partecipazione al concorso” (cfr. l’epigrafe dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado).
La C. ha formulato al riguardo le seguenti censure:
1) violazione dell’art.4 della Costituzione “in quanto riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro”;
2) violazione dell’art.33, comma 3, del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333; lesione del diritto soggettivo all’ammissione al concorso;
3) eccesso di potere per manifesta contraddittorietà dei provvedimenti emessi dall’intimato Istituto;
4) violazione dell’art.3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 per omessa, insufficiente motivazione.
1.3. In tale primo grado di giudizio si è costituito l’Istituto Geriatrico Ca’ d’Industria e Uniti Luoghi Pii, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto più profili e, comunque, concludendo per la reiezione nel merito dell’impugnativa avversaria.
1.4. Con ordinanza n. 442 dd. 30 gennaio 1997 la Sez. II dell’adito T.A.R. ha respinto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avanzata dalla C..
1.5. Con sentenza n. 596 dd. 1 aprile 2003 la medesima Sez. II ha respinto il ricorso.
Va opportunamente precisato che il giudice di primo grado ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità dedotte dall’Istituto e riassumibili nell’allegazione della mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, nonché nell’allegazione della circostanza che le censure dedotte si riferivano ad atti presupposti non espressamente impugnati nè in via autonoma, nè congiuntamente al provvedimento di esclusione dal concorso.
A tale riguardo, il T.A.R. ha rilevato quanto segue:
“a) a disattendere la prima delle dette eccezioni, va osservato che, essendo il ricorso in epigrafe diretto contro un provvedimento di non ammissione ad un concorso, la controversia in ordine alla legittimità o meno di un tale provvedimento non riguarda i successivi atti concorsuali e, pertanto, non tocca la sfera giuridica di altri soggetti, sicchè è da escludere che relativamente alla controversia che ne occupa ci fossero dei soggetti controinteressati;
b) a disattendere la seconda delle dette eccezioni, va osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal resistente Istituto, almeno uno dei motivi di gravame prospettati dalla ricorrente, e precisamente il quarto, sicuramente ha riferimento all’atto impugnato in questa sede” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Venendo al merito del ricorso, il giudice di primo grado ha evidenziato che con i primi tre ordini di censure la C. aveva dedotto sostanzialmente:
a) che l’ordinamento non prevede più la figura dell’infermiere generico;
b) che l’Istituto aveva ignorato che la figura di “ausiliario socio- assistenziale” sarebbe similare rispetto a quella di “infermiere generico”;
c) che con precedenti provvedimenti, relativi a pubbliche selezioni per la copertura interinale di posti di “ausiliario socio-assistenziale”, il medesimo Istituto aveva ritenuto effettivamente tra loro similari le due figure professionali di “ausiliario socio-assistenziale” e di “infermiere generico”, ammettendola a partecipare alle selezioni medesime in dipendenza del proprio titolo professionale di “infermiere generico”.
Tali motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili dal T.A.R. in quanto “prospettabili non già avverso l’impugnato provvedimento di esclusione dal concorso de quo,ma unicamente nei riguardi della predetta disciplina in tema di figure professionali della Sanità e nei riguardi del bando di concorso in questione, vale a dire nei riguardi di quid non costituenti oggetto di impugnazione in questa sede” (cfr. ibidem, pag. 5), nel mentre il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale si assumeva che il provvedimento di esclusione dal concorso era inficiato dal vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione è stato respinto, “per la ragione che la qui censurata esclusione della ricorrente dal concorso in questione è stata sufficientemente motivata con la considerazione” su riportata, ossia che la C. “risulta (va) non in possesso dell’attestato di qualificazione professionale di ausiliario socio - assistenziale” (cfr. ibidem).
Il T.A.R. ha integralmente compensato tra le parti le spese di tale primo grado di giudizio.
2.1. Con l’appello in epigrafe la C. chiede la riforma di tale sentenza, deducendo al riguardo i seguenti motivi:
1) violazione del principio di legalità, illogicità della motivazione;
2) difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione dell’art. 1362 e ss. cod. civ.;
3) violazione degli artt. 2, 3, 4 e 24 Cost.;
4) violazione dell’art. 4 Cost. che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro;
5) violazione dell’art. 33, comma 3, del D.P.R. 333 del 1990; lesione del diritto soggettivo all’ammissione al concorso;
6) eccesso di potere per manifesta contraddittorietà del provvedimenti impugnati in primo grado; difetto di motivazione.
7) violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990 per omessa, insufficiente motivazione.
L’appellante introduce – altresì – nel presente grado di giudizio una domanda di risarcimento del danno discendente dall’impugnata sua esclusione dal concorso.
2.2. Non si è costituito nel presente grado di giudizio l’Istituto Geriatrico Ca’ d’Industria e Uniti Luoghi Pii.
3. Alla pubblica udienza del 18 marzo 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4.1. Tutto ciò doverosamente premesso, l’appello in epigrafe va respinto.
4.2.1. Secondo la prospettazione dell’appellante, la sentenza impugnata risulterebbe erronea laddove afferma che i primi tre motivi di ricorso proposti in primo grado risulterebbero inammissibili in quanto recanti censure che avrebbero dovuto essere proposte avverso il bando di concorso, il quale è provvedimento presupposto rispetto all’esclusione dal concorso medesimo e che peraltro non sarebbe stato da lei espressamente impugnato.
A tale riguardo l’appellante sostiene che il bando sarebbe risultato tout court illegittimo ove avesse fatto esplicito riferimento all’infermiere generico, ossia ad una figura professionale non più prevista dall’ordinamento giuridico al momento della sua emanazione, dovendo semmai la Commissione giudicatrice del concorso farsi carico di interpretare il bando medesimo nel senso dell’equiparazione tra la figura professionale dell’ausiliario socio-sanitario ivi testualmente contemplata con quella dell’infermiere generico, e cioè con il titolo da lei posseduto.
Secondo la C., pertanto, l’equipollenza tra tali due figure costituirebbe “un dato di fatto, oggetto di giudizio valutativo, non prerequisito oggetto di disciplina e contemplazione da parte del bando” concorsuale (così a pag. 9 dell’atto introduttivo del presente giudizio), e la sentenza impugnata sarebbe inficiata da contraddizione proprio poiché essa “riconosce, implicitamente, l’equipollenza” anzidetta, “ma la nega sotto il profilo formale … nel pretendere l’esplicita menzione, quale prerequisito di fatto, di una categoria non più contemplata da alcuna norma perché esistente fino ad esaurimento” (cfr. ibidem, pagg. 9 e 10).
Sempre secondo l’appellante, l’ermeneutica seguita dal giudice di primo grado – e, prima ancora, dalla Commissione giudicatrice del concorso – violerebbe di fatto gli artt. 2, 3, 4 e 24 Cost. laddove infrangerebbe i diritti primari e inviolabili di eguaglianza, di lavoro e di tutela delle posizioni giuridiche soggettive configurando la categoria – sia pure “ad esaurimento”– degli infermieri generici quale titolare di “diritti subordinati alle condizioni alternative dell’esplicita menzione nei bandi o della preventiva attivazione della tutela giudiziale” (cfr. ibidem, pagg. 14 e 15), non potendo i diritti medesimi essere “obliterabili tramite le preclusioni, peraltro infondate, di natura processuale”.
Per il resto, la C. ha riproposto le censure già da lei dedotte nel giudizio di primo grado.
Il Collegio, per parte propria, ribadisce che il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013 n. 1969).
Da ciò discende pertanto discende che le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2012 n. 5825), ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.).
Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo - che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2003 n.7134).
Nel caso di specie, tuttavia, il su riportato punto 3, lett. g) del bando concorsuale, laddove inderogabilmente imponeva ai partecipanti di possedere il titolo di “ausiliario socio-assistenziale” senza contemplare equipollenze o deroghe al riguardo, introduceva nella lex specialis una disposizione normativa del tutto inequivoca nel suo significato letterale e, perciò, di stretta interpretazione, sia per la commissione giudicatrice, sia per questo stesso giudice, con conseguente impossibilità per l’interprete di utilizzare al riguardo le tecniche ermeneutiche dell’estensione e dell’analogia (cfr. artt. 14 e 12 disp. prel. cod. civ.).
4.2.2. Per il vero, la giurisprudenza afferma pure che, nell’evenienza di mancata specificazione di equipollenza tra titoli professionali richiesti per l’ammissione al pubblico concorso - e, quindi, di univoca ed espressa volontà della P.A. di limitare l’accesso ai soli titoli indicati nella lex specialis - le previsioni del bando medesimo debbano essere integrate dall’interprete nel senso di consentire la partecipazione per i possessori di titoli equipollenti ex lege: ma ciò, per l’appunto, avviene nelle sole ipotesi in cui si rinvengano nell’ordinamento norme di legge cc.dd. “autoesecutive” , le quali puntualmente e direttamente sanciscano l’equipollenza tra i titoli anzidetti, e non necessitino pertanto per la loro concreta applicazione dell’intermediazione di altre disposizioni normative dello stesso grado o di grado subordinato, ovvero di provvedimenti amministrativi (così Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010 n.3484).
Sul punto necessita pertanto un’indagine sulla figura dell’ “infermiere generico” e sulle figure professionali ad esso contigue sviluppatesi nel tempo, al fine di acclarare se nell’ordinamento sussiste tra di esse un’equiparazione ex lege nel senso ora indicato.
Come correttamente ha puntualizzato la stessa appellante, la disciplina della figura professionale dell’ “infermiere generico” si rinviene ab initio nella L. 23 giugno 1924 n. 1267 sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e nel suo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 31 maggio 1928 n. 334; essa peraltro è stata resa ben distinta e resa subordinata rispetto a quella dell’infermiere professionale dapprima per effetto dell’art. 4 del R.D. 2 maggio 1940 n. 100 (cfr. ivi: “L’attività degli infermieri generici dev’essere limitata alle seguenti mansioni, per prescrizione del medico, nell'ambito ospedaliero, sotto la responsabilità dell’infermiera professionale …”) e, poi, per effetto dell’art. 6 del D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225 (cfr. ivi: “L’infermiere generico coadiuva l’infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni …”).
La figura dell’infermiere generico è, ormai da tempo, divenuta di fatto “ad esaurimento”, come a ragione ha denotato dalla stessa appellante.
Infatti, per effetto della progressiva attuazione all’interno del nostro ordinamento dell’Accordo europeo sull’istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 e reso operante nel nostro ordinamento con L.15 novembre 1973 n. 795, l’accesso alla qualifica di “infermiere professionale” è stato riservato ai soli titolari di diploma di laurea triennale in scienze infermieristiche, ferma peraltro restando l’equipollenza con la laurea medesima dei diplomi di “infermiere professionale” conseguiti nel precedente ordinamento presso le scuole infermieristiche già istituite presso gli enti ospedalieri (cfr. al riguardo la L. 19 novembre 1990 n. 341, l’art. 6, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 e succ. mod., l’art. 4 della L. 26 febbraio 1999 n. 42 nonché il D.M. 14 settembre 1994 n. 73).
Tali scuole hanno quindi proseguito la loro attività secondo i programmi approvati ai sensi della L. 29 ottobre 1954 n. 1046 con D.M. 15 febbraio 1972 soltanto per la formazione degli infermieri generici, la cui utilizzazione nel contesto delle strutture del Servizio sanitario nazionale è progressivamente risultata recessiva, anche e soprattutto in dipendenza dell’incentivazione data dal legislatore alla riqualificazione del titolo di infermiere generico in quello di infermiere professionale mediante la frequenza di appositi corsi organizzati dalle Regioni ovvero presso le Università (cfr., rispettivamente, la L. 3 giugno 1980 n. 243, nonché l’art. 80, ultimo comma, della L. 11 luglio 1980 n. 312) e, da ultimo, dalla soppressione delle scuole anzidette disposta in via generale dall’art. 3 della predetta L. 243 del 1980.
Nell’ambito personale non medico, è stata quindi istituita e collocata in posizione inferiore rispetto a quella dell’infermiere professionale una nuove figura di operatori professionali: l’ “operatore tecnico assistenziale” (OTA), istituito per effetto dell’art. 40, comma 3, del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, con percorso formativo approvato con D.M. 26 luglio 1991 n.295 e affidato alle Regioni mediante corsi professionali organizzati ai sensi dell’art. 14 della L. 21 dicembre 1978 n. 845 per il tramite delle aziende sanitarie locali (cfr. art. 2 D.M. 295 cit.).
Ai sensi del mansionario allegato al D.P.R. 384 del 1990, l’OTA svolge la propria attività sia all’interno delle strutture sanitarie, pubbliche che private coadiuvando l’infermiere professionale in tutte le attività assistenziali, dirette ed indirette, ed assicurando anche prestazioni di natura domestico alberghiera relative alla degenza, il trasporto dei materiali e attività igienico-sanitarie
Inoltre, su prescrizione assicura interventi di natura assistenziale agli utenti direttamente per le attività che gli competono.
Nel contempo, il riordino del sistema assistenziale pubblico e privato introdotto dalla L. 8 novembre 2000 n. 328 e dal D.L.vo 4 maggio 2001 n. 207 nonché dalla relativa legislazione regionale di attuazione e dalla sua separazione per effetto del D.M. 8 agosto 1985 con le strutture proprie del Servizio sanitario nazionale (ma comunque con esse correlato in sede di distretto socio sanitario: cfr. artt. 3-quater e 3-quinquies del D.L.vo 20 dicembre 1992 n. 502, aggiunti per effetto dell’art. 3, comma 1, del D.L.vo 19 giugno 1999 n. 229) ha parimenti favorito l’istituzione di nuove figure professionali operanti nelle strutture assistenziali pubbliche e private accreditate: e ciò in evoluzione a quella, risalente nel tempo, dell’ “ausiliario socio-assistenziale” (ASA), poi correntemente denominato “operatore socio-assistenziale” (OSA), istituito ab origine nell’ambito sanitario con D.M. 10 febbraio 1984 quale figura “nuova atipica” o di “dubbia iscrizione” nei ruoli del personale del S.S.N. ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 ma ben presto diffusosi rapidamente nelle strutture pubbliche e private accreditate con mansioni di assistenza non infermieristica per le persone anziane ivi ospitate.
Si tratta, in particolare, dell’ “Operatore socio-sanitario” (OSS), istituito per effetto dell’art. 3-octies del D.L.vo 502 del 1992 come introdotto dall’art. 3, comma 1, del D.L.vo 19 giugno 1999 n. 229 e modificato dall’art. 8, comma 3, lettera e), del D.L.vo 28 luglio 2000 n. 254.
Il percorso formativo di tale figura professionale è stato disciplinato con provvedimento dd. 22 febbraio 2001 adottato in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni.
La figura medesima riunisce la professionalità dell’operatore assistenziale con nozioni sanitarie di base proprie dell’OTA; essa – anzi - solitamente proviene dall’evoluzione formativa dell’OTA estesa anche all’ambito socio-assistenziale.
Tale personale, dopo aver completato una specifica formazione professionale organizzata dalle Regioni, svolge attività indirizzata all’assistenza diretta e di supporto all’utente sia ricoverato che presso il suo domicilio o presso strutture residenziali pubbliche o private, su indicazione del personale medico e infermieristico professionale.
Ulteriore evoluzione dell’OSS è l’ “Operatore socio-sanitario complementare” (OSSC), figura sorta per effetto dell’art.1 del D.L. 12 novembre 2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 gennaio 2002 n.1, che conferma le disposizioni di cui all’anzidetto provvedimento della Conferenza Stato – Regioni e che prevede la stessa procedura per disciplinare la formazione complementare in assistenza sanitaria al fine di consentire all’OSS ulteriormente formato di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell’assistenza infermieristica o ostetrica, o comunque sotto la supervisione di tali figure sanitarie non mediche.
Orbene, avuto riguardo a tutto ciò, la disamina dell’ordinamento consente di acclarare che nessuna disposizione di legge sancisce equiparazioni di sorta tra la figura professionale dell’ “infermiere generico” con quella dell’ “ausiliario – operatore socio assistenziale” (ASA o OSA) ovvero con quella dell’OTA, dell’OSS o dell’OSSC: e, in conseguenza di ciò, per l’interprete non risultava possibile all’epoca dei fatti di causa - né risulta possibile a tutt’oggi - integrare le previsioni del bando concorsuale che richieda quale requisito di partecipazione il diploma ASA (OSA), ovvero OTA, o OSS o OSSC nel senso di consentire anche ai titolari del diploma di “infermiere generico” di partecipare al relativo concorso.
Essendo quindi il giudizio di equiparabilità dei relativi percorsi formativi devoluto al discrezionale apprezzamento dell’amministrazione che bandisce il concorso, avuto riguardo - anche, e soprattutto - alle proprie concrete esigenze assistenziali, ne consegue che la mancata considerazione nella lex specialis delle aree di sovrapposizione tra le competenze proprie dell’ “infermiere generico” con quelle proprie delle predette nuove figure di operatori socio-assistenziali può, ove del caso, legittimare l’ “infermiere generico” medesimo ad impugnare sul punto la “lex specialis” anzidetta, richiamandosi anche alla difformità della determinazione attuale della P.A. rispetto a quelle pregresse assunte in senso eventualmente diverso, ma non a chiedere al giudice amministrativo – in difetto di tale onere del deducente medesimo – di espletare al riguardo il proprio sindacato sulla clausola del bando non impugnata.
Deve dunque per tutto ciò concludersi nel senso che il giudice di primo grado ha rettamente dichiarato inammissibili i tre primi motivi di ricorso ivi proposti dalla C..
4.2.3. Va soggiunto che, come è ben noto, il giudice amministrativo ben può interpretare nel suo insieme il contenuto del ricorso innanzi a lui proposto, in modo da poter addivenire - sia pure attraverso un’operazione più o meno complessa d'interpretazione del suo testo, alla precisa individuazione del bene giuridico cui l’interessato tende e le ragioni a fondamento della pretesa (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2013 n. 4188), sempreché con tale operazione ermeneutica il giudice non si sostituisca al richiedente (cfr. ibidem): e, in tal senso, l’interpretazione costantemente data da questo giudice è nel senso dell’insufficienza dell’utilizzo delle mere formule di stile (come, per l’appunto, quella genericamente riferita ad “ogni atto presupposto, connesso e consequenziale”, nella specie usata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado) per affermare che si era voluto espressamente chiedere l’annullamento di un determinato atto (cfr. sul punto, ad es., la già citata sentenza di Cons. Stato, Sez. VI, n. 4998 del 2011), soprattutto allorquando non sono state formulate puntuali censure su di esso.
4.2.4. Altrettanto correttamente lo stesso giudice ha anche respinto il quarto e ultimo motivo di ricorso, posto che dalla mancata contestazione dell’esclusività – prevista dal bando - del titolo di “assistente socio-assistenziale” quale requisito di partecipazione al concorso non poteva che discendere l’esaustività della motivazione addotta dall’Istituto al fine di escludere la C. dalla partecipazione al concorso medesimo, ossia il mancato suo possesso di tale titolo professionale.
4.2.5. Da ultimo, va evidenziato che la C. ha proposto nel presente grado di giudizio una domanda nuova e ulteriore rispetto ai motivi di ricorso dedotti innanzi al T.A.R., ossia quella di risarcimento dei danni asseritamente derivati dal predetto provvedimento di esclusione dal concorso.
Tale domanda risulta di per sé ammissibile avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 104, primo comma, e 34, comma 3, cod. proc. amm.: essa, peraltro, va respinta in quanto l’ esclusione dal concorso di cui trattasi risulta, per tutto quanto detto innanzi, legittimamente adottata e, pertanto, insuscettibile di determinare un danno ingiusto nella sfera giuridica della deducente.
5. La mancata costituzione dell’Istituto nel presente grado di giudizio esonera il Collegio dalla statuizione sulle spese e sugli onorari di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente FF
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2014

„A pochi giorni dalla chiusura delle domande per l'iscrizione all' Asilo nido aziendale "La Pimpa" dell'Ausl di Modena, inserito nella rete comunale degli asili, il NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche, fa un appello ai candidati Sindaco Marco Bortolotti e Gian Carlo Muzzarelli affinché nel nuovo consiglio comunale, ci si occupi anche dell'accessibilità al servizio per tutti i dipendenti Ausl, infermieri e Oss compresi“
Gli orari di apertura dell'asilo, infatti, così per come sono strutturati, non consentono a chi è turnista di poter fruire del servizio; è il caso degli Infermieri ed degli Oss che montando alle ore 06:50 si vedono di fatto esclusi dal poter iscrivere i propri figli al nido.
L’apertura del nido, è scritto nel documento firmato dal segretario amministrativo NurSind Scigliuzzo Alberto, è legata piú alla moda del momento che ad una effettiva capacità di programmazione e pianificazione dei servizi educativi per la prima infanzia.
Allo stato attuale gli unici dipendenti che possono beneficiare di tale servizio sono coloro che effettuano orario d'ufficio e il personale della dirigenza Medica.
Non sono rari i casi in cui si vedono infermieri oppure Oss darsi il cambio delle "consegne familiari" nei sotterranei dell'ospedale con la figliolanza al seguito.
Per consentire a tutti di poter accedere al servizio, occorre creare un servizio di anticipo con un ingresso previsto per le ore 06:40, questo consentirebbe a tutti i dipendenti di coniugare al meglio vita lavorativa e familiare, dando un contributo molto positivo alla comunità in cui si opera.
Crediamo inoltre che 15 posti riservati ai figli dei dipendenti siano un numero veramente esiguo se non irrilevante rispetto ad una struttura grande come Baggiovara.
Chi ha migliaia di dipendenti, molti dei quali giovani, legati a turni di lavoro anche domenicali che mal si conciliano con gli orari degli asili nido esistenti, potrebbe valutare una struttura più elastica e flessibile, sensibile proprio a questi aspetti, questo darebbe un contributo notevole al miglioramento della qualità della vita di chi opera in un contesto ospedaliero.
Riteniamo che si potrebbe venire incontro alle esigenze di tanti dipendenti e che su questo punto potremmo trovare d’accordo anche le altre organizzazioni sindacali generaliste che in altri casi sono al fianco del Comune nel richiedere gli asili nido alle aziende.
Lo consideriamo un dovere perché siamo convinti che “un’altra vita è possibile”, all’insegna della qualità e della fiducia nel futuro da garantire a tante giovani coppie che, invece, data la carenza di servizi, non si sentono nella condizione di poter mettere al mondo dei figli.
Sorgente: http://www.tvprato.it/

Sorgente:http://www.sanita.ilsole24ore.com/Il paziente che arriva in pronto soccorso manifestando problemi psichiatrici non va mai lasciato solo. Neppure quando ad assisterlo ci sono i familiari e nei corridoi del reparto stazionano i poliziotti che l'hanno accompagnato. La prima regola è assicurare che la situazione di attesa del paziente (il cui stato di apparente tranquillità può essere illusorio o simulato) avvenga in condizioni di sicurezza, per evitare che possa nuocere a sé o ad altri ricoverati.
Questa è in sintesi la motivazione che ha portato la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10832/2014 del 16 maggio, a rispedire alla Corte d'appello di Palermo la decisione con la quale una struttura sanitaria era stata ritenuta esente da responsabilità.
In relazione a questi pazienti si configura un dovere di sorveglianza a carico del personale sanitario addetto al reparto con conseguente responsabilità risarcitoria per i danni provocati al ricoverato che presuppone solo la prova della incapacità di intendere e di volere del soggetto (cfr. Cass. n. 2483/1997, Cass. n. 12965/2005, Cass. n. 22818/2010). Nella fattispecie, una giovane donna venne portata in pronto soccorso da alcuni agenti di polizia dopo essere stata sottoposta, presso un altro ospedale, a un primo trattamento psichiatrico.
Il medico, che operava solo nel pronto soccorso, si era allontanato per prestare assistenza al padre della ragazza che aveva avuto un malore, nella convinzione che i parenti sarebbero stati in grado di controllarla. Nell'attesa della visita dello psichiatra, richiesta dal medico di accettazione, la paziente si lanciava nel vuoto da una finestra dell'ospedale procurandosi fratture multiple e danni alla testa permanenti, tra cui uno sfregio in viso.
Nel caso che la struttura sanitaria alla quale ci si rivolge sia un pronto soccorso non si può prescindere dal considerare il tipo di urgenza rappresentata, che verrà poi qualificata nella sua gravità dai medici. Ma si ha ragione di pretendere che vengano realizzate misure differenziate a tutela della salute e sicurezza dei pazienti: a fronte di determinati tipi di patologie, ben più che di altre, possono assumere un ruolo rilevante tra le prestazioni a carico della struttura, specie in sede di primo intervento, gli obblighi accessori di sicurezza e protezione dei pazienti.
Il contratto che si instaura è quello tipico di assistenza sanitaria che si sostanzia in una serie complessa di prestazioni, sia di natura medica che latu sensu di ospitalità alberghiera, sia in obbligazioni di assistenza e protezione, tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto. Ne discende che ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente deve provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui si trovava nella struttura, mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea a impedire il fatto.
Secondo in classifica tra i comparti della Pubblica amministrazione per il numero di incarichi ai suoi dipendenti (prima è la scuola) e a consulenti e collaboratori esterni (prime Regioni e autonomie locali), il Ssn ha utilizzato nel 2012 un quarto di tutti gli incarichi della Pa (il 25,8%), con un lieve aumento del 2,6% circa dei dipendenti e un calo del -10,02% di collaboratori e consulenti. Spendendo - e questa volta è al primo posto per i costi rispetto al totale di 1,05 miliardi della Pa - circa 275,5 milioni, il 26,1% della spesa complessiva della Pa. E gran parte di quella nel mirino dei controlli che, soprattutto sulle consulenze (la fetta maggiore della spesa con 223,5 milioni) la Corte dei conti esegue a tappeto e su cui la Guardia di Finanza interviene per stroncare e prevenire illeciti. E che sono nel mirino della spending review in particolare per ciò che è speso al di fuori delle aziende sanitarie. Con l'elenco delle sentenze Regione per Regione, la Corte ha documentato a inizio anno che nel 2013, in primo grado, si è verificato un danno di quasi 4,9 milioni nelle consulenze, mentre in appello si supera il milione: una tavola ricca di portate per chi tenta di mangiare più di quel che può al tavolo della Pa.
Certo è che l'"effetto spending" si fa sentire: rispetto al 2011 il Ssn ha ridotto del 31,8% la spesa per i dipendenti e del 34,4% quella per consulenti e collaboratori. Nel complesso, il calo medio di spesa registrato nell'ultimo anno è del 34%. Non calano, ma aumentano di ben il 10,86%, gli incarichi conferiti ai dipendenti (che quindi se ne vedono assegnare più di uno a testa), mentre sono stabili (-0,32%) le assegnazioni esterne.
È questo il quadro che emerge dal rapporto del ministero per la Semplificazione relativo al 2012, appena trasmesso al Parlamento dal ministro Marianna Madia ma messo a punto a fine dicembre dal suo predecessore Gianpiero D'Alia, anticipato nei contenuti generali su Il Sole-24 Ore (VEDI)
In tutta la Pa le consulenze sono costate 825 milioni, a cui si aggiungono altri 239 milioni di incarichi ai dipendenti, soprattutto dirigenti: in tutto sono 1,05 miliardi. Cifre che hanno riguardato nel 2012, sempre in tutta la Pa, 138mila dipendenti con incarichi e 157mila consulenti. Con scuola e sanità che continuano a fare la parte del leone e che insieme cumulano oltre 300 milioni di spesa per consulenze, poi enti locali e Regioni con altri 221 milioni e a seguire le università con 105 milioni di euro.
I numeri dei dipendenti e consulenti nel Ssn.
Rispetto agli altri comparti della Pa, il Ssn, con i ministeri e la Scuola, è quello che ha assegnato nel 2012 la maggior percentuale di incarichi (24,2%) ai propri dipendenti, lasciando a collaboratori e consulenti l'11,26 per cento.
Per la prima volta nel 2012 - e solo per i dipendenti pubblici - compaiono i dati di genere. Che mostrano un Ssn più "bilanciato" rispetto agli altri comparti: se il 52,86% degli incarichi è affidato a uomini, il restante 47,14% è andato alle donne (che prevalgono solo nella scuola con il 62,26% di assegnazioni).
Un equilibrio analogo si riscontra a leggere i dati sugli incarichi tra i dipendenti, per qualifica. Come negli anni scorsi - si legge nella relazione - si conferma la tendenza (controcorrente rispetto al resto della Pa) a conferire un numero di incarichi tra dirigenti o equiparati e personale: rispettivamente il 52,14% e il 47,86 per cento.
Il 62,6% dei dipendenti è "monoincarico", ma nell'ultimo anno sono cresciuti quelli che di incarichi ne hanno più d'uno: nel 2012 sono aumentati del 9,31% i dipendenti con oltre 5 incarichi e del 7,49% quelli con 5 incarichi.
La tipologia degli incarichi
Docenze, partecipazione a commissioni e "altre tipologie" di incarichi (come attività di supporto ai servizi amministrativi e tecnici dell'ente) fanno la parte del leone per quelli assegnati ai dipendenti: sono in tutto 65.709 su 70.391, con le 36.392 docenze al primo posto assoluto (e in aumento del 10% rispetto al 2011). Ma le docenze non sono quelle pagate di più: nel 2012 assorbono infatti poco più di 15 milioni, contro i quasi 90 della partecipazione alle commissioni.
Consulenti e collaboratori sono "arruolati" con contratti di prestazione occasionale (quasi 17mila, in aumento nel 2012 dell'1,35%) e co.co.co. (10.600 circa, in calo di quasi il 3%). Proprio quelli che in realtà si cerca di combattere nella Pa, tranne casi di effettiva necessità. E svolgono soprattutto "altra attività" (nel 92,2% dei casi), mentre per il resto si dedicano principalmente ad attività legali, tecniche e di ingegneria.
I compensi conferiti e quelli liquidati per gli incarichi
Il Ssn con Regioni ed enti locali e scuola si aggiudica la fetta più grossa dei compensi erogati per consulenze: 565 milioni di tutti gli 825 milioni. Nel solo servizio sanitario i costi sono stati di 223,5 milioni, contro "appena" poco meno di 52 milioni per gli incarichi assegnati ai dipendenti. In sostanza, una consulenza vale in media circa 15mila euro, mentre un incarico interno vale poco più di 1.200 euro, dal momento che gli incarichi conferiti ai dipendenti sono oltre 70mila contro le 27.500 consulenze.
L'effetto della minore riduzione delle consulenze rispetto agli incarichi ai dipendenti si riflette sui compensi liquidati: sono in percentuale maggiore per le consulenze e minore per gli incarichi ai dipendenti.
Prendendo in esame i compensi liquidati ai dipendenti, la relazione sottolinea che la sanità registra il 22,6% (al secondo posto dopo la scuola), mentre per i consulenti la sanità raggiunge il 27,07%, seconda ancora una volta, ma dopo Regioni ed enti locali (33%).
Il 53,8% degli incarichi liquidati ai dipendenti in tutta la Pa è nella classe di importi più bassa: fino a 500 euro, mentre - come già avvenuto in passato - il maggior numero di incarichi affidati a consulenti o collaboratori esterni (40%) rientra nella classe di importo compresa tra 501 e 2.500 euro. Quanto poi agli incarichi liquidati con importi oltre i 10mila euro, nella pubblica amministrazione in generale il 4,88% viene liquidato a consulenti e collaboratori esterni e solo lo 0,93% ai dipendenti. Stesso discorso per gli importi oltre i 15mila euro, che sono andati per il 6,93% agli esterni e per l'1% agli interni.
La sanità, sottolinea ancora la relazione, è la regina dei compensi ai dipendenti sotto i 500 euro: sono il 26,58% di tutti i 42.779 incarichi liquidati nel 2012. Ma è seconda solo alle Regioni anche per gli importi oltre 15mila euro (23,13%) erogati sempre agli interni. I super-incarichi, insomma, non fanno certo difetto al Servizio sanitario nazionale.
Per le 41.041 consulenze liquidate nel 2012 dal Ssn (con il 22%) prevale invece la classe di importo tra 501 e 2.500 euro, che sommata alla fascia inferiore a 500 euro e a quella tra 2.501 e 5.000, assorbe poco meno del 65% di tutti gli importi.
53% dei neolaureati non lavora.
Gli ospedali ne hanno sempre più bisogno ma il Servizio Sanitario Nazionale non può permetterseli.

Sorgente:http://www.modena2000.it
Il sindacato degli infermieri denuncia: dopo la ristrutturazione del PS di Mirandola non si è provveduto ad adeguare il numero di infermieri e OSS, piuttosto si sta pensando a tagliare sul personale, questo significa fare dei tagli sulla salute dei cittadini.
A circa un mese dall’inaugurazione del pronto soccorso dell’ospedale S. Maria Bianca di Mirandola avvenuta lo scorso 10 Marzo con tanto di articoli sulle varie testate giornalistiche che vedevano fotografati in primo piano l’assessore alla sanità E.R. Carlo Lusenti ed il Direttore Generale Ausl Mariella Martini, il NurSind, il sindacato degli infermieri torna ad attaccare le scelte errate della dirigenza Ausl di Modena, cioè la decisione della dirigenza ausl di ridurre il personale infermieristico nel pronto soccorso appena inaugurato.
Il Sindacato ricorda che il PS dell’ospedale di Mirandola rappresenta un punto di riferimento per la comunità dell’area nord che conta circa 90.000 abitanti ed è capace di gestire più di 23 mila accessi annui (dati del 2013), con una percentuale complessiva di ricoveri è pari all’11,44% del totale degli accessi.
Al momento gli infermieri in turno al pronto soccorso di Mirandola sono 4 unità, la decisione dell’ausl è quella di passare a tre per turno, questo significherebbe mettere a rischio la vita dei pazienti spiegano i sindacalisti del NurSind.
Il sindacalista ricorda che presso il pronto soccorso di Mirandola è attiva 24 ore su 24 una postazione fissa di 118 (auto medica e ambulanza) che quando viene chiamata vede staccarsi un’unità infermieristica dal PS per uscire in strada, in questo caso gli infermieri che rimarrebbero in servizio sarebbero solo in 2, un infermiere impegnato a fare triage ed un’altro è impegnato in osservazione breve intensiva che è distante dal triage.
Se a questo si aggiunge che durante i festivi e la notte, il laboratorio analisi è chiuso e gli infermieri devono fare le analisi del sangue provenienti da tutti i reparti presso il locale POCT, di tempo da dedicare ai pazienti ne rimane veramente poco.
Il sindacato è molto critico con la decisione dell’ausl in quanto i continui tagli al personale mettono a repentaglio la qualità dell’assistenza offerta al malato; Critico inoltre nella scelta dell’ausl di affidare le analisi del sangue durante la chiusura del laboratorio ai POCT.
Un test al point-of-care (POCT) è definito come un’analisi medica svolta in prossimità del sito di cura ed assistenza del paziente, il concetto trainante del POCT è quello di portare ed eseguire il test nel modo più comodo e immediato nei pressi del paziente, questo escluderebbe già da subito la possibilità di poter fare le analisi per tutti i reparti del Santa Maria Bianca.
I poct spiega il sindacato sono strumenti utilissimi che aiutano il team assistenziale a ricevere rapidamente i risultati delle analisi, ciò comporta che le decisioni diagnostiche e terapeutiche siano eseguite con una maggiore immediatezza, queste però sono analisi provvisorie e devono essere confermate dal medico responsabile del laboratorio, dunque non possono sostituirsi ad un referto del laboratorio analisi.
Infine il NurSind a tal proposito conclude invitando tutti i consiglieri regionali a fare una interrogazione in consiglio regionale sull’utilizzo esclusivo dei poct nel PS di Mirandola in sostituzione del laboratorio analisi.
(Il Segr. Amm.vo NurSind Modena, Alberto Scigliuzzo)

UIL FPL – FSI- NURSIND
Segreterie Territoriali Reggio Calabria
Al Commissario Straordinario
ASP Reggio Calabria
Il cambio di gestione è stato vissuto dagli scriventi come speranza di rinnovamento nei metodi e nei modi, ma, nostro malgrado, ogni volta ci dobbiamo ricredere poiché atteggiamenti e usi ci fanno ricredere e dobbiamo, amaramente, constatare che l’agognato “cambio di gestione” che doveva essere non nelle persone ma nei modi di fare, non porta nessuna novità.
La serietà di una Amministrazione si evidenzia a nostro parere nel mantenimento degli impegni assunti e soprattutto nel rispetto delle regole che in quanto tali devono valere per tutti. Così non è all’ASP di RC; così non si comporta neanche la gestione commissariale.
Ma soprattutto crediamo che il rispetto delle regole non possa prescindere dall’applicazione di tutti gli istituti contrattuali, tenendo a mente che la normativa contrattuale prevede che “ I contratti Collettivi Integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale…….”.
Pertanto, un conto e chiudere le questioni economiche pregresse dove si sono accumulati notevoli ritardi risalente ad anni per la liquidazione dei fondi residui altra cosa è, una forzatura immane dettata dalla applicazione sopra le righe di una norma, istituire anzi destinare 900000 euro per finanziare posizioni organizzative!
Diverse sono le considerazioni nel merito, metodo ed opportunità che dobbiamo fare.
Non si può privilegiare una sparuta minoranza a discapito della stragrande maggioranza di lavoratori, anche perché nel caso dei “fondi residui” si parla di somme che risalgono a cinque anni addietro!
Le posizioni organizzative coincidono, in qualche caso, nell’abuso che l’Amministrazione fa nell’utilizzo delle risorse specifiche derivanti da disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, senza che questi, in violazione dell’art. 4 del CCNL del 07-04-1999, siano mai passate dalla delegazione trattante.
Centinaia di migliaia di ore di straordinario sono elargite a mò di prebenda a discrezione di questo o di quel dirigente, nel mentre chi è obbligato, non per sua scelta, ma per mantenere i servizi essenziali funzionanti deve penare perché ancora non avuto pagato quello di due anni addietro.
Quindi nel mentre ci si riempie la bocca di “A.D.I.”, registriamo l’ennesima mancanza e slittamento degli impegni assunti.
Non basta una lettera firmata dal f.f. GRU E controfirmata dal Commissario a mettere la parola fine su una annosa questione quale quella del pagamento dell’ADI, i lavoratori comandati continuano a non avere nessun compenso ed a rimetterci, ormai da più di tre anni, anche i soldi per le spese sostenute per garantire un servizio dei L.E.A., nel mentre decine sono gli atti di liquidazione di rimborso di indennità chilometrica.
Per questi e per molti altri motivi, dobbiamo evidenziare che la gestione dell’ASP è, perlomeno raffazzonata e confusa, ed in questa confusione sono sempre e soltanto i soliti noti a beneficiare, non individuandosi, nel caos, responsabilità.
La gestione “familistica” nel senso deleterio, l’utilizzazione discrezionale di personale a secondo della bisogna, il vedere che istituti contrattuali demandati all contrattazione decentrata sono gestiti da personaggi “infungibili”, da “sapientini”, da “amici del capo”, non fanno che fomentare nell’animo di tutti gli altri la consapevolezza e la volontà di non seguire nessuna regola, creando ancora di più il caos. Determinando che il legame di solidarietà interno tra i membri del “cerchio magico” sia predominante sui diritti dell’individuo e sugli stessi interessi della collettività.
Tutto questo nel mentre le norme nazionali esplicitamente asseriscono che “L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinate in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale”.
Allora la jungla continua, i comportamenti “gattopardeschi” diventano la norma e tutto continua come e peggio di prima.
Chi come noi ha a cuore la sorte dell’Azienda, dei servizi e dei lavoratori, poiché non c’è azienda senza servizi, non c’è servizio senza lavoratori, non può che essere preoccupato dal “modello” imperante che è diventato uso comune.
Per tutti questi motivi le scriventi segreterie territoriali, convocano un’assemblea per il giorno 8 maggio p.v., alle ore 9,30, da tenersi a Reggio Calabria davanti alla sede dell’ASP sita in via Diana, per rivendicare il rispetto degli impegni presi:
- Erogazione fondo di produttività residuo sino al 2013;
- Consegna dei buoni mensa sino al mese di marzo 2014 con le stesse modalità usate sino al 2012;
- Immediato pagamento delle prestazioni ADI con il sistema precedente:
- Certificazione dei fondi sino al 2014 con le relative spese sostenute distinte per anno e per utilizzazione dettagliata;
- Sottoscrizione in unica sessione del CCDIA.

Sorgente:http://iltirreno.gelocal.it/
PRATO. Un esposto inviato al prefetto, al questore, al sindaco di Prato, al direttore generale dell’Asl 4 e della Dea per chiedere maggiore sicurezza al pronto soccorso con l’attivazione di un posto di polizia ventiquattr’ore su ventiquattro. A presentarlo è il sindacato Nursind che, a firma del segretario provinciale, Cesario Roberto, segnala «le ripetute aggressioni, che ormai perdurano da troppo tempo, subite dal personale sanitario in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato - scrive il sindacalista - Il Nursind ha segnalato la grave situazione anche alla stampa locale, ma purtroppo ad oggi nessun intervento è stato posto in essere per risolvere i gravi episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari durante il normale svolgimetno del servizio».
«Non può non essere sottolineato come i problemi segnalati siano dovuti anceh alle carenze strutturali, dove mancano ad esempio accessi controllati, con grave pericolo della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, che non può essere ulteriormente tollerato - aggiunge Cesario - Le guardie giurate in servizio attivo presso il pronto soccorso prestano la loro attività in modo esemplare intervenendo sempr eimmediatamente ma, nella maggior parte dei casi sono costrette a chiamare il 113 oppure il 112 per poter risolvere le varie situazioni che spesso evolvono reapidamente e criticamente».
Quindi la conclusione, «Affinchè venga posto fine a questi gravi fatti, si ritiene opportuno ed ormai indispensabile, attivare il posto di polizia di Stato con orario H24