Da quotidiano Sanità del 21/11/2013 di Giovanni Rodriguez
Così la presidente nazionale Ipasvi ha commentato la lettera al ministro Lorenzininviata dall'Intersindacale in merito alla Bozza di accordo sullo sviluppo delle competenze infermieristiche. Per Silvestro si è trattato di un fulmine a ciel sereno. "Se questo è l'intento vorrà dire che cominceremo a prepararci alla guerra per affrontarla con tutta la nostra forza"
21 NOV - "Nella nota dell'Intersindacale si dicono delle cose che non hanno nessun aggancio con quanto è scritto nelle bozza di decreto. Non riesco quindi a capire da dove possano nascere questo tipo di valutazioni. Mi chiedo quale diritto abbano a porre questo veto. Un veto che non è di carattere tecnico, perché non esiste alcun elemento in quella bozza di decreto che risponda alle loro osservazioni, ma che è bensì di carattere politico. E a questo punto vedremo di valutare politicamente che cosa questo significa per la professione che rappresento". Così Annalisa Silvestro, presidente nazionale Ipasvi, ha commentato a Quotidiano Sanità la lettera che i sindacati della Dirigenza medica e sanitaria hanno inviato al ministro Lorenzin e, per conoscenza, al Presidente della Conferenza Stato Regioni, al Coordinatore Commissione salute delle Regioni, al Presidente Comitato di Settore Comparto sanitario in merito alla Bozza di accordo inerente lo sviluppo delle competenze infermieristiche.
"Venerdì pomeriggio c'è un consiglio nazionale straordinario Ipasvi, abbiamo messo all'ordine del giorno questa comunicazione dell'Intersindacale e decideremo in assemblea che tipo di comportamento ed azioni mettere in atto - ha spiegato Silvestro - Sono molto dispiaciuta, perché questa lettera è stata vissuta dal mio direttivo come una dichiarazione di guerra. Una guerra che noi non abbiamo cercato. Da parte nostra, anzi, abbiamo sempre cercato di essere dialoganti. Voglio ribadire questo concetto - ha sottolineato - vorrei capire a quale titolo l'Intersindacale della dirigenza medica e sanitaria interviene sullo sviluppo della professione infermieristica. Non mi risulta di essere mai stata invitata ai Tavoli dove si decidono gli sviluppi della professione medica".
"Per noi si è trattato di un fulmine a ciel sereno. Mi dispiace dirlo ma interpretando la voce dei miei colleghi devo dire che questa lettera è stata vista come una dichiarazione di guerra. Se questo deve essere l'intento vorrà dire che cominceremo anche noi a prepararci alla guerra per affrontarla con tutta la nostra forza - ha concluso la presidente Ipasvi - Mi auguro però che il ministro Lorenzin, ma anche persone di buona volontà delle organizzazioni sindacali dei medici riflettano, perché di tutto abbiamo bisogno in questa fase storica tranne che di questo scontro".
Stop all’utilizzo non necessario di oggetti taglienti o acuminati nelle strutture sanitarie. Fornitura di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza e applicazione di sistemi di lavoro sicuri. Ancora, attuazione di procedure di utilizzo ed eliminazione sicure di dispositivi medici taglienti e divieto della pratica di reincappucciamento manuale degli aghi, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, vaccinazione, informazione e formazione.
Scattano così, con un Dlgs di recepimento della direttiva Ue 2010/32/Ce approvato in prima lettura la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, le regole per garantire la massima sicurezza possibile negli ambienti di lavoro sanitari, grazie alla prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di ago comprese) e alla protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario. Un fenomeno, quello delle ferite e delle punture o tagli accidentali che, secondo la relazione al provvedimento, coinvolge ogni anno in Europa circa un milione di operatori (in Italia sarebbero 130mila), soprattutto in servizio nei reparti di degenza.
La formazione. L’obbligo di provvedere alla sicurezza è del datore di lavoro che deve assicurare che il personale sanitario (ma anche gli studenti che seguono corsi di formazione e i sub-fornitori) sia formato e dotato di risorse adatte a operare in condizioni di sicurezza, deve adottare misure per eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite e infezioni sul lavoro grazie a una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, creare le condizioni per favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione e non supporre mai come “inesistente” un rischio, ma dare sempre alle misure di prevenzione un ordine di priorità - che la stessa direttiva indica - per eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, con la collaborazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Eliminazione dei rifiuti contaminati. Oltre a evitare i dispositivi taglienti e acuminati, il Dlgs mette tra i compiti del datore del lavoro quello di eliminare “in sicurezza” rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, grazie a contenitori ben segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta. Che dovranno essere il più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati.
Obblighi in caso di ferita. E se qualcuno si ferisce, è necessario mettere in atto meccanismi che garantiscano cure immediate, compresa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e anche, in caso di necessità, l’assistenza psicologica. Il datore di lavoro dovrà assicurare poi la corretta notifica e il monitoraggio degli eventi per implementare le misure di prevenzione, garantendo la riservatezza per il lavoratore.
Le sanzioni. Previste anche sanzioni per i datori di lavoro inadempienti che potranno essere arrestati da tre a sei mesi o puniti amministrativamente con multe da 2.740 euro a 7.014,40 euro per non aver valutato bene i rischi e non aver previsto misure di prevenzione specifiche.
L’attestazione dell’orario ai fini della giustificazione del permesso. Novità in tema di assenze del dipendente dopo la legge 125 del 2013
Come è noto anche la legge 30 ottobre 2013, n. 125 ( di conversione con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101), recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”. ( cfr. G.U. n. 255 del 30-10-2013), è intervenuta su taluni istituti che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. Di particolare interesse, oltre a quelle in tema di incarichi a favore dei dipendenti,operate tramite un ampliamento delle fattispecie rientranti tra le c.d. attività non soggette ad autorizzazione ( trattasi delle docenze e gli incarichi per la ricerca scientifica inserite ora nell’art. 53 co. 6 f.bis del d.lgs.n.165/2001), quelle introdotte dall’art 4 nuovo co. 16 bis in materia di controlli sulle assenze, a parziale modifica dell’ art 55 septies c.5 ter del d.lgs n.165/2001. Infatti il testo del c.5-ter prima della modifica, recitava espressamente che “nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza é giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Il nuovo co. 16 bis introdotto dall’art.4 della L.n.125/2013 è invece intervenuto sostituendo, nella prima parte del co.5 ter, la parola "l'assenza e' giustificata" con "il permesso e' giustificato",mentre nella seconda parte dopo le parole “di attestazione" ha inserito ", anche in ordine all'orario"; infine ha aggiunto alla fine le parole "o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica" Il testo attualmente vigente del co.5-ter dell’art.55 septies del d.lgs n.165/2001 prevede in primo luogo che” nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso é giustificato mediante la presentazione di attestazione anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".Appare dunque evidente come il legislatore, abbia operato la sostituzione del termine “assenza” in quello di “permesso” in riferimento alle c.d. visite specialistiche. La disposizione inoltre, sembra chiaramente indicare che, ai fini della fruizione “concreta”( la norma infatti utilizza il termine di giustificato) del permesso da parte di tutti i dipendenti pubblici ( contrattualizzati e non), l’attestazione dovrà riportare per il futuro, anche l’orario relativo alla permanenza presso lo studio o struttura medica anche privata. Infine,nell’adeguarsi all’orientamento finalizzato alla utilizzazione dei sistemi digitali quali strumenti di risparmio, la nuova disposizione prevede inoltre che, l’attestato possa essere trasmesso dalle strutture mediche mediante posta elettronica.
NurSind Sardegna, invita tutti coloro che desiderino manifestare la propria solidarietà verso i cittadini colpiti dall’alluvione, a condividere l’iniziativa che lo stesso NurSind, a tutti i livelli svolge in collaborazione con centri raccolta che in prima persona devolvono gli aiuti. Considerando che uno dei territori più colpiti dalla calamità naturale è quello di Olbia, la stessa segreteria NurSind Olbia è stata individuata come fulcro idoneo per il monitoraggio degli aiuti impegnando le somme raccolte in acquisto di beni di prima necessità in collaborazione con la Parrocchia S. Michele Arcangelo, Via Aspromonte, CAP 07026 Olbia. Le coordinate bancarie dove è possibile versare il contributo economico che dovrà possedere la necessaria causale“Infermieri solidali con i sardi colpiti dall’alluvione”:
Il G.U.P. del Tribunale di Trento dichiarava non luogo a procedere nei confronti del responsabile medico di una Casa di riposo per il delitto di omicidio colposo in danno di una paziente che si era suicidata gettandosi dalla finestra del terzo piano. In particolare all’imputato veniva contestato che nella consapevolezza dei disturbi depressivi della donna, che comportavano intenzioni suicidiarie, l'aveva lasciata ricoverata al terzo piano e non aveva adottato misure idonee ad evitare che fosse possibile oltrepassare il davanzale; in tal modo non aveva impedito il verificarsi dell'evento.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ed il difensore delle parti civili.
In particolare i l P.M. tra gli altri aspetti ha evidenziato che l’imputato aveva sottoscritto una convenzione annuale con la struttura ove era definito era definito quale "medico coordinatore della attività sanitaria". Nella convenzione, tra gli altri compiti gli era stato attribuito quello di "predisposizione ed attuazione di misure di prevenzione nei confronti della comunità e dei singoli ospiti, secondo le norme vigenti". L'attribuzione di tale potere radicava in suo capo una posizione di garanzia che gli imponeva uno specifico obbligo di "attuazione" delle misure di prevenzione, senza necessità di passare per il benestare di altri.
Profili giuridici
La Suprema Corte ha annullato la sentenza assolutoria rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio rimarcando la posizione di garanzia nei confronti delle persone ricoverate e il compito di ridurre al minimo i rischi di danni, anche con riferimento a gesti autolesionistici, tenuto conto che in una casa di riposo non tutti i ricoverati sono nel pieno delle loro facoltà mentali.
Cassazione Penale – Sez. IV; Sent. n. 43198 del 22.10.2013
omissis
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 22/10/2012 il G.U.P. del Tribunale di Trento dichiarava non luogo a procedere nei confronti di B.D. per il delitto di cui all'art. 589 c.p., per omicidio colposo in danno di S.C. (acc. in X.).
All'imputato era stato addebitato che, nella qualità di responsabile medico presso la Casa di Riposo "Santa Maria" di X., per colpa aveva cagionato la morte della paziente S.C., la quale si era suicidata gettandosi dalla finestra del terzo piano della casa di cura. In particolare l'imputato, consapevole dei disturbi depressivi della paziente, che comportavano intenzioni suicidiarie, l'aveva lasciata ricoverata al terzo piano e non aveva adottato misure idonee ad evitare che fosse possibile oltrepassare il davanzale; in tal modo non aveva impedito il verificarsi dell'evento.
Osservava il G.U.P. che:
- la vittima era una donna di anni settanta e del peso di kg. 85 con limitata capacità di deambulare da sola, senza l'ausilio di un girello e di un accompagnatore;
- era ricoverata presso la casa di riposo dal X., con una diagnosi di depressione ansiosa risalente all'anno X., con rischio suicidano sebbene mai prima attuato;
- all'inizio del X., dopo una visita specialistica psichiatrica, le era stata prescritta la somministrazione del farmaco mirtazapina, antidepressivo, che nel "bugiardino" indicava il rischio di suicidio;
- in data sabato X., forse a causa della somministrazione del farmaco, si era determinato un aggravamento della sindrome ansiosa e la paziente aveva manifestato l'intenzione di suicidarsi, tanto che la coordinatrice sanitaria della struttura, D., aveva valutato la possibilità di spostare la paziente al primo piano, rimandando però la decisione;
- nella notte tra il X. la paziente, dopo essere scesa dal letto ed essere salita sul davanzale della finestra, si era lasciata cadere dal terzo piano, in tal modo suicidandosi;
- quanto al Dott. B., responsabile della assistenza sanitaria della struttura, sebbene non specialista in psichiatria, questi era stato avvertito telefonicamente della sintomatologia della paziente e delle intenzioni suicide, a mezzogiorno di sabato X.. Aveva pertanto impartito di somministrare serenase, di ridurre alla metà la somministrazione di mirtazapina, di intensificare i controlli diurni e di fare ogni mezz'ora quelli notturni.
Il giorno X. era partito per le ferie programmate;
- non poteva essergli addebitato, secondo il G.U.P., di non avere dato disposizioni di collocare meccanismi alle finestre atti a non consentire la loro apertura; infatti tale competenza spettava alla direzione sanitaria;
- in ogni caso, anche se avesse fatto tale richiesta agli organi competenti della struttura, il lavoro non sarebbe stato verosimilmente effettuato prima di lunedì mattina, quando l'evento si era già verificato, dal che la inefficienza causale della sua omissione;
- inoltre la sua condotta non era connotata da colpa, tenuto conto che l'evento non era prevedibile, considerato che la paziente, di rilevante peso, dormiva su un letto con le sponde rialzate ed aveva una scarsa capacità di deambulare senza l'ausilio di un girello o di terze persone; pertanto non era prevedibile che potesse attuare quanto poi effettivamente realizzato.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ed il difensore delle parti civili, lamentando:
2.1. il P.M.: a) il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta assenza del nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento. Invero l'imputato aveva sottoscritto una convenzione annuale con la casa di cura, ove era definito quale "medico coordinatore della attività sanitaria". Nella convenzione, tra gli altri compiti gli era stato attribuito quello di "predisposizione ed attuazione di misure di prevenzione nei confronti della comunità e dei singoli ospiti, secondo le norme vigenti". L'attribuzione di tale potere radicava in suo capo una posizione di garanzia che gli imponeva uno specifico obbligo di "attuazione" delle misure di prevenzione, senza necessità di passare per il benestare di altri. Del resto per evitare l'evento non era necessario aspettare l'opera di artigiani che intervenissero sui serramenti delle finestre, potendosi attuare altre semplici precauzioni, quali la sorveglianza notturna fissa, lo spostamento della paziente in un'area senza finestra; la collocazione di ostacoli atti a raggiungere la finestra, b) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della colpa. Invero l'evento non era imprevedibile, in quanto l'imputato era ben a conoscenza della patologia della paziente e del suo aggravarsi. Inoltre la S. non era impedita nella deambulazione, altrimenti non vi sarebbe stata ragione per tenerla al terzo piano destinata a pazienti autosufficienti; lo stesso dott. B., in una certificazione del X., segnalava di ricordare alla S. di deambulare con il girello, dal che si evidenzia che la paziente era in grado di muoversi da sola, sebbene non con passo sicuro. Ancora se le barriere del letto fossero state effettivamente un presidio sufficiente, non vi sarebbe stata la necessità di intensificare il controlli diurni e notturni della paziente.
2.2. le parti civili: a) la erronea applicazione della legge processuale, laddove il G.U.P. aveva pronunciato il proscioglimento esorbitando dai poteri conferitigli, che consentono la pronuncia della sentenza solo in caso di accertata inutilità del dibattimento;
b) la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione ove era stata riconosciuta l'assenza del nesso causale e dei profili di colpa, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle del P.M..
2.3. Con memoria depositata il 26/6/2013 i difensori dell'imputato hanno chiesto il rigetto dei ricorsi ribadendo le argomentazioni della sentenza di assoluzione ed evidenziando che, il quadro sintomatologico della paziente, nel tempo, non si era aggravato, pertanto non era necessario modificare sensibilmente le cautele già in atto; il Dott. B. non aveva una posizione di garanzia ed in ogni caso non aveva un potere di spesa; l'evento era imprevedibile e ciò era avvalorato dal fatto che la stessa coordinatrice sanitaria, non imputata, pur presente nella struttura nei giorni dei fatti, non aveva inteso adottare alcuna delle cautele che erano state contestate come omesse dall'imputato; la imprevedibilità dell'evento escludeva la configurabilità della colpa.
Motivi della decisione
3. I ricorsi sono fondati.
3.1. Va premesso sul punto relativo ai poteri del giudice dell'udienza preliminare, che la disciplina di tale udienza è costituita da una normativa che, rispetto all'originaria stesura del codice del 1988, ha subito nel corso degli anni le maggiori modifiche.
La funzione dell'udienza, nella prospettiva del legislatore, era duplice: in primo luogo sottoporre ad un giudice (il giudice dell'udienza preliminare) la valutazione della fondatezza dell'azione penale esercitata dal P.M.; in secondo luogo consentire una deflazione del dibattimento, attraverso il proscioglimento in udienza preliminare o l'eventuale celebrazione dei riti speciali del patteggiamento e del giudizio abbreviato. L'udienza preliminare, infatti, è vista come la sede naturale di tali riti speciali (cfr.art. 438, comma 1 ed art. 446, comma 1).
In origine la funzione dell'udienza era meramente procedurale, nel senso che il G.U.P. doveva valutare la fondatezza dell'azione penale, senza svolgere una vera e propria valutazione di merito sull'accusa.
La riprova di ciò si rinveniva nell'art. 425, ove era previsto che il giudice poteva prosciogliere l'imputato, solo quando risultava "evidente" la sua innocenza. Tale previsione apparve subito fallimentare per la finalità deflativa del dibattimento, in quanto di rado ricorreva l'evidenza dell'innocenza e quindi quasi tutti i processi confluivano alla fase dibattimentale.
Fu questo il motivo per cui il legislatore, con la L. 8 aprile 1993, n. 105, soppresse l'inciso "evidente" nel corpo dell'art. 425, rivitalizzando la funzione di "filtro" dell'udienza preliminare. Essa però pur sempre non si trasformò in un giudizio di merito sull'accusa formulata dal P.M. e ciò essenzialmente per due motivi:
i limitati poteri di integrazione probatoria da parte del G.U.P. (art. 422) e l'impossibilità di prosciogliere l'imputato in caso di fonti di prova di accusa contraddettorie. La situazione è completamente cambiata con la riforma introdotta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge "Carotti"). Invero al G.U.P., ai sensi dell'art. 425, comma 3, è odiernamente consentito disporre il proscioglimento dell'imputato "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio".
Alla luce della riforma oramai non è più sostenibile la tesi che l'udienza preliminare abbia finalità meramente procedurali, bensì può dirsi che essa consenta una vera e propria valutazione di merito dell'accusa, sebbene solo per finalità preliminari e cioè al fine di consentire al giudice di decidere se prosciogliere l'imputato (con una sentenza "stabile" ma non irrevocabile) ovvero rinviarlo a giudizio innanzi al giudice dibattimentale.
Sulla base di tali considerazioni la stessa Corte Costituzionale ha affermato che la mutata fisionomia, che l'udienza preliminare è venuta assumendo, ha determinato che le decisioni che ne costituiscono l'esito devono così essere annoverate tra quei "giudizi" idonei a pregiudicarne altri ulteriori, con la conseguenza dell'applicazione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 34 c.p.p. (cfr. Corte Cost. sent. 335/02). Peraltro già in precedenza la Corte delle Leggi, nel dichiarare la parziale incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p., aveva esplicitamente affermato che la più ampia alternativa decisoria offerta al giudice dell'udienza preliminare, dopo la legge Carotti "riposa su una valutazione del merito della accusa ormai non più distinguibile - quanto ad intensità e completezza del panorama delibativo - da quella propria di altri momenti processuali, già ritenuti non solo "pregiudicanti", ma anche "pregiudicabili", ai fini della sussistenza della incompatibilità".
Ne consegue, alla luce di quanto esposto, che il giudice dell'udienza preliminare è odiernamente abilitato a svolgere una valutazione del "merito" dell'accusa.
Quanto ai limiti dell'esercizio di tale potere, questa Corte ha già avuto modo di precisare che ".... l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in giudizio, con la conseguenza che, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di non colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento... Di tale che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito..... tale disposizione altro non è, infatti, se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì.... l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio..... e la prognosi dell'inutilità del dibattimento...." (cfr. Cass. 4^, 11335/08, Huscer; vedi anche :
Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33921 del 17/07/2012 Cc. (dep. 06/09/2012), Rv. 253127; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10849 del 12/01/2012 Cc. (dep. 20/03/2012), Rv. 252280; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43483 del 06/10/2009 Cc. (dep. 13/11/2009), Rv. 245464; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13163 del 31/01/2008 Cc. (dep. 28/03/2008), Rv. 239597).
5.2. Ciò detto, nel caso di specie, il G.U.P. ha fatto mal governo dei principi sopra enunciati. Invero, come puntualmente evidenziato dai ricorrenti, il B., all'interno della casa di riposo, aveva assunto, contrattualmente e per le funzioni esercitate, una posizione di garanzia nei confronti delle persone ivi ricoverate; era suo compito quindi ridurre al minimo i rischi di danni, anche con riferimento a gesti autolesionistici, tenuto conto che in una casa di riposo non tutti i ricoverati sono nel pieno delle loro facoltà mentali.
In sede dibattimentale sarebbe stato quindi possibile con maggiore approfondimento ed in contraddicono, verificare se l'imputato avesse esercitato tutti i poteri connessi alla sua carica, organizzativi ed impeditivi di situazioni di pericolo, come ad esempio spostare di piano la S. (dal terzo al primo); porre ostacoli all'apertura delle finestre; disporre una sorveglianza continua.
Oppure accertare che tali soluzioni non erano possibili o che non avrebbero evitato l'evento.
Orbene, a fronte di tale duplice possibilità ricostruttiva della vicenda, l'opzione del giudice di merito per la seconda e, quindi, per il caso fortuito, appare arbitraria e non sufficientemente giustificata.
Ne consegue che per valutare la fondatezza dell'accusa formulata, come osservato dai ricorrenti nei motivi di ricorso, il dibattimento non si palesava inutile.
Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Trento per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trento per nuovo giudizio.
La malattia rappresenta di sicuro una delle maggiori sfide di salute e sviluppo del 21esimo secolo ed oggi è il quarto e ultimo anno del quadriennio di World Diabetes Day dedicato a prevenzione ed educazione sul diabete. Chiamato a raccolta il mondo del web per raggiungere quante più persone possibile. Per questo oggi pomeriggio chi aderisce alla campagna può pubblicare tramite Facebook, Twitter o Tumblr sul suo profilo il messaggio sulla Giornata Mondiale.
14 NOV - 16.14 ora italiana. Questo il momento in cui oggi pomeriggio – in occasione della Giornata Mondiale contro il Diabete – scoccherà l'ora X e chiunque avrà aderito tramite il sito Thunderclap, via Facebook, Twitter o Tumblr, condividerà nello stesso istante lo stesso messaggio a sostegno della campagna di informazione: “Garantisco il mio supporto al World Diabetes Day, perché ancora milioni di persone nel mondo non hanno l'assistenza di cui hanno bisogno”. L'iniziativa è stata lanciata dalla International Diabetes Federation, la stessa organizzazione mondiale che insieme all'Oms ha lanciato nel 1991 per la prima volta al mondo la Giornata, e per partecipare basta cliccare i link sulla pagina web apposita (QUI), dare l'approvazione per la pubblicazione e il resto lo fa Thunderclap, che lancerà contemporaneamente il messaggio dai profili di chi avrà dato l'ok.
Questa edizione 2013 del World Diabetes Day è la quinta e ultima della campagna quadriennale 2009-2013 a tema “prevenzione ed educazione sul diabete”. La malattia rappresenta di sicuro una delle maggiori sfide di salute e sviluppo del 21esimo secolo. Al momento sono 371 milioni le persone che convivono col diabete, e altri 280 milioni sono ad alto rischio di svilupparlo: ci si aspetta che entro il 2030 saranno mezzo miliardo i pazienti in tutto il mondo. Sia diabete che le sue complicazioni sono però largamente prevenibili, ed esistono prove che possono essere fatti dalle istituzioni interventi anche a basso costo per ridurre i rischi dell'epidemia. Tuttavia, tutti devono impegnarsi a farlo. Ed ecco perché il titolo della campagna 2013 è “Diabete: proteggiamo il nostro futuro”: l'iniziativa mira a promuovere l'impegno delle comunità locali nella disseminazione di semplici regole e informazioni sulla malattia e organizzare attività che rafforzino i metodi per riconoscere i primi segni del diabete e le persone a rischio. I principali messaggi della campagna – scelti dall'International Diabetes Federation sono quattro: - tra le nazioni più popolate del mondo c'è anche il diabete: terza in ordine di “abitanti” dopo Cina e India, e prima di Stati Uniti e Brasile; - un malato di diabete su due non sa di averlo: tu sei a rischio? - è importante conoscere le complicazioni più comuni; - è importante non discriminare i diabetici.
Cassazione Civile – (licenziamento della dipendente priva dei titoli per l’esercizio della masso-kinesiterapia)
Se il possesso di un titolo di massofisioterapista conseguito all’esito di un corso biennale come nel caso specifico non è più valido per abilitare allo svolgimento dell’attività professionale, e la lavoratrice non ha dedotto, né tantomeno provato, di aver frequentato, o almeno iniziato a frequentare un corso per il conseguimento di un valido titolo per l’esercizio della professione di fisioterapista, l’impossibilità della prestazione non si configura più solo come temporanea, ma come definitiva.
Si configurano anche i presupposti della impossibilità parziale della prestazione e del conseguente legittimo esercizio del diritto di recesso del Centro di FKT ai sensi dell’art. 1464 codice civile, tenuto conto del necessario nesso di collegamento che deve sussistere fra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale, in relazione ai requisiti professionali richiesti dalla legge per l’erogazione delle prestazioni sanitarie eseguibili nella struttura.
Cassazione Civile – Sez. Lavoro; Sent. n. 25073 del 07.11.2013
OMISSIS
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Centro Y. Y. s.r.l. di F.K.T. e in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettava la domanda proposta da X. X. intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole in data 21/6/2006 e la conseguente condanna della società alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
Riteneva la Corte territoriale che il licenziamento fosse stato intimato per una definitiva impossibilità della prestazione in ragione della mancanza in capo alla X. dei requisiti soggettivi e cioè dei titoli che abilitassero la dipendente a svolgere l’attività di masso-kinesiterapia. Riteneva, in particolare, che la X. non avesse fornito la prova di possedere un titolo che la abilitasse, in base alla previsione di cui al d.lgs. n. 502/1992, all’iscrizione ad un albo professionale o all’esercizio di attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo e che, quanto alla disciplina sopravvenuta di cui alla legge n. 42/1999 (cui era stata data attuazione con il decreto interministeriale 20/7/2000), solo i massofisiopterapisti in possesso di un diploma conseguito all’esito di un corso triennale potessero vantare un titolo equipollente al diploma universitario richiesto per legge (situazione questa non sussistente nel caso della X. , in possesso solo di un diploma biennale).
Per la cassazione di tale sentenza X. X. propone ricorso affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso il Centro Y. Y. s.r.l. di F.K.T. che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia violazione del principio di immodificabilità dei motivi di licenziamento per aver la Corte di merito esteso il thema decidendum, che afferiva alla sola presunta mancanza dei requisiti soggettivi necessari all’espletamento delle mansioni di massofisioterapista e, in particolare, al possesso del titolo biennale e non triennale, come sostenuto dalla società. Assume che, diversamente dal motivo indicato nella lettera di licenziamento, in sede di giudizio, a suffragio del provvedimento, sono state poste circostanze diverse, quali eventuali provvedimenti della ASL sulla cui scorta il centro avrebbe dovuto operare una riduzione di personale.
2.Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 11 cod. civ., 1 legge n. 403/71, art.6, co. 3, d.lgs. n. 502/92 come modif. dall’art. 7, co. 3 d.lgs. n. 517/93, art. 9 legge n. 341/90, d.m. 27/7/2000, artt. 1, 2, 3, per aver la Corte di merito erroneamente interpretato la modifica legislativa, in tema di professioni sanitarie, riferita solo all’acquisizione, da parte dei nuovi diplomandi, dei relativi titoli specialistici, senza incidere su posizioni lavorative ultradecennali già acquisite da lavoratori assunti in base al possesso dei titoli richiesti dalla precedente normativa.
Assume, in particolare, la mancanza di divieti ex lege all’espletamento della professione in base alla precedente normativa, sulla base della previsione dei titoli biennali ad esaurimento, del principio di irretroattività della legge che non può regolamentare ex novo un rapporto sorto precedentemente con la previsione di una causa di risoluzione fondata sul possesso di requisiti diversi da quelli previgenti (il possesso del diploma biennale anziché triennale). Assume che la legislazione di riforma delle professioni sanitarie non ha riordinato altresì la figura del massofisioterapista e, invocando all’uopo, giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in tal senso anche quanto alla conservazione dei relativi corsi di formazione, conclude che il massofisioterapista biennale ha un titolo abilitante, non costituisce ad esaurimento ma di profilo valido su tutto il territorio nazionale.
3.Con il terzo motivo, deducendo ancora violazione di norme di legge (art. 1464 cod. civ.), la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia considerato che non era stata fornita alcuna prova in ordine ad indicazioni provenienti dalla Regione Campania o dalle aziende sanitarie circa l’obbligo, per i centri convenzionati, di condizionare il mantenimento in servizio del personale al possesso del titolo abilitante (diploma di massofisioterapista conseguito all’esito di un corso triennale) richiesto dalla società intimata e ad eventuali negative conseguenze in punto di rimborsi, onde l’attività professionale ben poteva ancora svolgersi ad esaurimento, salva la possibilità di conseguire, in costanza di rapporto, il titolo triennale.
4.Con l’ultimo motivo, la ricorrente lamenta, infine, violazione della legge n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, ed, al riguardo, osserva che non era stata esaminata, né comunque provata, l’impossibilità di utilizzare la ricorrente in altre mansioni.
4.I motivi non sono meritevoli di accoglimento alla stregua dei precedenti specifici di questa Corte di legittimità (sentenze n. 8050 del 22 maggio 2012; n.13239 del 28 maggio 2013), cui il Collegio intende dare continuità.
6.Il primo motivo è infondato.
Al riguardo basta osservare che la censura che con tale motivo si introduce appare del tutto generica, laddove la precisa ragione giustificativa della decisione si rinviene, in coerenza con le motivazioni del recesso esercitato dal datore di lavoro e con i poteri di qualificazione giuridica devoluti al giudice dell’impugnazione,
nell’esistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro, derivante dalla mancanza in capo alla lavoratrice, per effetto di disposizioni normative sopravvenute, del titolo professionale necessario per l’esercizio dell’attività lavorativa richiesta dal datore di lavoro e come tale idonea ad incidere sulla funzionalità della relativa organizzazione di lavoro.
Nessuna indebita conversione dei motivi del licenziamento (che, intimato per mancanza di un requisito soggettivo, sarebbe stato confermato per ragioni inerenti alla sfera organizzativa dell’impresa) è, pertanto, ravvisabile, avendo, piuttosto, la Corte territoriale valutato il recesso alla luce dei criteri normativi previsti dall’art. 1464 cod. civ., e, quindi, alla luce di un criterio prognostico circa la possibile ripresa della funzionalità del rapporto senza significativi pregiudizi per l’organizzazione del datore di lavoro.
7.Anche il secondo motivo è infondato.
Giova, al riguardo, rammentare come, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, il vizio di violazione di legge deve svolgersi nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del giudice del merito, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, in coerenza con la funzione di garanzia dell’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di legittimità, mentre l’allegazione di una presunta erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, si rivela estranea all’esatta interpretazione della legge e rientra nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo attraverso il vizio di motivazione (v., ex multis, Cass. 18375/2010).
Ciò precisato, deve osservarsi come il ricorso, dopo aver passato in rassegna le disposizioni normative nel caso pertinenti, non specifica (se non per il profilo dell’irretroattività della legge) sotto quale aspetto la ricognizione della fattispecie astratta, operata dalla Corte di merito, appaia incompatibile con i criteri di interpretazione legale, sì da rendere l’interpretazione offerta irriducibile al contenuto precettivo della norma.
Ed, al riguardo, basta osservare come la ricorrente assuma che la lettura della disciplina normativa fatta propria dalla Corte di merito contrasti con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 5225 del 2007, sulla quale, invece, si fonda, condividendone il contenuto, la decisione impugnata.
Ha, infatti, rilevato il Consiglio di Stato, escludendo l’illegittimità del D.I. 27 luglio 2000, il quale annovera fra i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista di cui al D.M. n. 741 del 1992 il diploma di massofisioterapista, solo se conseguito all’esito di un corso triennale, che una corretta interpretazione della legge n. 42 del 1999, art. 4, commi 1 e 2, di cui il decreto citato costituisce attuazione, porta a disattendere un’impostazione secondo cui tutti i titoli preesistenti devono essere riconosciuti come equipollenti ai diplomi universitari di nuova istituzione.
Nell’esaminare, infatti, la disciplina prevista dalla citata legge, n. 42 del 1999, la quale ha disciplinato in modo innovativo e con riferimento a tutte le professioni sanitarie (già definite come “ausiliarie”) il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo regime, fondato sul previo conseguimento del diploma universitario, ha osservato il Consiglio di Stato che l’equipollenza può operare in via automatica solo se il relativo diploma sia stato conseguito all’esito di un corso già regolamentato a R. Gerì. N. 11897/2011 Udienza 2/10/2013 X. X. c/ Centro Y. Y. s.r.l. diF.K.T. livello nazionale, e cioè solo in presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fosse già stata riconosciuta nel regime pregresso.
Nel caso dei massofisioterapisti la legge n. 403 del 1971, istitutiva di tale professione sanitaria ausiliaria, non dettava norme sul relativo percorso formativo, sicché lo stesso è stato disciplinato in modo difforme sul territorio nazionale, con la conseguenza che i titoli rilasciati all’esito dei corsi in questione non potevano, in realtà, fruire di alcun riconoscimento automatico, con piena equiparazione al titolo di fisioterapista acquisito nel vecchio ordinamento sulla base di percorsi didattici i cui contenuti erano stati precisamente normati.
Il D.I. 27 luglio 2000, è stato, quindi, ritenuto esente da profili di illegittimità, “prendendo lo stesso atto di una situazione di base contrassegnata dall’evidente disparità dei vari percorsi formativi, selezionando all’interno di essi quelli ritenuti in grado di fornire all’operatore una formazione di livello adeguato all’esercizio di una attività professionale altrimenti riservata a soggetti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore ed abbiano positivamente frequentato un corso di laurea triennale”.
Nel contesto normativo evidenziato, del tutto irrilevante appare, quindi, l’evocato principio di irretroattività della legge, dal momento che scopo della normativa in esame è stato proprio quello di regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento delle professioni sanitarie, stabilendo criteri e modalità per garantire, in un settore particolarmente sensibile e delicato, l’equivalenza dei nuovi titoli professionali a quelli preesistenti, e, quindi, omogenei livelli professionali, anche attraverso la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione (v. legge n. 42 del 1999, art. 4, comma 2).
8.Infondato è anche il terzo motivo.
Premesso che, alla luce del quadro normativo evidenziato, il possesso di un titolo di massofisioterapista conseguito all’esito di un corso biennale (come quello posseduto dalla ricorrente) non era più valido per abilitare allo svolgimento dell’attività professionale, ha accertato, per il resto, la Corte partenopea che la lavoratrice non aveva dedotto, né tantomeno provato, di aver frequentato, o almeno iniziato a frequentare, un corso per il conseguimento di un valido titolo per l’esercizio della professione di fisioterapista, sicché l’impossibilità della prestazione non si configurava più solo come temporanea, ma era divenuta definitiva.
A fronte di tale accertamento, le considerazioni svolte dalla ricorrente improntate sull’assenza di concreti pregiudizi derivati per il datore di lavoro dalla permanenza presso il Centro della dipendente pur sprovvista di idoneo titolo professionale, non evidenziano, comunque, sotto qual profilo non siano, nel caso, ravvisabili i presupposti della fattispecie normativa dell’art. 1464 cod. civ., tenuto conto del necessario nesso di collegamento che deve sussistere fra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale, in relazione ai requisiti professionali richiesti dalla legge per l’erogazione delle prestazioni sanitarie eseguibili nella struttura, e della prognosi negativa che, alla luce delle circostanze del caso concreto, ha ritenuto di dover formulare la Corte di merito circa la possibilità di una proficua ripresa della funzionalità del rapporto di lavoro.
Tanto basta per affermare la legittimità del recesso ex art. 1464 c.c., rispetto al quale, per come ha chiarito questa Suprema Corte, è indispensabile stabilire di volta in volta se vi siano elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell’impossibilità ed il tempo occorrente, potendo, in tal contesto, le ragioni organizzative dell’impresa giustificare l’interesse alla risoluzione del rapporto di lavoro anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, escluderne l’interesse in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro i confini della ragionevolezza (v., ex multis, Cass., 1591/2004).
9.Non accoglibile è, infine, l’ultimo motivo.
Ha accertato, al riguardo, la Corte territoriale che la società intimata aveva sofferto di una riduzione di quasi il 50% della “capacità operativa annuale”, con conseguente ridimensionamento del personale ammesso al rimborso, e che, peraltro, la ricorrente stessa non aveva fornito nessuna, sia pur minima, allegazione circa la possibilità di essere adibita ad altre mansioni.
Trattasi di valutazione di merito, motivata in termini sufficienti e non contraddittori e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.
10.In definitiva il ricorso va rigettato.
11.Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, sulla quale constano due soli recenti precedenti di legittimità, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte d'appello di Torino, all’esito dell’impugnazione proposta da una dipendente ASL, ha evidenziato l’adeguatezza della sanzione del licenziamento rispetto al fatto contestato in considerazione della natura dolosa della condotta realizzata reiteratamente dalla lavoratrice la quale, nonostante la negata autorizzazione del superiore a svolgere la propria attività lavorativa fuori sede, per un lungo periodo di tempo aveva timbrato il cartellino altrove.
Il comportamento, ha osservato il giudice di secondo grado, denota pervicacia nel disattendere le regole datoriali ispirate ad un regolare funzionamento dei servizi ed alla possibilità di effettuare controlli in relazione ad esso, per cui non poteva esservi dubbio sul fatto che in tal modo veniva ad essere oggettivamente leso il necessario vincolo fiduciario.
La Suprema Corte ha condiviso le conclusioni del giudice d’appello.
Costi standard: il documento della Toscana, approvato dalla Conferenza dei Presidenti
Sotto tale denominazione viene riportato quel complesso di adempimenti orientato al contenimento dei costi di produzione attraverso il miglioramento generale dei processi produttivi. Nel settore generale dei servizi alla persona risulta quanto mai evidente come tale risultato sia connesso non semplicemente ad aspetti di natura meramente economica, legata all’impiego dei fattori produttivi, quanto alla qualità dei processi impiegati nella produzione delle prestazioni. Sotto il profilo economico assumono rilevanza, accanto agli strumenti di gestione del personale, tutti quelli relativi alla gestione degli acquisti dei prodotti impiegati nella produzione (merci, dispositivi, farmaci ed apparecchiature), quali classificazione dei prodotti, listini, capitolati di gara, prezzi di acquisto e consumi, nonché la conoscenza della variabilità di tali fattori sul territorio nazionale: massima attenzione a tali elementi è stata dedicata in occasione della recente manovra di contenimento dei costi denominata spending review. Alcune semplificazioni utilizzate nelle recenti manovre di contenimento dei costi hanno peraltro determinato risultati non coerenti con gli impegni profusi. Risultati incoerenti sono stati anche conseguenti all’impiego di strumenti di valutazione dei risultati troppo sbrigativi e non adeguati alla complessità dei servizi di produzione ed alla delicatezza dei processi di erogazione delle prestazioni. Il procedimento di valutazione dei costi e dei risultati e la sua applicazione ai servizi sanitari L’introduzione del concetto di costo e di fabbisogno standard nel settore dei servizi è legato a parecchi aspetti di natura procedurale e normativa; in proposito occorre considerare che l’applicazione della normativa attuale in materia di costi standard fa emergere alcune significative problematiche quali ad esempio: - La selezione delle regioni best practice basata in via prioritaria sul criterio economico rispetto a quello della qualità dei servizi erogati. La proposta , sulla base delle esperienze già in atto e consolidate in molte regioni che hanno adottato sistemi di valutazione della performance multidimensionali, prevede più correttamente un bilanciamento della prospettiva economica con quella dei volumi, della qualità e dell’appropriatezza dei servizi erogati, per evitare di promuovere comportamenti tesi al contenimento della spesa ottenuto però mediante tagli dei servizi e non grazie al miglioramento del livelli di assistenza; - utilizzo del risultato medio delle tre migliori regioni quale “standard” di riferimento. Questo comporta l’individuazione di obiettivi troppo sfidanti per le regioni con maggiori problemi che operano in contesti demotivanti e insostenibili. Un sistema gestionale che guidi il processo di miglioramento ha necessità di standard di riferimento sfidanti ma possibili, ossia raggiungibili se pur con sforzi significativi; - indicatori proposti dal decreto non rappresentativi della missione complessiva dei sistemi sanitari regionali. In massima parte sono infatti orientati a monitorare soprattutto l’appropriatezza medica, risultando carenti delle altre dimensioni del sistema e poco rappresentativi dei macrolivelli assistenziali; - confusione tra il concetto di fabbisogno standard e costo standard. Basti considerare che il fondo sanitario nazionale viene considerato semplicemente come un fattore esterno e che il riparto del fondo procede attraverso fattori distributivi della popolazione che escludono nella sostanza l’utilizzo del costo standard di riferimento, che compare nella formula di calcolo sia al numeratore che al denominatore. La proposta regionale L’impostazione del decreto legislativo 68 del 2011 è ispirata alla definizione di una graduatoria tra le migliori esperienze regionali, mentre la proposta regionale introduce un sistema che guidi il processo di miglioramento continuo del sistema sanitario regionale, che caratterizza il prossimo patto per la salute, assumendo l’obiettivo della risorsa qualità al fine di: 1)garantire maggiore equità attraverso la riduzione della variabilità tra le regioni e di quella interregionale 2)consentire di agire sui determinanti di spesa senza tagli orizzontali 3)porre le condizioni per conferire alle regioni in piano di rientro strumenti forti e coerenti per la garanzia dei livelli di servizio, il miglioramento della qualità ed il conseguimento della sostenibilità economica. Si propone pertanto un metodo che definisca a cadenza annuale, ed in connessione con l’attribuzione alle regioni delle risorse destinate ai servizi sanitari, standard di qualità e livelli obiettivi di servizio che tutte le regioni sono chiamate a garantire. In prima applicazione questi standard si possono basare sui risultati medi delle regioni non in piano di rientro, da declinare in termini di qualità, appropriatezza ed efficienza dell’offerta sanitaria per ciascun livello assistenziale. Successivamente, via via che le regioni rientrano dalle loro crisi di bilancio grazie ad adeguate strategie orientate alla qualità ed alla riorganizazzione dei setting assistenziali, gli standard di riferimento possono essere calcolati sulla media delle regioni con risultati superiori alla media nazionale. Questo per garantire un processo continuo di miglioramento della qualità dei servizi e di miglioramento complessivo dei rendimenti del sistema sanitario nazionale, con risultati determinanti sulla crescita del prodotto interno lordo
E’ il primo portale on line pubblico in Europa. Da oggi per ogni cittadino sarà possibile consultare oltre 16.000 documenti (Fogli Illustrativi e Riassunti della Caratteristiche del Prodotto) aggiornati e autorizzati dall’AIFA e dall’Ema. Il sito entrerà a far parte del Portale della Trasparenza del Ministero.COME FUNZIONA LA BANCA DATI.
13 NOV - L’Aifa apre le porte alla trasparenza. È stata presentata oggi la prima Banca Dati in Europa che raccoglie e rende disponibile a tutti, cittadini e professionisti della salute, direttamente dal Portale istituzionale dell’AIFA, tutte le informazioni sui medicinali presenti sul mercato italiano. La navigazione della Banca Dati è semplice e intuitiva e consente di effettuare una ricerca per nome commerciale del farmaco, principio attivo o nome dell’Azienda farmaceutica. Per ciascun medicinale, inoltre, è disponibile una scheda aggiornata con il numero di Autorizzazione all’Immissione in Commercio, l’elenco delle confezioni, il relativo stato autorizzativo (autorizzato, sospeso o revocato) e, naturalmente, gli Stampati (Fogli illustrativi e Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto).
Soddisfatto il direttore generale dell’Aifa Luca Pani: “La nascita della Banca Dati dei Farmaci rappresenta un ulteriore fondamentale passo verso la costruzione di un unico, dinamico e integrato database del farmaco che l’Agenzia sta realizzando e che sarà una svolta decisiva per la condivisione e lo scambio di conoscenze, il miglioramento delle strategie di cura e quindi la garanzia di un’assistenza più efficiente e immediata per tutti i cittadini”. Pani ha poi specificato come il Portale sarà “costantemente aggiornato con tutte le novità come la variazione degli effetti collaterali, il cambio di posologia o di regime di dispensazione”. Per fare un esempio, nel 2012 le domande di variazioni relative alle modifiche dei Fogli Illustrativi e del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto sono state 5.000. Inoltre, il direttore ha specificato come la Banca Dati verrà inserita e integrata con il nuovo Portale della Trasparenza in fase di predisposizione da parte del Ministero della Salute. Il Direttore ha sottolineato il notevole sforzo dell’Agenzia per “trasformare, ridisegnare e consolidare i suoi sistemi informativi (65 sistemi maggiori) all’interno di un’unica piattaforma applicativa ed infrastrutturale” e, tra i risultati già conseguiti, oltre alla Banca Dati Farmaci presentata oggi, ha voluto ricordare i Registri dei Farmaci sottoposti a Monitoraggio e gli Algoritmi Terapeutici. Annunciato anche come la Banca Dati sarà presto disponibile anche su dispositivi mobili (smartphone, iphone, tablet ecc.) grazie ad una applicazione informatica che l’Agenzia sta sviluppando. Plauso all’iniziativa è arrivato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin che in un messaggio scrittoha rilevato come si “tratta di un evento che riveste significativa rilevanza, sia per gli operatori sanitari che per tutti i cittadini”. Lorenzin ha ricordato come l’Aifa “va riconosciuto il merito di aver fatto della trasparenza uno dei pilastri della sua attività istituzionale – scrive il Ministro – ma anche di aver posto in essere, specie negli ultimi due anni, una serie di iniziative concrete per convertire un principio fondante in prassi istituzionale In questo quadro, la nascita della Banca Dati del Farmaco rappresenta un ulteriore passo nella direzione già segnata.” Alla presentazione della Banca Dati sono intervenuti la Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, Sen. Emilia Grazia De Biasi, e il Sen. Andrea Mandelli. “Mi compiaccio con l’AIFA per l’iniziativa e spero che l’azione che l’Agenzia sta perseguendo sulla strada dell’innovazione di sistema e della rivoluzione informatica funga da apripista all’intero sistema istituzionale –ha detto Emilia Grazia De Biasi – Per tale ragione ritengo sia fondamentale rafforzare il ruolo istituzionale dell’AIFA”. “Si tratta di una novità molto positiva – ha commentato Andrea Mandelli – che dimostra come nel panorama della sanità italiana ci siano realtà come l’AIFA che si muovono con efficienza e che rappresentano un modello anche per il resto d’Europa.” “In futuro – ha spiegato nella sua presentazioneAnna Rosa Marra, Coordinatore dell'Area Registrazione dell'AIFA – la Banca Dati consentirà l’accesso a informazioni di maggiore dettaglio relative ai farmaci, che saranno disponibili per il cittadino e di supporto agli operatori sanitari per le prescrizioni e ai farmacisti nella loro pratica quotidiana.” Le caratteristiche del nuovo workflow dell’AIFA sono state dettagliate da Fabio Macchiagodena, Direttore Tecnico del progetto Information Technology dell’Agenzia, che ne ha mostrato le potenzialità attraverso una navigazione in diretta del sito.
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La scrivente O.S. ribadisce ,con forza, le posizioni prese dal collega Inf. Nicola Fortunato, l’autore dell’articolo in oggetto.
Oltre a ciò, la scrivente O.S. ha provveduto a segnalare l’accaduto al Collegio Provinciale IPASVI di Massa e Carrara ed alla Presidente della federazione dei Collegi IPASVI Dott.ssa Annalisa Silvestro.
La segnalazione è stata fatta perché tutti i membri della segreteria, ad unanimità, ritengono le affermazioni della Dott.ssa Proietti offensive verso tutta la categoria ed invita La Federazione dei Collegi IPAVI a prendere una posizione netta e ferma per difendere la dignità della stessa.
Bilancio positivo per l'Enpapi, l'ente di previdenza e assistenza della professione infermieristica: nel 2012 - dopo un rallentamento nella crescita registrato nel 2011 - l'utile netto d'esercizio aumenta del 47,2%, il patrimonio netto del 15,6%. E aumentano gli iscitti anche a fronte di poche prestazioni previdenziali.
A tracciare il quadro dei risultati di gestione 2011-2012 dell'ente di previdenza degli infermieri è la Corte dei conti, nella sua relazione sull'attività di controllo degli enti previdenziali.
I risultati 2011 La gestione 2011, anche se ha registrato un aumento degli iscritti (+30,2%) e quindi delle entrate contributive (+23,3%), ha mostrato una flessione dell'utile di esercizio (3 milioni) del 50,2% rispetto al 2010.
I risultati 2012 La gestione 2012 invece presenta aumenti sia ancora del numero di iscritti (+7,4%) che dell'utile di esercizio (+47,2%) a quota 4,4 milioni.
I crediti Quello che va meno bene secondo la Corte è il recuperio dei crediti verso gli iscritti che crescono ancora e secondo la relazione «è necessario individuare strumenti più idonei per il suo contenimento».
Il bilancio tecnico Infine il blancio tecnico. I risultati di quello 2012-2061 «non presentano significativi elementi di criticità per i prossimi 50 anni». Il saldo previdenziale è in crescita fino al 2031, poi inizia a decrescere fino al 2050 e infine risale fino alla fine del periodo. Il saldo totale, invece, risulta in crescita fino al 2036, decresce fino al 2041 e poi riprende a salire fino al termine del periodo.
Le entrate contributive Gli iscritti (infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari che svolgono attiità libero-professionale senza vincoli di subordinazione) aumentano costantemente e sono passati dai 16.169 del 2009 a 25.976 del 2012 e solo nell'ultimo anno (tra il 2011 e il 2012) la crescita è stata del 7,4%. Per quanto riguarda le entrate contributive, la relazione della Corte evidenzia che nel 2011 presentano un incremento del 23,3% (53,9 milioni) e un ulteriore incremento del 32,8% nel 2012 (71,6 milioni). Il risultato è dovuto all'aumentato numero degli iscritti, ma soprattutto agli effetti delle riforme strutturali dell'ente, con le quali sono state rimodulate, in aumento, tutte le tipologie di contributi. Altro elemento che ha portato all'aumento delle entrate contributive è stato l'aumento della base dei redditi e dei volumi di affari professionali, prodotti nel 2011 e nel 2012, rivalutati secondo la variazione dell'indice Istat, sui cui calcolare il contributo dovuto.
Le prestazioni previdenziali e assistenziali Le prestazioni previdenziali aumentano numericamente e tra queste soprattutto le pensioni di vecchiaia, passate dalle 389 del 2009 alle 838 del 2012. Di conseguenza anche i costi per le prestazioni aumentano (+12,5% rispetto al 2010 e +12,3% rispetto al 2011) e a fine periodo valgono 3,3 milioni. Le prestazioni assistenziali, invece dopo il forte incremento 2010 (290), nel 2011 diminuiscono del 29%, passando a 209, per poi crescere, nel 2012, del 61% (332 prestazioni). Per il 2011 il risultato è legato alla diminuzione delle indennità di malattia, che rappresentano il 50,5% di tutte le prestazioni assistenziali, e delle borse di studio, che ne costituiscono il 18%. Nel 2012 l'aumento è di tutte le tipologie di prestazioni assistenziali, ma in particolare di quelle che nel 2011 avevano registrato le flessioni più significative. Le variazioni sul numero delle prestazioni hanno inciso sui costi: nel 2011, la flessione sul totale è stata del 2,8% (1,11 milioni contro 1,14 milioni del 2010), mentre nel 2012 l'aumento percentuale è dell'11,9% (1,24 milioni).
Le attività finanziarie L'Ente ha investito le proprie risorse solo in attività finanziarie. Il rendimento netto del portafoglio titoli, dopo la crescita nel 2010, dove si era attestato al 4,61%, subisce una consistente contrazione nel 2011, e si ferma all'1,95%, nonostante il totale degli investimenti sia cresciuto del 27,4% rispetto all'esercizio precedente. La colpa è della «forte diminuzione dei rendimenti ottenuti. Va segnalato, come riferisce l'Ente nei propri documenti di bilancio, che nonostante la diminuzione del rendimento netto, lo stesso risulta superiore al tasso di rivalutazione dei montanti, pari all'1,62%». Nel 2012, nonostante la crisi finanziaria, l'ente, grazie all'assetto prudenziale dei propri investimenti, ha ottenuto un rendimento netto in crescita rispetto al 2011 che, al netto delle imposte, è del 2,87%, superiore al tasso di rivalutazione dei montanti dell'1,13%.
Le partecipazioni Il riferimento è a una scoietà fornitrice del software di gestione del database degli assicurati che nel tempo (dal 2006) ha mutato deniminazioni e ora è la GOSPAService S.p.a. di cui l'Enpapi detiene la maggioranza. GOSPAService S.p.A., ha chiuso la gestione 2011 con un peggioramento delle proprie performance rispetto all'esercizio precedente, con un utile di esercizio di 1.071 euro, mentre il 2012 ha mostrato segni di ripresa, chiudendo l'esercizio con un utile di 15.365 euro.
ASSISTENZA SESSUALE AI DISABILI, SCOPPIA LA BAGARRE
È polemica su di un tema delicatissimo e di grande impatto sociale. Secondo la sessuologa e psicoterapeuta Giuliana Proietti il ruolo di Assistente sessuale potrebbe essere svolto dagli infermieri perché: “non c’è tutta questa differenza tra mettere un catetere e fare una masturbazione, sono due funzioni sanitarie”. Decisamente contrario a far passare l’Assistenza sessuale come un trattamento terapeutico, il Sindacato delle Professioni Infermieristiche NurSind
Ultimamente è in atto una discussione che coinvolge i disabili e la sessualità. La sessuologa e psicoterapeuta Giuliana Proietti, ha espresso la propria opinione su di un noto giornale on line scatenando al riguardo un acceso dibattito. Prima però di entrare nel merito bisogna fare un inciso per meglio spiegare di cosa si sta parlando.
In alcuni paesi esteri come Olanda, Germania, Austria, Svizzera, Danimarca, Svezia, esiste la figura dell’assistente sessuale per i disabili. In questi paesi, per diventare assistenti sessuali, vengono istituiti corsi di formazione, diplomi, aggiornamento continuativo, carte di comportamento etico, supervisione terapeutica e prezzi concordati, ma soprattutto gli assistenti sessuali svolgono come lavoro le più disparate attività.
In Italia Max Ulivieri, un noto web designer nonché disabile, ha raccolto circa 5.000 firme per spingere il Parlamento a legiferare a favore dell’istituzione della figura dell’assistente sessuale.
Detto questo, anche se può risultare frettoloso, superficiale ed incompleto, veniamo a quanto affermato nel suo intervento dalla sessuologa e psicoterapeuta Giuliana Proietti:“Bisogna invece parlarne seriamente, senza tabù in modo che il problema emerga in tutta la sua gravità: quella sessuale è una delle esigenze più basilari del nostro organismo, tanto che la procreazione è una delle funzioni principali, ma se continuiamo a considerare il sesso come una cosa sporca non faremo che aumentare la discriminazione. Così si crea un divario invalicabile tra chi può soddisfare questa esigenza in maniera autonoma e chi invece per una disabilità ha per forza bisogno di un aiuto esterno." Proietti riporta così la discussione su un piano prettamente sanitario.E davanti a chi continua a definire l’assistente sessuale una prostituta, invita alla riflessione.«Penso ci sia un labile confine tra questo tipo di infermiera e la prostituta», dice la sessuologa, spiegando come l’infermiera in fondo acceda già in forma sanitaria alla sfera sessuale del paziente: "Se ragionassimo senza malizia", sottolinea, «capiremmo che non c’è tutta questa differenza tra mettere un catetere e fare una masturbazione, sono due funzioni sanitarie». “Senza cadere in una falsa morale, -prosegue la dottoressa Proietti - basta pensare che fare sesso è un’attività naturale che fa bene non solo a livello fisico ma anche psicologico, crea benessere, permette di scaricare le tensioni, di rilassarsi. Insomma è una necessità fisica, che non è legata alla sola penetrazione, spesso a mancare è anche solo una carezza”. Poi la Proietti denuncia: “In Italia l’’assistenza sessuale è illegale e c’è una doppia morale. Si fa ma non si dice. Ma tra le infermiere e le badanti sono sicura che ci sono persone che fanno anche queste cose. Assistenti che non hanno rapporti completi con il paziente – la penetrazione e il sesso orale sono infatti esclusi anche nei paesi dove è riconosciuta la figura – ma che svolgono una funzione sociale. Meglio allora riconoscere il prima possibile questa figura. Se fosse una professione sarebbe infatti più facile normarla, istituire un codice etico da rispettare e che darebbe anche maggiore sicurezza alle famiglie che si rivolgono a queste persone per i loro cari. Basta guardare oltre confine per capire che i tempi sono maturi anche per un Paese come il nostro dove la cultura cattolica tende a farci pensare che bisogna soffrire fino all’ultimo. Un problema che dovrebbe essere risolto dal ministero della Sanità. In fondo, come cantava De Gregori in “Generale”, in tempi di guerra anche i soldati si facevano fare l’amore, l’amore dalle infermiere".
Speravo che almeno chi fosse portatore di cultura sanitaria, avesse cambiato l’approccio e la mentalità verso la professione infermieristica, ma probabilmente non è ancora così. In questi anni ho cercato di far conoscere la mia professione e quella dei miei colleghi e delle mie colleghe. Ho cercato di far capire come sia radicalmente cambiata la professione infermieristica. Ho cercato di far conoscere i problemi, tutti italiani, e ancora da risolvere, di questa professione. Grazie a Bollettino Cardiologico ho avuto la possibilità di entrare in molte case e di poter spiegare “alla gente comune” che cos’è oggi la professione infermieristica e cosa rappresenta o potrà rappresentare in futuro un infermiere per la società.
Non mi sarei mai aspettato di imbattermi in una psicologa-sessuologa rimasta alla visione delle infermiere della prima guerra mondiale (la canzone “Generale” di De Gregori). In Italia, ma anche in Europa, il contesto storico nell’evoluzione della professione infermieristica ha un’importanza fondamentale, tant’è vero che il nostro Paese segna ancora il passo rispetto alle nazioni sopra menzionate, proprio riguardo a questa professione.
Mi chiedo come si possano fare affermazioni del tipo: «penso ci sia un labile confine tra questo tipo di infermiera e la prostituta» oppure «non c’è tutta questa differenza tra mettere un catetere e fare una masturbazione, sono due funzioni sanitarie ». Già da queste due affermazioni che avrei potuto estrapolare dal discorso, mi sorgono delle domande. La prostituzione è una professione? Per quanto ne so io nel nostro Paese è vietata. A quanto pare, invece, vige sempre il solito luogo comune che sia “la più antica delle professioni” e ne consegue l’altro luogo comune che le infermiere...
Quanti anni persi in decreti, leggi, formazione, diplomi, università ecc. La corsa verso l’Europa pare essere sempre più lontana. Infatti nei paesi di cui si è parlato, l’assistente sessuale non è un’infermiera (se ne guardano bene). Max Ulivieri spiega tutto molto meglio: "In Svizzera, Danimarca, Olanda, Svezia e Germania, ci sono associazioni che si occupano di questo tipo di assistenza. Addirittura in Olanda il servizio è a carico del sistema sanitario”. Si tratta di operatori volontari “che hanno seguito dei corsi in ambito medico, sessuologico, etico e psicologico e che hanno sviluppato una grande sensibilità verso gli altri e un’apertura nei confronti della sessualità".
È chiarissimo che non si tratta di infermiere, e con questo non entro nel merito di decisioni prettamente personali. Siamo comunque alle solite: nel nostro Paese tutto cambia per fare in modo che tutto rimanga esattamente come prima. Chi deve occuparsi dell’igiene personale dei pazienti? Chi deve rifare i letti, chiudere i sacchi, magari pulire anche per terra? Chi deve occuparsi della somministrazione dei farmaci? Chi deve cateterizzare, strumentare e, se occorre, defibrillare? Chi deve ascoltare, condividere, consolare? Chi deve essere sempre a disposizione e quasi dimenticare di avere anche una vita personale? E così via. Ma è ovvio: l’infermiera. E allora vuoi non chiederle anche le funzioni di assistente sessuale al bisogno?
Penso che alla dottoressa Proietti giovi un’attenta rilettura almeno degli ultimi vent’anni, di come è cambiata la professione infermieristica. Magari si convincerà ad abbandonare definitivamente i soliti luoghi comuni. Per contro, ritengo che il problema sollevato da Max Ulivieri e da molte associazioni di disabili sia un problema serio e che vada affrontato in maniera seria e concreta, lasciando fuori certe posizioni ideologiche. Inoltre ritengo che non si possa far passare l’idea che l’assistenza sessuale sia un trattamento terapeutico, mi sembra vada contro l’etica stessa di chi svolge professioni terapeutiche, perché significa ridurre il concetto di terapeutico alla semplice soddisfazione di un bisogno in un dato momento. Terapeutico è un trattamento che, attraverso una cura, che sia psicologica o medica, porta ad un miglioramento o ad una guarigione che ha una continuità nel tempo, implica un rapporto di fiducia, una costanza nell’occuparsi della salute dell’altra persona.
Riassunto: L’istituto del whistleblowing nell’art.54 bis del testo unico del pubblico impiego (Avv. Maurizio Danza)
Di grande rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto del dipendente pubblico che segnala illeciti, ad opera dell’art.1 co.51 della legge 6 dicembre 2012 n.190 nota anche come legge anticorruzione. Tale istituto è noto nell’ordinamento statunitense come “ whistleblowing” , termine di derivazione anglosassone che richiama lo strumento legale con la finalità di tutelare colui che denuncia un illecito di cui è a conoscenza e che è stato commesso sul proprio luogo di lavoro. La norma è stata inserita direttamente nel d.lgs.n.165/2001 ( c.d. testo unico del pubblico impiego) prevedendo il nuovo art.54 bis. La disposizione prevede in primo luogo che “ Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia ( cfr. co.1). Appare evidente infatti, come l’istituto la cui ratio risiede nel tentativo di far emergere la coscienza sociale del dipendente pubblico, debba garantire altresì la tutela del dipendente segnalante l’illecito; di qui la necessità di un ulteriore intervento normativo di definizione degli strumenti a disposizione dei dipendenti o degli organismi competenti, finalizzati a verificare che il datore di lavoro pubblico non ponga in essere atti discriminatori nei confronti dell’autore della segnalazione .Nella prima parte del co.2 la norma affronta poi la problematica dell’identità del segnalante l’illecito prevedendo che ”Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Dall’esame della disposizione appare del tutto evidente che sia il segnalante a decidere se rendere nota o mantenere anonima la propria identità. Nella seconda parte del co.2 la norma stabilisce inoltre che “Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. Appare infatti evidente che, in alcune situazioni l’identità del segnalante debba essere rivelata nell’ambito del procedimento disciplinare contro il presunto autore dell’illecito. Inoltre di particolare importanza,nel co.3 dell’art.54 bis del d.lgs.n.165/2001 la problematica degli strumenti di tutela a favore del segnalante, secondo cui” L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. Infine connessa alla tutela del soggetto la disposizione del comma 4 che rappresenta un limite all’accesso c.d. defensionale secondo cui ” la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Regioni a caccia dei costi standard per governare il moloch della spesa sanitaria. Nella conferenza «straordinaria» di questo pomeriggio i governatori metteranno ufficialmente nel mirino il Patto per la salute, che si annuncia come la vera manovra per il Ssn, uscito indenne dai tagli della legge di stabilità. Ma non solo. Perché parallelamente al Patto, sarà decisiva proprio la partita dei costi standard, con un percorso ancora tutto da compiere e che potrebbe aver bisogno di una modifica legislativa, con ogni probabilità da inserire proprio nella legge di stabilità all'esame del Senato.
I nodi del Patto: farmaci, medici, ospedali Il Patto-salute sarà la cartina di tornasole del cambio di rotta in preparazione per la sanità pubblica, che per andare in porto dovrà portare all'intesa finale tra Governo e regioni. Le regioni, del resto, al termine dei propri tavoli tecnici, hanno già elaborato una serie di modifiche, o quanto meno di proposte di modifica, destinate a segnare profondamente il governo del sistema sanitario pubblico, e dunque a incidere profondamente sui fattori di spesa. A partire dagli ospedale, con la potatura di migliaia di posti letto e la chiusura-riconversione degli ospedaletti, incidendo anche sulle case di cura convenzionate. Altre partite allo studio: i farmaci e le farmacie. Per i primi si pensa di incidere sul Prontuario, fino a restaurare la norma cancellata dal "decreto Balduzzi" dell'anno scorso con la revisione secondo criteri di costo-efficacia, e a lanciare le gare in equivalenza terapeutica tra principi diversi. Mentre per le farmacie spunta la voglia delle regioni di estendere la regola della distribuzione "per conto" – da parte delle farmacie per le strutture pubbliche – decisamente meno remunerativa per i farmacisti titolari di esercizio.
Guerra alle lobby E non solo. Altre due capitoli scottanti riguardano i medici. Per quelli di famiglia è in ballo la riapertura del dossier delle cure h24, rimaste al palo dopo le enunciazioni del "decreto Balduzzi". Per i medici del Ssn, invece, tra le novità in arrivo c'è anche l'eliminazione (valida anche per il personale non medico) dell'accesso "obbligato" alla qualifica dirigenziale, alla quale si potrebbe dover accedere solo dopo un concorso ad hoc. Quanto basta per far tremare tutte le categorie e i mondi che compongono l'universo della sanità italiana. Anche perché di mezzo, col Patto, c'è la ridiscussione del ruolo delle Università e dei Policlinici onnivori, la speranza di rilanciare la ricerca, la voglia di spuntare le unghie a lobby grandi e piccine che da sempre navigano con alterne fortune nel mare magnum del Ssn. Lorenzin in trincea: riforma subito Ma la partita dei costi standard è intanto quella politicamente dirimente. Da un lato perché c'è chi – le tre regioni a trazione leghista del Nord: Lombardia, Piemonte e Veneto – ne fa una bandiera ideologica, anche ben oltre i risultati che il sistema degli standard potrà realisticamente produrre, quanto meno nel breve periodo. Dall'altro perché non sarà semplice piegare le resistenze del Sud e delle regioni sotto schiaffo per i disavanzi plurimiliardari, tanto più quando è stato dimostrato che l'eccesso di tagli sta mettendo seriamente in pericolo l'accesso alle cure per milioni di italiani, proprio nelle regioni in piano di rientro dall'extra deficit.
L'approccio ai costi standard è ormai ineludibile Ma, resistenze o meno, è chiaro che l'approccio ai costi standard, è ormai ineludibile. Anche solo in forma più soft. Non è un caso che ancora ieri il ministro della Salute abbia rilanciato: «I costi standard vanno subito applicati, senza allungamenti di tempi», ha dichiarato Beatrice Lorenzin. Non perdere tempo, insomma, è la parola d'ordine. Con l'obiettivo di arrivare alle riforme – Patto e costi standard – entro Natale. Sempreché il Governo arrivi a mangiare il panettone.
Si può licenziare senza preavviso il dipendente che obbedisce a un ordine illecito di un superiore. Parola di Cassazione! La suprema Corte infatti con la sentenza n. 24334 del 29 ottobre 2013 ha ricordato che il dipendente è tenuto a sindacare la legittimità dell'ordine ricevuto e, se questo risulta illegittimo, non deve seguirlo essendo egli consapevole che, altrimenti, andrebbe ad agire contro la legge.
Nel caso di specie la Corte territoriale esponeva che, essendo prossimi i termini di prescrizione per la riscossione dell'imposta di bollo, il direttore dell'Ufficio ... dell'Agenzia aveva ordinato agli impiegati di procedere alla notifica dei verbali di accertamento ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. senza il preventivo accesso presso la residenza dei notificandi; che il lavoratore si era attenuto a dette istruzioni ed aveva percepito un compenso di lire 750 per ciascuna notifica; che era stato rinviato a giudizio per tali fatti dal GIP e che l'Agenzia delle Entrate aveva avviato il procedimento disciplinare e poi lo aveva sospeso dal servizio.
Al lavoratore veniva, dunque, comminato il licenziamento in base all'art. 25, comma 5, lettera d) del CCNL comparto Ministeri secondo il quale il licenziamento senza preavviso è previsto per la "commissione in genere-anche nei confronti di terzi-di atti o fatti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro." La Suprema Corte ha precisato che il lavoratore ha ammesso di aver provveduto alla notifica dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 140 cpc senza effettuare il previo accesso domiciliare, che ciò è avvenuto in relazione ad un considerevole numero di atti (43.000) ed in ossequio all'ordine del direttore dell'ufficio e che il ricorrente era consapevole delle disposizione di cui all'art. 139 e 140 cpc e della necessità di un infruttuoso accesso al domicilio del notificando. La motivazione della sentenza impugnata - affermano i giudici di legittimità - "appare, da un lato, contraddittoria, in ordine all'affermata esclusione del dolo nel comportamento del lavoratore, perché dopo aver rimarcato che il ricorrente non era tenuto ad osservare l'ordine impartitogli comportante anche la commissione di reati perché illegittimo potendo, quindi, sindacarne il merito, e dopo aver ancora evidenziato che era di certo errata la convinzione del lavoratore di operare nell'interesse dell'amministrazione per evitare che spirassero i termini di prescrizione dei crediti derivanti dai verbali di accertamento di mancato pagamento del bollo, ha poi la decisione in modo contraddittorio ridimensionando la gravità del fatto addebitato affermando che nel caso di specie dovesse tenersi conto dell'esclusione "di qualsiasi personalità e autonomia indipendente dell'azione" dovendosi negare una tendenza dell'agente ad infrangere le regole e dovendosi censurare il comportamento in esame con sanzione meno grave.". La motivazione appare, inoltre, insufficiente anche perché la Corte d'Appello, una volta riconosciuto che il dipendente dell'Agenzia poteva rifiutare di ottemperare ad un ordine illegittimo avrebbe dovuto parametrare la gravità della condotta del lavoratore sulla normativa in materia di sanzioni disciplinari dettata dalla contrattazione collettiva del settore, previa verifica se detta osservanza di disposizioni contra legem venisse da detta contrattazione espressamente prevista e sanzionata e in caso contrario se altre clausole contrattuali regolanti fattispecie di comportamenti da giustificare il licenziamento potessero estendersi in ragione di una gravità in qualche modo assimilabile a quella in oggetto.
"Ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l'art. 2103 Codice Civile, nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova; pertanto, l'onere dell'indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta - dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento."
E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 24260 del 28 ottobre 2013, ha accolto il ricorso di una lavoratrice avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimatole dalla società datrice, appaltatrice del servizio di pulizie presso la sede dell'A., che a causa di problematiche insorte tra quest'ultima e la propria dipendente, aveva deciso di spostare la lavoratrice presso altri due appalti; la decisione era stata giustificata dal pericolo di perdere l'appalto per gli inconvenienti determinati dalla condotta della dipendente. La lavoratrice aveva chiesto i motivi del provvedimento, qualificato come trasferimento e non si era presentata presso i due appalti ai quali era stata destinata.
La società aveva quindi contestato la assenza ingiustificata dal lavoroed all'esito della risposta aveva intimato il licenziamento per giusta causa. La Suprema Corte ha precisato che dalla successione cronologica della corrispondenza inter partes risultava la violazione da parte della società del termine di 7 giorni di cui all'art. 2 L. n. 604 del 1966 e tale circostanza, avente carattere di decisività non è stata considerata dal giudice di appello. In ragione della applicazione analogica della richiamata disciplina in tema di licenziamento - proseguono i giudici di legittimità - "ove accertata la inosservanza del termine per la comunicazione dei motivi del trasferimento, il trasferimento dall'appalto A. deve considerarsi illegittimo; in conseguenza anche la condotta della lavoratrice ritenuta dalla sentenza impugnata integrare la giusta causa di licenziamento deve essere riesaminata alla luce di tale accertamento."
Il fatto. Un infermiere ha avuto un procedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni e un trasferimento di reparto da parte dell’organizzazione vissuto come sanzione disciplinare impropria. Gli era stato contestato il comportamento teso alla mancata presa in carico di un paziente in un reparto di rianimazione, atteggiamento non cambiato neanche in seguito all’intervento del coordinatore del reparto. Le giustificazioni addotte per un simile comportamento era dovuta all’eccessivo carico di lavoro e alla insufficienza di personale. Viene suggerito al coordinatore di predisporre una unità infermieristica aggiuntiva. Il giorno successivo inizia il turno senza che il coordinatore alle sette del mattino sia presente. Nella suddivisione del lavoro – autogestita tra gli infermieri presenti – non risultava “preso in carico” il paziente nuovo. Non risulta in realtà un atto formale di rifiuto ma una situazione di fatto nella quale, adducendo scuse di priorità rispetto a degenti più gravi, il paziente comunque non aveva ricevuto attenzioni assistenziali tali da potere essere configurata la presa in carico. All’arrivo del coordinatore – 8,15 del mattino – al paziente non erano stati eseguiti i prelievi. La scusante della priorità è stata censurata dal Tribunale di Milano – adito dall’infermiere sottoposto a sanzione disciplinare – in quanto non emergeva “un contesto operativo operativo in forza del quale sia dato riscontrare una sorta di stato di necessità o causa di forza maggiore in grado di giustificare il fatto che dalle ore 7.00 alle ore 8.15-8.20 circa il degente del letto n. 4 non sia stato preso in carico da nessun infermiere”. Aggrava il comportamento la circostanza che il fatto sia accaduto in una terapia intensiva e che l’infermiere in questione fosse del tutto consapevole del deficit di assistenza. Inoltre si registra una “certa insofferenza verso il coordinatore e un approccio critico e polemico alla modalità di gestione del servizio infermieristico del reparto di terapia intensiva da parte del coordinatore infermieristico”. Il provvedimento, quindi, per il Tribunale di Milano risulta adeguato e proporzionato alla mancanza addebitata. Con riferimento al trasferimento di reparto – dalla terapia intensiva a un reparto di medicina oncologica – anche in questo caso non è stato riconosciuto il carattere discriminatorio in quanto tesa a risolvere la “problematicità del contesto lavorativo che si era venuta a creare nel reparto di terapia intensiva”.
Commento La sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Milano mostra vari spunti di interesse e riflessione. In primo luogo in quanto non sembra che ci siano precedenti che abbiano mai disquisito sulla “presa in carico” di un paziente. Il giudice milanese purtroppo non definisce il concetto di presa in carico né lo correla – un giudice penale verosimilmente lo avrebbe fatto – all’obbligo penalistico della posizione di garanzia e di protezione. Si limita a osservare che non vi è stata la presa in carico. L’espressione – vale la pena approfondire – nasce, precisa l’Accademia della Crusca - come linguaggio della prassi degli uffici amministrativi, “in cui il carico può essere rappresentato da una pratica, un progetto, o anche da una persona” ma in relazione al suo inserimento nell’attività lavorativa.
Sempre l’autorevole Accademia della lingua specifica che “negli ultimi anni la locuzione presa in carico è entrata stabilmente nel linguaggio medico e nell’ambito dei servizi sociali, in cui l’espressione presa in carico (di un paziente o di un utente) designa (con riferimento a un paziente o a un utente) l’iter di azioni e interventi specifici pensati attorno al soggetto (come cura e assistenza)”. Presa in carico, quindi, nel caso di specie, è pensata come una globale assunzione di responsabilità verso un paziente mettendo in atto una serie di azioni tese alla gestione complessiva dei molteplici bisogni che possono essere propri di un paziente in terapia intensiva.
La mancata presa in carico è stata desunta dalla non effettuazione dei prelievi ematici e, presumibilmente, dall’assenza di altri atti di carattere assistenziale svoltisi sul paziente stesso nell’orario che intercorre dalle sette alle otto e venti del mattino? Diciamo presumibilmente in quanto non vi è traccia nella sentenza di altre omissioni di prestazioni. E’ sufficiente una mancata effettuazione di un prelievo ematico per definire come mancata la presa in carico di un paziente? L’impressione che la mancata presa in carico si sia maggiormente desunta dal comportamento che non dai mancati atti è evidente. Non vi sono dubbi che la necessità di una decisione dell’organo sanzionatorio dell’azienda fosse doveroso, non si può pensare infatti che in una terapia intensiva dei pazienti, per problematiche interne, non siano adeguatamente seguiti o, addirittura, non “presi in carico” che nel caso di specie, con il passare del tempo, rischiava di paelsarsi come una denegata assistenza foriera di responsabilità penali evidenti di carattere doloso come il rifiuto di atti d’ufficio.
Successivamente il tribunale di milano si è occupato anche del secondo motivo di ricorso legato al lamentato carattere disciplinare e discriminatorio del trasferimento dell’infermiere dalla terapia intensiva ad altro reparto. Il provvedimento, sostiene il giudice milanese, non assume carattere discriminatorio quanto piuttosto teso a risolvere le problematiche di convivenza di un reparto delicato come una terapia intensiva e questo a “prescindere dai livelli di responsabilità delle risorse assegnale al reparto stesso nella creazione delle criticità nei rapporti lavorativi e delle responsabilità per quanto verificatosi in data 14.3.2012”. quest’ultima affermazione appare eccessiva in relazione al trasferimento disposto proprio in seguito all’accaduto. La tematica dei provvedimento disciplinari impropri e dei trasferimenti discriminatori è comunque una tematica all’ordine del giorno che merita doverosi approfondimenti in quanto il discrimine tra la discrezionalità organizzativa e i trasferimenti impropri ha da sempre un confine labilissimo.
Tribunale di Milano sezione Lavoro, sentenza 26 giugno 2013
Svolgimento del processo
- Motivi della decisione Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato nella cancelleria dell’intestato Tribunale in data 7.11.2012. il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio la FONDAZIONE IRCCS - X. X. X. X. (nel prosieguo, per brevità. Fondazione), esponendo, per quanto di interesse ai fini della presente decisione:
- di essere dipendente della Fondazione in qualità di collaboratore professionale sanitario infermiere, con inquadramento nel livello D del vigente C.C.N.L. sanità pubblica, assegnato al reparto di terapia intensiva;
- di aver ricevuto un atto, datato 16.4.2012, di contestazione di addebito disciplinare, relativo ad un episodio del 16.3.2012 e, in particolare, al rifiuto di prendere in carico ed assistere un paziente ricoverato presso il reparto di terapia intensiva della Fondazione e ciò anche dopo la disposizione di servizio rivoltagli dal coordinatore del reparto (cfr. doc. n. I del fascicolo attoreo); - di essere stato convocato per chiarimenti, con incontro avvenuto in data 11.6.2012 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo cit.);
- di essersi visto applicare, con atto del 29.6.2012, la sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni dal servizio con privazione della retribuzione (cfr. doc. n. 3 cit.); - di essere stato, poi con lettera del 21.9.2012. unitamente ai colleghi di reparto CA. e D.NI., anch’essi coinvolti nei fatti del 16.3.2012 e parimenti sanzionati, assegnato i settore S.C. Medicina oncologica a decorrere dall’1.10.2012 e ciò per “ragioni di carattere organizzativo” (cfr. doc. n. 4 del fascicolo cit.);
- di non essersi rifiutato di assistere il paziente di cui all’atto di contestazione di addebito disciplinare, dal momento che all’atto della richiesta del coordinatore sig. SA. unitamente ai colleghi CA. e D.NI., si stava occupando di altro paziente in situazione assai critica, lavorando per priorità in ragione del carico assistenziale;
- di essere stato illegittimamente trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di medicina oncologica, provvedimento di trasferimento discriminatorio c. comunque, illegittimo in quanto avente natura sanzionatoria. Tanto osservato, la difesa attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento disciplinare di tre giorni di sospensione irrogato al ricorrente dalla resistente in data 29.6.2012;
2) accertare e dichiarare l’obbligo della resistente a corrispondere al ricorrente le somme indebitamente trattenute e conseguentemente condannarla alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente trattenute;
3) dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare il provvedimento di trasferimento al Reparto Medicina Oncologica 2 comunicato al ricorrente in data 21.9.2012 e conseguentemente condannare la convenuta a riadibire il ricorrente al reparto di precedente assegnazione. Ritualmente costituitasi in giudizio, la Fondazione resistente ha contestato in fatto ed in diritto le domande di controparte, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione: depositati dalle difese delle parti i verbali delle prove testimoniati assunte nell’ambito della causa n. 13547/2012 R.G., relativa ad impugnazione delle sanzioni disciplinari applicate a due colleghi del ricorrente nell’ambito della stessa vicenda che è sfociata nella sanzione conservativa la cui legittimità è oggetto del presente giudizio, verbali di prove che - assunte nel contraddittorio delle medesime difese - i procuratori hanno dato atto di poter essere utilizzati anche ai fini della decisione della presente causa: ritenuta quindi la causa matura per la decisione senza necessità di escutere ulteriori testimoni (cfr. ordinanza riservata del 30.4-2.5.2013); all’udienza del 25.6.2013, il giudice ha invitato le difese alla discussione orale, all’esito della quale - su conclusioni rassegnate come in atti - ha deciso la causa, dando lettura del dispositivo - conforme a quello trascritto in calce alla presente decisione - con fissazione - ex art. 429. comma 1, 2 periodo, c.p.c. - del termine di nove giorni per il deposito della sentenza. Per le ragioni che vanno ad esporsi le domande proposte con l’atto introduttivo del giudizio sono infondate c. pertanto, devono essere rigettale. Quanto alla sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione si osserva quanto segue. Con l’atto di contestazione di addebito del 16.4.2012, in sostanza, è stato imputato al ricorrente di essersi rifiutato - in data 14.3.2012, durante il primo turno - di prendere in carico ed assistere uno dei pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva della Fondazione, avendo informato inizialmente di ciò una collega dei Dipartimento di Anestesia e Rianimazione. Terapia del Dolore e Cure Palliative (la sig.ra AL.) ed avendo mantenuto tale comportamento omissivo anche dopo l’intervento del sig. SA. coordinatore del reparto di terapia intensiva (cfr. doc. n. 1 cit.). Dalle giustificazioni rese dal ricorrente in data 11.6.2012 nell’ambito del procedimento disciplinare - cfr. verbale prodotto sub doc. n. 2 cit. - è possibile ricavare i seguenti dati di interesse ai fini della presente decisione:
- il ricorrente, in data 13.3.2012, aveva fatto presente al coordinatore sig. SA. di valutare la possibilità di acquisire per il giorno successivo (vale a dire, quello in cui è si è verificato il fatto oggetto di contestazione) una unità aggiuntiva di personale infermieristico c ciò a fronte delle esigenze assistenziali rilevate;
- il Sig. SA. ha riferito al ricorrente che avrebbe preso in esame il suggerimento; - in data 14.3.2012 il ricorrente, alle ore 7.00, ha iniziato il turno di lavoro, senza che il sig. SA. fosse presente in reparto, cosicché il ricorrente medesimo ed i colleghi in turno si sono divisi autonomamente i pazienti; - né il ricorrente né alcuno dei due colleghi di turno hanno preso in carico il paziente del letto n. 4 che era il meno critico tra i degenti del reparto e con riferimento al quale si era in attesa della quarta persona che il ricorrente, nel pomeriggio del giorno prima, aveva suggerito al sig. SA. di procurare;
- mentre i tre infermieri in turno - quindi anche il ricorrente
- erano impegnati sul paziente ritenuto più grave, giunto in reparto il sig. SA. questi ha chiesto ai tre infermieri in servizio di decidere chi dovesse prendere in carico il paziente del letto n. 4
- gli infermieri - quindi anche il ricorrente - non si sono rifiutati di prendere in carico il paziente del letto n. 4, avendo risposto semplicemente che in quel momento non erano in grado di assistere detto degente, perché impegnati su di una paziente più grave;
- ancora all’arrivo del sig. SA. in reparto, al paziente del Ietto n. 4 non erano stati rilevati i parametri vitali:
- nessuno degli infermieri in turno ha preso in carico il degente del letto n. 4 e ciò in quanto il coordinatore sig. SA. aveva fatto presente che avrebbe procurato una quarta risorsa, cosicché, in assenza di tale unità di personale aggiuntiva rispetto all’organico ordinariamente in turno, gli infermieri in servizio - quindi anche il ricorrente - hanno pensalo se ne sarebbe occupato il sig. SA. in prima persona. Dai verbali di prove testimoniali acquisiti agii atti di causa, in primis, si trac conferma che il sig. SA. non era presente in reparto nel momento dell’inizio del turno del ricorrente e degli altri due infermieri in servizio (sig.ra CA. e sig. D.NI.), essendo sopraggiunto intorno alle ore 8.30 circa, dopo essere stato reso edotto dalla sig.ra AL. (altra risorsa presente il 14.3.2012 nel reparto di terapia intensiva ed addetta al posizionamento dei cateteri) che il paziente del letto n. 4 non era stato preso in carico da nessuno. Il sig. SA. (soggetto comune alle liste testimoniali di cui agli scritti delle difese), poi. ha confermato che i tre infermieri in servizio (vale a dire, il ricorrente, la sig.ra CA. ed il sig. D.NI.) - a fronte della domande relativa al fatto che nessuno di loro aveva preso in carico il degente del letto n. 4 - hanno fatto presente di essere oberati di lavoro, cosicché detto paziente avrebbe dovuto essere preso in carico dal sig. SA. stesso; quindi, avendo quest’ultimo fatto presente che tale soluzione non era percorribile, invitando gli infermieri in servizio a rivedere la loro posizione ed essendo il ricorrente ed i colleghi rimasti fermi nell’intento, la sig.ra AL. ha iniziato ad occuparsi del paziente non assistito, con l’intervento del sig. SA.. La ricostruzione del sig. SA. trova significativi dati di riscontro in quella della sig.ra AL. (soggetto comune alle liste testimoniali articolate con il ricorso ex art. 414 c.p.c. e con la memoria art. 416 c.p.c. e dotato di elevato grado di attendibilità, in quanto in posizione di effettiva terzietà rispetto agli accadimenti del 14.3.2012. non rivestendo la posizione di responsabilità del sig. SA. e non essendo stata destinataria di sanzione disciplinare al pari del ricorrente come invece la sig.ra CA. ed il sig. D.NI.), avendo la sig.ra AL. fatto presente che al suo arrivo in reparto, non erano stati eseguiti i prelievi al paziente del letto n. 4; avendo confermato che gli infermieri in servizio le hanno fatto presente che tale paziente sarebbe stato preso in carico dal sig. SA.; avendo rappresentato anche che si trattava di attività che questi non svolgeva (“era la prima volta che mi veniva fatto questo tipo di riferimento all’attività del Sa.); la teste AL. ha pure riferito che il sig. SA. è arrivato in reparto dopo che lei stessa aveva riportato a questi quanto dettole dagli infermieri in servizio circa l’assistenza al degente del letto n. 4. Anche dalla dichiarazioni dei testi CA. e D.NI. emerge in modo univoco che nessuno degli infermieri aveva preso in carico il paziente del letto n. 4 sin dall’inizio del turno, avendo il teste D.NI. pure dichiarato che. dopo il colloquio con il sig. SA. “in realtà, poi, nessuno ha preso in carico il 4) perché la cosa era scoppiata in polemica ed ognuno è rimasto sulle sue posizione. Ora. ad avviso del giudicante, dal quadro sopra delineato emerge la sostanziale conferma dell’addebito contesto: infatti, è un dato obiettivo che, entrato in servizio il ricorrente alle ore 7.00 (unitamente ai colleghi di turno sig.ra CA. e sig. D.NI.), ancora almeno alle 8.15-8.20, nessuno aveva preso in carico il paziente del letto n. 4. tanto è vero che all’arrivo della sig.ra AL. ancora non erano stati fatti Ì prelievi; dalla deposizione della teste AL. emerge poi che gli infermieri hanno riferito che di detto paziente si sarebbe dovuto occupare il sig. SA. (a cui, tuttavia, nulla era stato comunicato al riguardo, tanto è vero il sig. SA. ha appreso della situazione dalla sig. ra AL. e su iniziativa spontanea di quest’ultima); anche dopo il colloquio tra i tre infermieri in turno ed il coordinatore SA., nessuno dei tre infermieri in servizio ha preso in carico il paziente del letto n. 4, essendo infine intervenuta su tale paziente dapprima la sig.ra AL. e poi anche il sig. SA.. D’altro canto, neppure si può ritenere che la condotta del ricorrente possa essere giustificata muovendo dalla circostanza che nel reparto di terapia intensiva si trovava un altro paziente (quello che occupava il lett. n. 7) con un carico assistenziale assai elevato: infatti, se è vero che ciò emerge dalle deposizioni testimoniali acquisite agli atti del presente procedimento, è altrettanto vero che dalle deposizioni risulta altresì che il coinvolgimento collettivo degli infermieri nella gestione di tale paziente ad elevato carico assistenziale era necessario per l’espletamento della operazione diretta a spronare il degente, mentre tutte le attività preparatorie a detta operazione potevano essere effettuate anche da un solo infermiere o al massimo da due, cosicché non emerge certo un contesto operativo in forza del quale sia dato riscontrare una sorta di stato di necessità o causa di forza maggiore in grado di giustificare il fatto che dalle ore 7.00 alle ore 8.15-8.20 circa il degente del letto n. 4 non sia stato preso in carico da nessun infermiere. Tanto esposto quanto alla sussistenza dell’addebito, anche in considerazione della delicatezza del reparto di terapia intensiva e del fatto che almeno il ricorrente sembra fosse perfettamente consapevole del deficit di assistenza con riferimento al paziente del letto n. 4 (risultando, anzi, sia dalle dichiarazioni rese dal ricorrente medesimo in sede di udienza cosiddetta disciplinare, sia da quanto riferito dal teste sig. D.NI., che alla base del comportamento tenuto vi potrebbe essere anche una certa insofferenza verso il coordinatore SA. ed un approccio critico e polemico alla modalità di gestione del servizio infermieristico del reparto di terapia intensiva da parte del coordinatore stesso, dato che sembrerebbe emergere anche dalla dichiarazione resa dalla teste sig.ra Ma.Cr.CE., acquisita in sede udienza di discussione), la sanzione adottata dalla Fondazione risulta adeguata e proporzionata alla mancanza addebitata. In conclusione, il provvedimento disciplinare di tre giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione è legittimino, con conseguente reiezione delle domande articolate sub nn. 1 e 2 delle conclusioni rassegnate con il ricorso ex art. 414 c.p.c.. Con riferimento al trasferimento del ricorrente dal reparto di terapia intensiva a quello di medicina oncologia si osserva quanto segue. Anche in parte qua, quindi, il ricorso deve essere respinto. Al riguardo, in primis. si deve osservare che - ex art. 52, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 - il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, cosicché, versandosi nel caso di specie in caso di esercizio del cosiddetto ius variandi in punto di mansioni e non essendo in contestazione il fatto che presso il reparto di medicina oncologica il ricorrente sia chiamato ad espletare attività lavorativa propria dell’inquadramento contrattuale attribuitogli, ad avviso del giudicante non risulta neppure configurabile una situazione soggettiva di cui la parte attrice possa lamentare la lesione e ciò, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa attorea in sede di discussione orale, anche con riferimento alla cosiddetta professionalità in concreto, avendo la Corte di legittimità, sotto tale specifico profilo, evidenziato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 comma 1, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell’organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza “formale”, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita (Cass. Sez. L. , Sentenza n. 11405 dell’11.5.2010; che, nello stesso senso. Cass. Sez. L. , Sentenza n. 11835 del 21.5.2009). Fermo quanto sopra osservato, di per sé dirimente ai fini del rigetto della domanda diretta a condannare la Fondazione convenuta a riassegnare il ricorrente al reparto di terapia intensiva, si deve anche osservare come, nella decisione organizzativa della resistente, non emerga il carattere discriminatorio lamentato nell’atto introduttivo del giudizio e ciò sia perché, oltre al ricorrente, risultano essere stati assegnati ad altri reparti anche i colleghi SA., D.NI. e CA., sia perché, tanto dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice in sede di cosiddetta udienza disciplinare quanto dai verbali delle prove orali acquisite agli atti di causa, emerge obiettivamente la problematicità del contesto lavorativo che si era venuta a creare nel reparto di terapia intensiva, cosicché - anche e soprattutto in ragione dell’estrema delicatezza di tale reparto
- la decisione organizzativa assunta dalla Fondazione lungi che essere mossa da intento discriminatorio o da poter essere intesa quale provvedimento capace di produrre un effetto di tal tipo, appare piuttosto decisione logica ed opportuna per il proficuo assolvimento della funzione demandata al reparto de quo e ciò, si badi, anche a prescindere dai livelli di responsabilità delle risorse assegnale al reparto stesso nella creazione delle criticità nei rapporti lavorativi e delle responsabilità per quanto verificatosi in data 14.3.2012. Non ricorrendo nessuno dei casi previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. per discostarsi della regola della soccombenza, come per legge, le spese di lite - liquidate come in dispositivo in ragione del valore e dell’oggetto della domanda, del numero di udienze tenutesi per definire il presente grado di giudizio e dell’attività processuale svolta in tali udienze - seguono la predetta regola legale, con conseguente condanna della parte ricorrente a rifonderle alla parie resistente. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge. Ex art. 429. comma I. secondo periodo, c.p.c., si fissa il termine di nove giorni per il deposito della sentenza. P.Q.M.
- Respinge il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite liquidate nel complessivo importo pari ad Euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori dovuti per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Fissa termine di nove giorni per il deposito della sentenza. Così deciso in Milano il 25 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013.
Riassunto:Antonio Pitino, 26 anni, è partito da Modica dopo la laurea a Bologna. "Lì cercavano personale con esperienza e nelle cliniche private preferivano chi aveva la partita Iva". Quindi, dopo un'esperienza poco positiva a Hannover, è arrivato in Austria e ora lavora in ospedale.
di Mariangela Maturi da "Il Fatto quotidiano"
Nobile lavoro quello dell’infermiere. Peccato sia spesso sottovalutato, sottopagato, e ultimamente anche poco richiesto, nonostante molti reparti degli ospedali siano
sotto organico. Come in un corto circuito, il bisogno di personale e le reali possibilità di trovare lavoro sembrano non combaciare. Molti neolaureati in infermieristica non trovano un primo impiego, e come per ogni professione c’è chi preferisce cambiare vita e trasferirsi all’estero con tanto di pergamena in tasca. È il caso di Antonio Pitino, 26enne che da Modica si è ritrovato a Vienna, passando per il nord della Germania. “Dopo la laurea a Bologna, due anni fa, non riuscivo a trovare lavoro. Cercavano sempre infermieri con esperienze pregresse, che io naturalmente non avevo. Nelle cliniche private preferivano chi aveva la partita Iva, un bel risparmio rispetto ad assumere qualcuno a tempo indeterminato”. I concorsi pubblici sono un altro tasto dolente: quando ci sono, sono aperti per una manciata di posti a fronte di centinaia di richieste. “Con questi numeri, passare è davvero difficile. Inoltre, ricordiamoci che siamo in Italia e magari in certi concorsi i posti erano già assegnati”. Antonio decide di non tralasciare nessuna possibilità, e invia decine di curricula. La svolta arriva con un annuncio di lavoro per la Germania: “Ormai mandavo cv in automatico, quindi l’ho mandato anche lì. Tre giorni dopo mi hanno fissato un colloquio, e la settimana successiva ero già in Germania”. Un miracolo con qualche lato negativo. L’agenzia intermediaria italiana che reclutava personale poneva come condizione all’assunzione la frequenza di un corso di lingua tedesca di tre mesi, che Antonio doveva poi ripagare nel primo periodo di lavoro. “Sapevo che mi sarebbe costato quattromila euro, il problema è stata la qualità. Il corso era davvero strutturato male, e il tedesco l’ho imparato da solo”. Anche l’esperienza di lavoro nella clinica dove Antonio si è fermato un anno e mezzo non è stata entusiasmante: “Lavoravo nel reparto di terapia intensiva in una clinica riabilitativa nei pressi di Hannover. Il ruolo dell’infermiere era sottovalutato, peggio che in Italia, e i colleghi erano molto chiusi, ti guardavano sempre come ‘il solito italiano’ che non sa la lingua e non conosce il lavoro. All’inizio non parli certo come la Merkel, ma ti porti dietro questa nomea anche quando cambi e migliori”. Antonio però non si arrende, e decide di non tornare nonostante l’approccio in salita. “L’avrei vissuta come una sconfitta, anche perché la situazione in Italia è persino peggiorata”. Volendo sfruttare anche la conoscenza del tedesco, Antonio tenta la carta dell’Austria. Va ad informarsi per il riconoscimento del titolo di studio e lo ottiene in una sola settimana (nel primo caso, invece, l’agenzia italiana lo aveva fatto assumere alla clinica tedesca senza fornirlo). Senza indugi, Antonio si licenzia e parte all’avventura: “A Vienna non avevo ancora una casa e un lavoro. Era luglio, ho caricato i bagagli in auto e sono andato a stare in albergo. Nel giro di pochi giorni ho trovato un alloggio e sono stato assunto in un ospedale. Sono ancora in terapia intensiva, ma qui abbiamo responsabilità, siamo i primi ad intervenire nelle emergenze, maneggiamo strumentazioni e farmaci importanti. I colleghi sono un po’ riservati, ma almeno ti aiutano e spiegano le cose educatamente”. Nonostante le prime difficoltà, l’agenzia disonesta e la nuova lingua, Antonio non si è dato per vinto. Perseverando, sta trovando la sua strada. “A tornare in Italia non ci penso proprio, per ora. Magari fra una ventina d’anni. Qui ti licenzi e dopo una settimana trovi un altro lavoro a tempo indeterminato. Quando trovi una possibilità così nel nostro Paese?”.
Riuniti a Ginevra il 28 ottobre 2013 i rappresentanti di 137 associazioni infermieristiche in rappresentanza di altrettante Nazioni, associate all’I.C.N., lanciano un segnale d’allarme ai governi: abbassare il numero di operatori dell’assistenza abbassa la qualità delle cure e mette in pericolo i pazienti e la salute pubblica.
Il comunicato dell’I.C.N. riprende le conclusioni della conferenza sulla qualità delle cure tenutasi a Dublino dal 23 al 25 settembre 2013 a cui hanno partecipato esponenti del mondo infermieristico di Svizzera, Canada, USA, Australia, Germania, Finlandia, Islanda, Irlanda e Svezia. Il rapporto evidenzia come l’importanza di un numero adeguato di infermieri distribuiti sui turni di lavoro sia la condizione indispensabile per garantire sicurezza ai pazienti e ridurre i costi sociali delle cure. In un momento di incertezza finanziaria globale, gli infermieri sono fattori chiave per la società perché garantiscono attraverso la pianificazione dell’assistenza il miglior risultato in costi/benefici. L’uso appropriato di personale infermieristico è efficace ed efficiente e costituisce un investimento intelligente per tutte le società e le economie. Una salute migliore, una migliore assistenza, più valore per tutti dovrebbe essere l'obiettivo di ogni governo.
Il forum di Dublino invita i governi e i datori di lavoro a proteggere la comunità fornendo livelli di personale infermieristico che garantiscano la maggior sicurezza agli esiti delle prestazioni sanitarie ai cittadini. E’ essenziale che i governi utilizzino gli infermieri al pieno delle loro potenzialità. Il Rapporto Francis (UK) ha evidenziato il legame tra la presenza di infermieri competenti altamente qualificati e una maggior sicurezza del paziente.
I delegati del forum hanno espresso crescenti preoccupazioni circa l’impatto dei tagli di bilancio, con riduzioni di personale e il peggioramento delle condizioni di lavoro di sicurezza e di assistenza ai pazienti. Chiedono a tutti i governi di prendere decisioni basate sull’evidenza per garantire il numero di infermieri indispensabile per l’efficacia delle cure e la sicurezza sul lavoro.
Il forum invita espressamente i dirigenti infermieristici di parlare e operare nell’interesse dei pazienti e dell’assistenza infermieristica. I dirigenti sanitari dovrebbero utilizzare gli studi internazionali che identificano i benefici della leadership infermieristica ai sistemi di assistenza sanitaria nel miglioramento dei risultati sui pazienti.
I delegati al Forum sono stati unanimi nel chiedere infermieri, come esperti nell’assistenza diretta, per attirare l'attenzione alle condizioni di lavoro non sicure e altre barriere alla sicurezza delle cure.
Il Forum ICN si riunisce annualmente per deliberare sulle tendenze comuni che interessano la capacità infermieristica di fornire cure efficaci e sicure al paziente. Le questioni discusse al 19° Forum, inclusi i livelli di personale ai fini della sicurezza, l'ambiente di lavoro h24 all'interno del continuum di cura e il valore economico degli infermieri per la società.
Riuniti a Ginevra il 28 ottobre 2013 i rappresentanti di 137 associazioni infermieristiche in rappresentanza di altrettante Nazioni, associate all’I.C.N., lanciano un segnale d’allarme ai governi: abbassare il numero di operatori dell’assistenza abbassa la qualità delle cure e mette in pericolo i pazienti e la salute pubblica.
Rino Di Meglio, Segretario Generale della CGU CISAL: “La nuova Confederazione Generale Unitaria CGU CISAL acquisisce le prerogative sindacali e si propone come interlocutore forte e credibile nella rappresentanza dei lavoratori del pubblico impiego”
In data 17 ottobre 2013 presso l’ARaN si è proceduto alla sottoscrizione del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2013‐2015. La CGU CISAL con questo accordo acquisisce la piena agibilità sindacale: supera la soglia della rappresentatività in ben 6 COMPARTI A COPERTURA DELL’85% DEL PUBBLICO IMPIEGO; si afferma infatti nei grandi comparti, quali Scuola, Autonomie, Sanità oltreché presso gli Enti Pubblici, Università e AFAM.
Altra novità di rilievo è il fatto che il nuovo CCNQ assegni le prerogative sindacali di posto di lavoro da subito a tutte le federazioni rappresentative, che potranno svolgere pertanto senza ulteriori filtri o differimenti la loro attività negli enti e nelle aziende pubbliche.
Se è motivo di grande soddisfazione l’aver sancito la piena funzionalità della CGU CISAL, non mancano,tuttavia, motivi di rammarico, in particolare per la stasi della contrattazione del pubblico impiego che vede prolungarsi il blocco economico fino a tutto il 2014, con rischiipotizzati sino al 2017.
“In questa particolare situazione – conclude ilSegretario Generale – è di fatto impossibileprocedere a qualsiasi trattativa che prevedasoli aspetti normativi e non consideri la forte perdita di potere d’acquisto del salario dei dipendenti pubblici. Occorre, a questo punto, una seria e forte presa di posizione contro le attuali politiche del pubblico impiego, che può essere rilanciata solo da un sindacato forte, ma soprattutto autonomo ed indipendente.
Corte di Cassazione - Civile (L’assenza per malattia del dipendente è un dato sensibile.)
Il fatto
Un dipendente comunale ha citato in giudizio il Comune per ottenere la cancellazione dei dati personali sensibili e giudiziari pubblicati sull’Albo Pretorio, nonché per il risarcimento del danno dovuto a seguito della violazione della normativa sulla privacy. In primo grado, il Tribunale ha ritenuto che fossero stati rispettati i principi di pertinenza e necessità richiesti dalla legge e che non fossero state diffuse informazioni sullo stato di salute e sui procedimenti giudiziari, essendo generica la dizione "assenza per malattia" ed il termine "mobbing".
Profili giuridici
Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono trattare dati di carattere personale anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali. La pubblicazione e divulgazione di atti e documenti, comportando la conoscenza degli stessi da parte di un numero indeterminato di cittadini e l'interferenza nella sfera personale degli interessati, si può ritenere legittima solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento. Nel caso in esame, costituisce diffusione di un dato sensibile quella relativa all'assenza dal lavoro del dipendente per malattia, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute dell'interessato.