Paziente ricoverato e sottoposto a intervento cardiochirurgico viene prima ricoverato nel reparto degenza e successivamente in terapia intensiva dove si constatava il decesso per “ischemia del miocardio scaturita dalla trombosi completa del lume della vena safena autologa determinata dalla perdita ematica acuta causata dalla deconnessione del catetere venoso centrale giugulare applicato alla paziente. In conclusione, la perdita ematica coaegendo con altri fattori aveva determinato la trombosi”. Nel giudizio di primo grado vengono chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo il medico di guardia del reparto di cardiochirurgia nonché i due infermieri in servizio (uno “professionale” e l’altro generico). Il medico viene assolto mentre vengono condannati entrambi gli infermieri per sei mesi di reclusione. Per il Tribunale il decesso del paziente era “da ascriversi agli infermieri perché essi avevano omesso di controllare con la dovuta attenzione l’avvitamento del catetere alla rubinetteria, avevano omesso di fare il giro del capezzale della paziente per verificare che il catetere non si fosse deconnesso e non avevano avvisato il medico di guardia dell’accaduto, posto che questi aveva avuto conoscenza della deconnessione solo alle ore 7,45 in occasione della visita della paziente”. Tali condotte di carattere omissivo erano da considerarsi “eziologicamente incidenti sull’evento luttuoso poiché avevano determinato il prodursi della perdita ematica che aveva innescato la trombosi e quindi l’ischemia acuta del miocardio”. La Corte di appello assolve gli imputati-infermieri con una formula assolutoria generica (il fatto non costituisce reato) in quanto non provata “la causa della deconnessione del catetere e quindi non rinvenibili profili di colpa degli imputati”. All’interno della motivazione della sentenza della Corte di appello si definisce “atto medico” l’innesto del catetere venoso e di conseguenza non gravava sugli infermieri l’onere del suo controllo. Il consulente tecnico del ministero – verosimilmente un medico legale ma non ci è dato sapere – ha definito il distacco “accidentale” e quindi non era possibile affermare che esso fu dovuto al mancato avvitamento o allo scorretto avvitamento del catetere stesso da parte degli infermieri. Inoltre la Corte di appello ha ribadito che lo stesso consulente del P.M. non “ha rilevato da parte del personale medico e paramedico condotte omissive” e quindi anche il mancato avviso dell’accaduto al medico di guardia non ha rilevanza causale nella morte del paziente. Inoltre ha ritenuto non accertata la causa della deconnessione del catetere e quindi non accertata la responsabilità del personale. Il cattivo o scarso avvitamento del catetere quindi non può ascriversi agli imputati ritenendo che il sanguinamento in base alla deconnessione è stato di circa venti minuti e che la paziente risultava comunque sottoposta a monitoraggio elettronico e che tali modalità di controllo non erano esigibili all’interno di un reparto di degenza ma solo in una terapia intensiva. La Cassazione conferma la sentenza di secondo grado che vengono così riassunte: 1) l’accertamento processuale non ha permesso di identificare con certezza la causa della deconnessione del catetere, all’interno di un ventaglio di alternative che si riduce all’erroneo impianto dell’apparecchio da parte dei medici che ebbero in cura la E prima che questa giungesse nel reparto di cardiochirurgia al distacco ‘accidentale’; 2) non sono ravvisabili profili di colpa rispetto ad alcuno degli obblighi gravanti sul personale infermieristico, tra i quali non si annovera il controllo del corretto innesto del catetere venoso centrale giugulare, perché “atto medico”: 3) non rispetto dell’obbligo di controllo del funzionamento dell’apparecchio, perché la mancata individuazione della causa del distacco non permette di affermare che non funzionasse correttamente; 4) non rispetto all’obbligo di vigilanza della paziente, perché in relazione alle caratteristiche della medesima essa risultava adeguatamente vigilata, perché non poteva comunque identificarsi un obbligo di vigilanza a frequenza così ridotta da rendere inosservante un controllo eseguito con intervalli temporali più ampi; perché non era esigibile un controllo continuativo; 5) non rispetto all’obbligo di dare immediato avviso della perdita ematica al medico del reparto per la assenza di rilevanza causale della sua violazione. Quindi in breve: non si è accertata la causa di deconnessione che può essere stata accidentale e quindi senza colpa; non vi sono obblighi per il personale infermieristico perché l’avvitamento del catetere venoso è “atto medico”; la paziente era comunque ben controllata e non si poteva pretendere di più; avvertire il medico del fatto emorragico non era rilevante. Non solo: il controllo non era “esigibile” e quindi non rimproverabile agli imputati-infermieri in quanto avrebbe implicato un controllo scandito da frequenze temporali troppo ravvicinate e quindi concretamente “non attuabile per cause non disponibili agli imputati medesimi” Ora al di la delle considerazioni che la Suprema corte opera sui motivi di un ricorso di legittimità rispetto ad alcuni punti proposti, non possiamo non rilevare che senza adeguata motivazione si definisce l’avvitamento del catetere al sistema di connessione della fleboclisi “atto medico” quando invece rientra pacificamente e quotidianamente nella usuale assistenza infermieristica al paziente con infusione in quanto non ha le caratteristiche richieste dalla dottrina e dalla giurisprudenza per essere “atto tipico ed esclusivo della professione medica”: dell’esclusività mancano le conoscenze monopolistiche richieste in capo alla professione medica, le capacità e l’esperienza e l’eventuale lesione del diritto alla salute che la norma intende tutelare. Inoltre i supremi giudici sbagliano quando affermano che un controllo più puntuale non era esigibile: qualunque paziente con una infusione venosa – e ancora di più se portatore di un catetere inserito all’interno di un grosso vaso – ha il diritto a essere assistito adeguatamente senza che un’emorragia provocata dal distacco lo porti a morte! In un reparto ordinario come in una terapia intensiva o sub intensiva. Infine, sempre discutibile risulta essere l’affermazione che avvertire il medico prontamente di un’emorragia in corso non avrebbe inciso sulla morte della persona. Interessante è invece il richiamo all’osservanza o meno delle “linee guida interne”. L’applicazione dell’esenzione dalla responsabilità penale per colpa lieve introdotto dalla legge Balduzzi diventa oramai tappa obbligata per molti processi di responsabilità penale. Su queste necessità la cassazione entra sul punto cercando di individuare e puntualizzare, richiamando la sua precedente giurisprudenza - cosa può intendersi per linea guida. Ricordiamo in primo luogo il dato testuale introdotto dalla legge Balduzzi : Art. 3, comma 1 1. L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. Il problema dell’individuazione e della definizione di linee guida, della loro tassatività e della loro vincolatività è precedente alla legge Balduzzi e si è amplificata dopo l’intervento legislativo. Nel caso di specie era stato prodotto in giudizio un “documento” – così in sentenza – “di paternità e provenienza non enunciata, la cui la cui funzione sembra essere quella di rammentare al personale infermieristico la necessità di operare un frequente controllo notturno dei pazienti, con particolare attenzione ai malati gravi, agli operati in prima e seconda giornata”. Difficile ricondurre quindi tale documento alle linee guida che come ricorda la Corte in casi consimili devono comunque essere valutate “le caratteristiche del soggetto o della comunità che le ha prodotte, la sua veste istituzionale, il grado di indipendenza da interessi economici condizionanti”. Ha inoltre rilevanza il “metodo dal quale la guida è scaturita, nonché l’ampiezza e la qualità del consenso che si è formato attorno alla direttiva”. Ciò in quanto le linee guida presentano “varietà delle fonti, diverso grado di affidabilità, diverse finalità specifiche, metodologie variegate, vario grado di tempestivo adeguamento al divenire del sapere scientifico. Sottolinea la Corte che “alcuni documenti provengono da società scientifiche, altri da gruppi di esperti, altri ancora da organismi ed istituzioni pubblici, da organizzazioni sanitarie di vario genere. La diversità dei soggetti e delle metodiche influenza anche l’impostazione delle direttive: alcune hanno un approccio più speculativo, altre sono maggiormente orientate a ricercare un punto di equilibrio tra efficienza e sostenibilità; altre ancora sono espressione di diverse scuole di pensiero che si confrontano e propongono strategie diagnostiche e terapeutiche differenti. Tali diversità rendono subito chiaro che, come si è accennato, per il terapeuta come per il giudice, le linee guida non costituiscono uno strumento di precostituita, ontologica affidabilità” (Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013). Le linee guida non hanno quindi un valore vincolante e non possono assurgere al rango di fonti di regolare cautelari codificate “rientranti nel paradigma dell’art. 43 cod. pen. (leggi, regolamenti, ordini o discipline), non essendo né tassative né vincolanti e, comunque, non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la migliore soluzione per il paziente”. La norma Balduzzi, però, oltre alle linee guida, cita le “buone pratiche”. Vi è da domandarsi se una norma interna, che non potrà mai assurgere al rango di linea guida, possa essere considerata “buona pratica per la sicurezza del paziente” come si usa definirle oggi. Forse il richiamo a questi documenti professionali, operato con una norma di diritto positivo, rischia di essere eccessivamente evanescente. Il tutto per accedere a una discutibile, ma vigente, esenzione dalla responsabilità penale per colpa lieve. Niente di nuovo sotto il cielo, dunque! Rimane però il contrasto inasanabile tra il legislatore che esenta dalla responsabilità l’esercente la professione sanitaria che agisca con linee guida e buone pratiche e la giurisprudenza che opera dei distinguo pre-riforma Balduzzi sulla vincolatività delle linee guida, mentre tace sull’individuazione delle buone pratiche.
Corte di cassazione, sezione IV sentenza 23 settembre 2013, n. 39165 omissis RITENUTO IN FATTO 1. E. E. veniva ricoverata il 27 gennaio 2004 presso il presidio ospedaliero di X. per essere sottoposta a trattamento chirurgico di un’affezione cardiovascolare. Il 3 febbraio veniva sottoposta ad intervento chirurgico e il 5 febbraio, constatata la stabilizzazione del quadro postoperatorio, la E. veniva trasferita presso il reparto di cardiochirurgia. Alle 10,30 del 6 febbraio veniva trasferita nuovamente presso l’unità operativa di terapia intensiva cardiochirurgia e alle ore 8,08 del 7 febbraio ne veniva constatato il decesso. Decesso che - risultava accertato senza contestazione alcuna - era stato provocato da una ischemia del miocardio scaturita dalla trombosi completa del lume della vena safena autologa, che a sua volta era stata determinata dalla perdita ematica acuta causata dalla deconnessione del catetere venoso centrale giugulare che era stato applicato alla paziente. In conclusione, la perdita ematica coagendo con altri fattori aveva determinato la trombosi. 2. Tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di X. per rispondere del reato di omicidio colposo in danno della E., W. W. W, medico di guardia presso il reparto di cardiochirurgia, nonché K. K. K. e Z. Z., infermiere professionali, e J. J., infermiere generico. Il primo veniva mandato assolto mentre i secondi venivano giudicati responsabili e condannati alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, pena condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione alle spese in favore della costituita parte civile X. X. Di X.. Ad avviso del Tribunale il decesso era da ascriversi agli infermieri perché essi avevano omesso di controllare con la dovuta attenzione l’avvitamento del catetere alla rubinetteria, avevano omesso di fare il giro del capezzale della paziente per verificare che il catetere non si fosse deconnesso e non avevano avvisato il medico di guardia dell’accaduto, posto che questi (il W) aveva avuto conoscenza della deconnessione solo alle ore 7,45 in occasione della visita della paziente. Siffatte condotte colpose venivano ritenute etiologicamente incidenti sull’evento luttuoso poiché avevano determinato il prodursi della perdita ematica che aveva innescato la trombosi e quindi l’ischemia acuta del miocardio. 3. La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ribaltato il giudice di primo grado pronunciando l’assoluzione degli imputati ai sensi dell’articolo 530, co. 2 cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato. Dopo aver convenuto con il primo giudice sul fatto che la deconnessione del catetere venoso centrale giugulare era stato l’antecedente penalmente rilevante della morte della paziente, il Collegio distrettuale ha però escluso che il mancato avviso al medico di guardia avesse assunto una qualche efficienza causale, in considerazione del fatto che “lo stesso consulente del pubblico ministero non ha rilevato da parte del personale medico o paramedico condotte omissive nè condotte poste in essere intempestivamente...’’. Ciò posto, la Corte di Appello ha ritenuto non accertata la causa della deconnessione del catetere e quindi non rinvenibili profili di colpa nella condotta degli imputati. Da un canto ha giudicato atto medico l’innesto del catetere venoso (rimarcando che nella fattispecie esso era stato eseguito in un reparto diverso da quello dove prestavano servizio gli imputati), di talché non gravava sugli stessi l’onere della sua corretta applicazione. Dall’altro, pur avendo ritenuto gli odierni imputati tenuti a controllare il corretto funzionamento dell’apparecchio, il Collegio territoriale ha rilevato che il mancato accertamento della specifica causa del distacco (ha ricordato, al riguardo, che il consulente tecnico del pubblico ministero aveva definito il distacco come accidentale) rende impossibile affermare che esso fu dovuto allo scorretto avvitamento del catetere; da ciò ha tratto la conseguenza che non può ascriversi agli imputati di non essersi accorti di una circostanza di incerta verificazione (il cattivo avvitamento). La Corte di Appello ha poi preso in esame anche l’omessa vigilanza della paziente, evidenziando che ciò che davvero rileva è l’eventuale omessa assistenza infermieristica tra le 6,00 (orario dell’ultimo intervento infermieristico acclarato) e le 7,00 (epoca in cui si era manifestata la deconnessione del catetere venoso centrale giugulare in quanto se n’era avveduto un amico giunto in visita alla paziente) e pertanto “nel lasso temporale intercorso tra il distacco del catetere venoso ed i momenti in cui l’emorragia ebbe l’assumere un carattere di irreversibilità”. Ritenuto che la durata del sanguinamento seguito alla deconnessione era stata di circa 15-20 minuti, considerato che la paziente non era ad elevato indice di assistenza e che comunque risultava sottoposta a monitoraggio elettronico al fine di evidenziare eventuali modificazioni della frequenza cardiaca e della saturazione arteriosa di ossigeno, il Collegio territoriale è pervenuto alla conclusione che non può ritenersi connotata dagli estremi di colpa la condotta degli imputati che omisero il controllo de visu della paziente per il breve tempo, non potendosi qualificare come dovuta la condotta omessa né essendo questa esigibile in ragione delle modalità di organizzazione del reparto. 4. Ricorre per cassazione nell’interesse della parte civile Di X. X. X. il difensore di fiducia avv. Aleandro Equizi. 4.1. Con un primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stata acquisita e quindi valutata la relazione del consulente tecnico d’ufficio espletata nell‘ambito del giudizio civile che l’odierna parte civile aveva instaurato nei confronti dell’ASL di X., la cui acquisizione pure era stata richiesta. 4.2. Un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’articolo 590 cod. proc. pen. per non essere stati trasmessi alla Corte di Appello tutti gli atti del procedimento in particolare per non essere stato trasmesso il catetere venoso centrale giugulare la cui visione, ad avviso del ricorrente, avrebbe permesso al giudice di considerare e di valutare anche la principale prova della sussistenza del fatto contestato e della penale responsabilità degli appellanti. L’esponente sostiene anche che la decisione è manifestamente in contrasto con le risultanze istruttorie laddove afferma che il distacco sarebbe stato accidentale e non ne sarebbe stata individuata una specifica causa. Tuttavia tale affermazione, che risale al consulente del pubblico ministero, non starebbe a significare che la deconnessione fu dovuta al caso ma solo che non era stata voluta dagli imputati o provocata dalla vittima. Richiamando le dichiarazioni del teste Cecchini, così come utilizzate dalla sentenza di primo grado, si prospetta sia pure implicitamente il seguente percorso logico: poiché il catetere venoso centrale giugulare era de connesso all’altezza della rubinetteria esso non era stato correttamente avvitato. Quanto al fatto che la paziente non era ad elevato indice di assistenza bensì paziente che necessitava di un’assistenza sub-intensiva il ricorrente ravvisa una lettura incompleta, errata e fuorviante dei risultati probatori, atteso che il consulente tecnico del pubblico ministero ebbe a riferire che assistenza subintensiva sta a significare che si trattava di una paziente sicuramente da vigilare attentamente nei parametri vitali. Da ciò il ricorrente deriva il convincimento che il giudice di seconde cure sia incorso in travisamento del fatto. Il ricorrente non conviene neppure sul giudizio per il quale l’omesso avviso del medico di turno non avrebbe esplicato efficienza eziologica rispetto all’evento rinvenendo una intrinseca contraddizione nella motivazione posto che essa afferma che la perdita ematica ove immediatamente percepita e tamponata avrebbe con elevato grado di probabilità scongiurato l’exitus. 4.3. Un terzo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 43 cod. pen., lamenta il fatto che il giudizio di imprevedibilità dell’evento dannoso, ovvero della deconnessione del catetere a causa del mancato controllo del suo corretto avvitamento e la mancata tempestiva percezione della perdita ematica, non è stato compiuto utilizzando il criterio dell’agente modello e che anche il giudizio di imprevedibilità dell’evento risulta errato. 4.4. In data 27 febbraio 2013 sono stati depositati ‘motivi nuovi’; con essi si deduce violazione ed erronea applicazione delle norme penali e vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio della Corte di Appello contravviene ai valori del giusto processo, i quali presuppongono una valutazione diretta delle prove che nel caso è mancata, non essendo stata acquisita ed utilizzata la relazione tecnica redatta dai consulenti tecnici d’ufficio nel parallelo processo civile e non essendo stato trasmesso il catetere venoso per l’acquisizione agli atti. Si ribadisce poi che la perdita ematica aveva determinato una situazione di eccezionale emergenza che imponeva al personale infermieristico di informare senza ritardo il medico di guardia. Con un secondo motivo si ritorna sulla violazione dell’art. 43 cod. pen., prospettando anche vizio motivazionale, che si sarebbe concretizzato laddove la Corte di Appello è giunta a conclusioni diverse da quelle cui era pervenuto il giudice di primo grado, senza però aver previamente scardinato i singoli passaggi del nucleo giustificativo della prima decisione e senza aver analiticamente confutato gli elementi di prova posti a fondamento della decisione di primo grado. Si osserva altresì che agli imputati non è contestato semplicemente di aver omesso di fare il giro del capezzale della vittima ma piuttosto di aver tenuto una condotta contraria alle linee guida del reparto. Si insiste sul fatto che gli imputati hanno omesso di controllare il corretto avvitamento del catetere e del sistema di rubinetteria e la sua regolare chiusura. Non esistono ad avviso dell’esponente altri credibili spiegazioni razionali rispetto alla cattiva installazione del catetere e la diversa affermazione della corte secondo la quale non sarebbe stata assolutamente individuata una specifica causa del distacco non è sorretta da alcun elemento di prova né da massima di esperienza né da tesi scientifiche sicché risulta un affermazione manifestamente illogica. Infine richiamando l’intervenuta modifica del concetto di colpa mediche penalmente rilevante, operata dall’articolo 3, co. 1 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si rileva che nel caso concreto tale innovazione non ha alcun effetto in quanto la colpa degli imputati non è lieve ma grave e gli imputati hanno violato le linee guida del reparto tenendo un comportamento contrario non solo alle buone pratiche della comunità scientifica ma anche alle più elementari regole cautelari suggerite dalla comune esperienza. Si sostiene che le linee guida del reparto avrebbero dovuto essere assunte come specifica fonte dell’obbligo giuridico di sorveglianza, controllo ed impedimento ed altresì come parametro di riferimento per verificare la violazione della regola cautelare da parte degli imputati. Per contro la sentenza impugnata svilisce le linee guida a parametri di riferimento valevoli esclusivamente rispetto in relazione alla mancata percezione del cospicuo sanguinamento. 5. Con atto depositato il 4.6.2013 sono state presentate ‘note difensive’ nell’interesse degli imputati, con le quali si argomenta la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. Il ricorso è infondato. 6.1. Non sussiste la pretesa violazione di legge e l’asserito vizio motivazionale per non essere stata acquisita e quindi valutata la relazione del consulente tecnico d’ufficio espletata nell’ambito del giudizio civile che l’odierna parte civile aveva instaurato nei confronti dell’Asl di X.. Non può dubitarsi che la menzionata relazione - come ricordato dal ricorrente - sia documento, nell’accezione valevole ai sensi e agli effetti dell’art. 234 cod. proc. pen. Ma l’omessa acquisizione della medesima può avere rilievo in sede di legittimità unicamente in quanto il documento si appalesi come prova decisiva. Orbene, posto che valore decisivo può avere solo quella prova che può determinare una decisione più favorevole al ricorrente, va rimarcato come proprio quest’ultimo affermi che la relazione del c.t.u. confermava alcuni elementi “già comunque provati in atti”; inoltre, i passi della relazione riportati in ricorso non attengono ai dati valorizzati dal giudice per escludere la responsabilità degli imputati bensì alla esistenza di un nesso causale tra l’omesso controllo del catetere e quanto si determinò per effetto della deconnessione, ovvero un profilo del tutto pacifico. Quanto alle ulteriori affermazioni della consulenza tecnica di ufficio concernenti la non accurata gestione e controllo del catetere venoso centrale giugulare da parte del personale infermieristico cui spettava il compito di sorveglianza della paziente, esse non possono ritenersi contributo utilizzabile della consulenza medesima, non avendo contenuto tecnico ma sovrapponendosi al giudizio che compete al giudice all’esito della valutazione del complessivo materiale probatorio acquisito. Il motivo è quindi infondato. Lo è anche sotto il diverso profilo della lamentata violazione dei principi del giusto processo, per non aver la Corte territoriale effettuato una ‘valutazione diretta della prova’ (cfr. ‘motivi nuovi’). Il ricorrente ha evocato al riguardo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo. Orbene, secondo tale giurisprudenza “le modalità di applicazione dell’articolo 6 ai procedimenti davanti alle Corti d’Appello dipendono dalle particolari caratteristiche del procedimento in questione; si deve tener conto dell’insieme del procedimento nell’ordinamento giuridico interno e del ruolo delle Corti d’Appello in merito (vedi Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, § 39, Reports 19961). Se una Corte d’Appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell’innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove (vedi Popovici c. Moldavia, nn. 289/04 e 41194/04, § 68, 27 novembre 2007; Constantinescu c. Romania, n. 28871/95, § 55, CEDU 2000-VIII e Marcos Barrios c. Spagna, n. 17122/07, § 32, 21 settembre 2010)” (Cedu, Dan c. Moldavia, n. 8999/07, 5.7.2011). Deve però trattarsi delle prove sulle quali si fonda la pronuncia di condanna; nel caso esaminato nella causa Dan c. Moldavia, ad esempio, la Corte sovranazionale ha distinto tra prove principali e ‘prove indirette che non potevano condurre da sole alla condanna del ricorrente’ per ribadire che solo per le prime si poneva il tema del rispetto della regola della valutazione diretta delle prove. Calando tali principi nel caso che occupa appare evidente, da un canto, che il concetto di ‘valutazione diretta delle prove’ non è incompatibile con la disamina di una riproduzione fotografica dell’oggetto- prova; dall’altro, che la (mancata) diretta osservazione dell’apparecchio non assume alcun valore decisivo nella formazione del giudizio della Corte di Appello, che ha avuto modo di rendersi conto delle caratteristiche del medesimo sia attraverso il corredo fotografico disponibile in atti, sia attraverso la mediazione degli esperti che si sono dilungati sulle caratteristiche strutturali e funzionali del catetere venoso centrale giugulare, come evidenziato anche dagli allegati prodotti dal ricorrente medesimo. 6.2. A mente dell’art. 590 cod. proc. pen. “al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento”. La violazione della disposizione non è assistita da specifica sanzione di nullità; ciò non di meno la mancata trasmissione degli atti può configurare una nullità generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., ove si concretizzi una lesione dei diritti difensivi all’intervento nel processo d’appello, o ex art. 178 lett. b) cod. proc. pen., ove la lesione attenga ai diritti del p.m. di partecipare con piena cognizione al giudizio di appello. Ma siffatta concreta lesione dei diritti processuali delle parti deve essere positivamente provata dalla parte che la invoca (da ultimo, Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011 - dep. 17/10/2011, Bianchi e altri, Rv. 250490). Nel caso che occupa il ricorrente si è limitato ad affermare che la disponibilità dell’oggetto avrebbe consentito al giudice di affermare quale era stata la causa della deconnessione. 6.3. Le scansioni fondamentali del giudizio formulato dalla Corte di Appello possono essere così riassunte: - l’accertamento processuale non ha permesso di identificare con certezza la causa della deconnessione del catetere, all’interno di un ventaglio di alternative che si riduce all’erroneo impianto dell’apparecchio da parte dei medici che ebbero in cura la E. prima che questa giungesse nel reparto di cardio-chirurgia ed il distacco ‘accidentale’; - non sono ravvisabili profili di colpa rispetto ad alcuno degli obblighi gravanti sul personale infermieristico, tra i quali non si annovera il controllo del corretto innesto del catetere venoso centrale giugulare, perché atto medico: a) non rispetto all’obbligo di controllare il funzionamento dell’apparecchio, perché la mancata individuazione della causa del distacco non permette di affermare che quello non funzionasse correttamente; b) non rispetto all’obbligo di vigilanza della paziente, perché in relazione alle caratteristiche della medesima essa risultava adeguatamente vigilata, perché non poteva comunque identificarsi un obbligo di vigilanza a frequenza così ridotta da rendere inosservante un controllo eseguito con intervalli temporali più ampi; perché non era esigibile un controllo continuativo; c) non rispetto all’obbligo di dare immediato avviso della perdita ematica al medico del reparto per la assenza di rilevanza causale della sua violazione. 6.4. A fronte di ciò il ricorso critica la valutazione della prova operata dalla Corte di Appello, assumendo che il catetere era stato avvitato in modo non corretto. Tanto sulla base di una diversa lettura dei materiali di prova; ovverosia la deposizione resa dal teste Cecchini, che aveva riferito di un catetere staccato dalla rubinetteria, e le osservazioni degli esperti intervenuti nel processo. Per tale decisivo profilo del ricorso è opportuno rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con “atti del processo”, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Nulla di tutto ciò è nella prospettazione del ricorrente; il quale neppure lamenta un travisamento della prova, rappresentando piuttosto di non concordare con il significato attribuito ad essa dal Collegio distrettuale. La motivazione della Corte di Appello sul punto non appare manifestamente illogica o contraddittoria. In effetti, il giudizio conclusivo è per l’impossibilità di ascrivere agli infermieri una negligenza o una imperizia nel controllo del catetere perché non accertato se lo stesso era stato avvitato in modo non corretto o comunque in un modo che rendesse percepibile al personale infermieristico l’anomalo funzionamento e la perdita ematica. Si tratta di una motivazione che sfugge al sindacato di questa Corte e che non pare in aperta contraddizione con i materiali di prova, i quali delineano una ricostruzione ipotetica non preclusiva di diverse opzioni parimenti ragionevoli. 6.5. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne il giudizio formulato dalla Corte di Appello quanto alla prevedibilità della deconnessione, per quanto ‘accidentale’, del catetere, in rapporto all’obbligo di vigilanza sulla paziente. In effetti la Corte di Appello si è interrogata sulla prevedibilità di una eventuale deconnessione, alla ricerca di una regola di condotta che imponesse il controllo diretto e continuativo del catetere venoso centrale giugulare in un arco temporale significativo perché idoneo a rendere salvifico l’eventuale intervento degli infermieri. La risposta che si è data il Collegio distrettuale appare non manifestamente illogica, perché perviene ad escludere tale prevedibilità sulla scorta della qualificazione della paziente come necessitante una ‘assistenza sub-intensiva’ e non già come paziente ‘ad elevato indice di assistenza’, ma soprattutto sulla base del fatto che la E. “risultava comunque sottoposta a monitoraggio elettronico al fine di evidenziarne eventuali modificazioni della frequenza cardiaca e della saturazione arteriosa di ossigeno e permettere i necessari conseguenti interventi immediati...”. Il ricorrente censura le implicazioni che il Collegio territoriale ha ritenuto di poter individuare nella evocazione del concetto di ‘assistenza subintensiva’; una volta ancora, però, non è ravvisabile né travisamento della prova (leggasi la deposizione del c.t. del P.M., riportata in ricorso) né manifesta illogicità. Quanto al rilievo accordato al monitoraggio della paziente, anche questo passo della decisione è stato contestato dal ricorrente, il quale però non è giunto ad affermare e a dare dimostrazione che la Corte territoriale ha assunto un dato non vero, rilevando piuttosto che “la circostanza non è affatto certo (sic!)...”. 6.6. Quanto alla valenza delle ‘linee guida’, evocate dal ricorrente quale “specifica fonte dell’obbligo giuridico di sorveglianza/controllo/impedimento violato dagli imputati”, va in primo luogo rimarcato che la locuzione risulta utilizzata in maniera invero ingiustificata. Nella specie, per stessa ammissione del ricorrente, si tratta di un documento sequestrato presso il nosocomio di X., di paternità e provenienza non enunciata, la cui funzione sembra essere quella di rammentare al personale infermieristico la necessità di operare un frequente controllo notturno dei pazienti, con particolare attenzione ai malati gravi, agli operati in prima e seconda giornata. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che nell’applicazione dell’art. 3 d.l. n. 128/2012, con riferimento alle linee guida, è necessario “valutare le caratteristiche del soggetto o della comunità che le ha prodotte, la sua veste istituzionale, il grado di indipendenza da interessi economici condizionanti. Rilevano altresì il metodo dal quale la guida è scaturita, nonché l’ampiezza e la qualità del consenso che si è formato attorno alla direttiva”. Ciò in quanto le linee guida presentano “varietà delle fonti, diverso grado di affidabilità, diverse finalità specifiche, metodologie variegate, vario grado di tempestivo adeguamento al divenire del sapere scientifico. Alcuni documenti provengono da società scientifiche, altri da gruppi di esperti, altri ancora da organismi ed istituzioni pubblici, da organizzazioni sanitarie di vario genere. La diversità dei soggetti e delle metodiche influenza anche l’impostazione delle direttive: alcune hanno un approccio più speculativo, altre sono maggiormente orientate a ricercare un punto di equilibrio tra efficienza e sostenibilità; altre ancora sono espressione di diverse scuole di pensiero che si confrontano e propongono strategie diagnostiche e terapeutiche differenti. Tali diversità rendono subito chiaro che, come si è accennato, per il terapeuta come per il giudice, le linee guida non costituiscono uno strumento di precostituita, ontologica affidabilità” (Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013 - dep. 09/04/2013, Cantore, Rv. 255105). Ancor più a monte, prima ancora del giudizio di affidabilità, va però rimarcata la necessità di definire il tipo ‘linee guida’, al fine di evitare che si propongano come tali documenti di tutt’altro genere: memorandum destinati ad un ristretto numero di soggetti, indicazioni a fini didattici, programmi operativi in fase di ideazione o di sperimentazione e così seguitando. Il meno che possa dirsi, in questa sede, è che il ricorrente non ha dato dimostrazione alcuna che trattasi di ‘linee guida’. Peraltro, è infondata anche la pretesa di considerare le linee guida fonti di regole cautelari la cui inosservanza può, di per sé, fondare un addebito per colpa. Questa Corte ha precisato che “in tema di responsabilità medica, le linee guida - provenienti da fonti autorevoli, conformi alle regole della miglior scienza medica e non ispirate ad esclusiva logica di economicità - possono svolgere un ruolo importante quale atto di indirizzo per il medico; esse, tuttavia, avuto riguardo all’esercizio dell’attività medica che sfugge a regole rigorose e predeterminate, non possono assurgere al rango di fonti di regole cautelari codificate, rientranti nel paradigma dell’art. 43 cod. pen. (leggi, regolamenti, ordini o discipline), non essendo né tassative né vincolanti e, comunque, non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la migliore soluzione per il paziente. D’altro canto, le linee guida, pur rappresentando un utile parametro nell’accertamento dei profili di colpa riconducibili alla condotta del medico, non eliminano la discrezionalità giudiziale insita nel giudizio di colpa; il giudice resta, infatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigano una condotta diversa da quella prescritta dalle stesse linee guida. Pertanto, qualora il medico non rispetti le linee guida il giudice deve accertare, anche con l’ausilio di consulenza preordinata a verificare eventuali peculiarità del caso concreto, se tale inosservanza sia stata determinante nella causazione dell’evento lesivo o se questo, avuto riguardo alla complessiva condizione del paziente, fosse, comunque, inevitabile e, pertanto, ascrivibile al caso fortuito” (Sez. 4, n. 35922 del 11/07/2012 - dep. 19/09/2012, p.c. in proc. Ingrassia, Rv. 254618). 6.7. Per ciò che concerne il giudizio espresso dalla Corte di Appello in ordine alla irrilevanza causale dell’omesso tempestivo avviso al personale medico (che ha ritenuto accertato), il ricorrente ne segnala la contraddittorietà per la presenza, in motivazione, dell’affermazione secondo la quale la perdita ematica “qualora immediatamente percepita e tamponata avrebbe, con elevato grado di probabilità scongiurato l’exitus della E.”. Si tratta di un’affermazione infondata, posto che quest’ultima asserzione fa riferimento alla valenza impeditiva dell’intervento eseguito quando le condizioni di salute della paziente non fossero state già compromesse in modo irreversibile (e la Corte distrettuale rimarca più volte che ciò accadde al più in venti minuti dall’inizio della perdita ematica); ma per il Collegio territoriale non è stato possibile accertare il momento in cui si ebbe tale irreversibilità, di talché non è possibile neppure affermare che il comportamento alternativo lecito sarebbe stato in grado di evitare l’evento luttuoso. 6.8. Tanto ritenuto, va aggiunto che il Collegio territoriale, dopo aver affermato che “non può ritenersi connotata dagli estremi della colpa la condotta degli imputati ... non potendosi la condotta positiva omessa qualificarsi dovuta”, ha anche giudicato non esigibile la condotta doverosa “in ragione della acclarata organizzazione del reparto”. Pertanto il giudice di secondo grado ha comunque ritenuto non rimproverabile agli imputati l’omissione di un controllo scandito da frequenze temporali più ravvicinate, perché concretamente non attuabile e per cause non disponibili agli imputati medesimi. Questo specifico profilo dell’ascrizione colposa, che si è manifestato nella sua centralità nella scelta della formula assolutoria (“il fatto non costituisce reato”) non è stato minimamente considerato dal ricorrente e pertanto rimane incontestato il giudizio espresso al riguardo dalla Corte di Appello. 7. Segue al rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/6/2013. Depositato in Cancelleria 23 set. 2013
"A me, l'immagine che viene è quella dell'infermiere,dell'infermiera in un ospedale: guarisce le ferite ad una ad una, ma con le sue mani.Dio si coinvolge, si immischia nelle nostre miserie, si avvicina alle nostre piaghe e le guarisce con le sue mani, e per avere mani si è fatto uomo. È un lavoro di Gesù, personale. Un uomo ha fatto il peccato, un uomo viene a guarirlo. Vicinanza. Dio non ci salva soltanto per un decreto, una legge; ci salva con tenerezza, ci salva con carezze, ci salva con la sua vita, per noi”.
Papa Francesco, all'omelia in Santa Marta il 22 ottobre 2013
Il Nursind sul DDL di stabilità. In nome della “stabilità” si estendono il blocco delle retribuzioni pubbliche e i limiti al turn over del personale. Ci dovremmo sentire in colpa perché siamo dipendenti pubblici e garantiamo un pubblico servizio?
Siamo gli infermieri che tutti i giorni garantiscono l’apertura dei servizi sanitari ai cittadini; spesso siamo i primi professionisti ad accogliergli nelle strutture del SSN, lottiamo a fianco di essi per vincere le battaglie contro le malattie e le disabilità; tuttavia non sappiamo quanto resisteremo: perché ogni persona combatte la sua battaglia mentre a noi, infermieri, è chiesto di combatterle tutte senza adeguati riconoscimenti e idonei organici. Pur comprendendo la gravità della crisi economica che affligge il Paese non possiamo non far notare ai cittadini e alla classe politica che gli infermieri italiani lavorano con stipendi tra i più bassi di Europa, sono una preziosa “risorsa” umana e professionale che sta invecchiando e che si usura, con responsabilità professionali sempre più crescenti. “Da questo Governo e da questo Parlamento (dove gli ex sindacalisti abbondano) penso – afferma Andrea Bottega segretario nazionale Nursind – ci si aspettava un cambio di rotta che andasse nella direzione della normalizzazione delle dinamiche contrattuali ed occupazionali. La legge di stabilità, invece, introduce un taglio indiretto alla possibilità di erogare assistenza di qualità in quanto si risparmia sulla sostituzione del personale cessato e un taglio diretto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti che sono ferme al 2009 e lo rimarranno fino a tutto il 2017.” In questo senso non si può non criticare quanto dichiarato ieri dal primo Ministro nella trasmissione “Otto e Mezzo”: “è una manovra neutra: né tagli né aumento di tasse”, “compito dei sindacati è firmare i contratti (!)”. Questa sarebbe neutralità che, di fatto, rende inutile la contrattazione e il ruolo dei sindacati e deprime chi lavora nei servizi pubblici. “Dovrei sentirmi in colpa perché si pensa che come dipendente pubblico ho il posto sicuro mentre nel privato si perde il lavoro? Per me non è così; – continua il segretario nazionale Nursind – se chiudessero gli ospedali o se le cure fossero solo a pagamento chi si prenderebbe cura di chi ha bisogno e non ha i soldi per pagarsi l’assistenza? Sembra che essere dipendente pubblico significhi appartenere a una casta: ricordiamo allora che un infermiere guadagna 1.600 euro al mese lavorando in turno le notti e le domeniche. Eppure è proprio questa l’equazione che i recenti governi hanno assunto a postulato delle proprie politiche, veicolando un simile messaggio alla popolazione e distogliendo l’attenzione dai costi degli enti inutili, mettendo tutti i servizi allo stesso livello d’importanza, non toccando i privilegi della politica e dei servizi a loro vicini, legittimando ogni intervento legislativo contro chi quotidianamente garantisce i servizi essenziali ai cittadini con una dinamica retributiva e occupazionale in forte calo (- 4,8% tra il 2011 e il 2012; fonte Aran: Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici, giugno 2013).” Si vuole risolvere il problema della disoccupazione giovanile e intanto aumentano gli infermieri disoccupati e precari a fronte di un notevole invecchiamento della categoria occupata nel SSN (l’età media è di 47 anni), si vogliono servizi sempre più efficienti e personale sempre più competente ma si bloccano le progressioni economiche (che poi si tratta di poco più di 50 euro lordi al mese) e si tagliano i fondi contrattuali, si chiedono servizi sicuri e di qualità ma si limitano le risorse. Chi o cosa motiverà gli operatori della salute a garantire i servizi? Il Governo dice: scongiurato l’aumento dei ticket per un importo di 2 miliardi di euro; nessun taglio alla spesa farmaceutica o ai LEA. Ricordiamo che i soldi per sostenere il bilancio dello Stato vanno presi dove ci sono (il 10% della popolazione detiene quasi la metà della ricchezza del Paese), che la spesa sanitaria italiana è tra le più basse d’Europa (quasi il 24% in meno rispetto alla media dei principali Paesi UE) e che a garantire la qualità delle cure e dell’assistenza sono i professionisti che lavorano, almeno per valore alla pari dei mezzi (farmaci e macchinari) che usano. Nursind è portavoce di questo disagio che la categoria vive assieme a tutte quelle figure che garantiscono i servizi sanitari pubblici e chiede ai parlamentari che hanno ricoperto ruoli importanti nella dirigenza sindacale di prendere una netta posizione in difesa dei dipendenti pubblici dato che anche la base sindacalizzata ha contribuito alla loro “fortuna” politica. Non dichiareremo lo sciopero perché non ce lo possiamo permettere economicamente e perché, di fatto, lavoriamo già al limite dei contingenti minimi per garantire i servizi essenziali ai cittadini i quali, come noi, sono già provati dalla profonda crisi. Siamo consapevoli che sarà anche quasi impossibile che il blocco economico venga stralciato dalla norma ma non mancheremo di far sentire la nostra voce nelle manifestazioni, nei luoghi di lavoro e alle prossime elezioni!
Corte di Cassazione - Civile (Idoneità del lavoratore: certificazione del medico competente e valutazioni del CTU)
Il fatto
Un lavoratore, licenziato a seguito di parere di inidoneità fisica espresso dal medico competente, ha adito il giudice del lavoro ottenendo il riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento sia in primo che secondo grado, sul presupposto della mancanza del carattere di decisività della valutazione del medico competente e alla luce della successiva valutazione di idoneità effettuata dal CTU.
Profili giuridici
I giudici della Cassazione hanno ribadito l’orientamento della Corte costituzionale secondo il quale la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito. Inoltre, nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, si deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, poiché le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti dagli stessi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice.
E' scontro su interpretazione legge di stabilità (ANSA) - ROMA, 21 OTT - Nessun taglio alla Sanità, poiché la spesa che riguarda il Fondo sanitario nazionale ''rimane inalterata''. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ribadisce che nella legge di Stabilità non sono previsti tagli al settore ma nella Relazione Tecnica emerge una 'decurtazione' di 1,1 mld nel 2015-2016 al finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, legato però alla generale stretta sul pubblico impiego. I sindacati attaccano: ''il taglio c'è'' e rappresenta un ''ulteriore schiaffo a medici e cittadini''.
E' dunque scontro sull'interpretazione degli articoli della manovra. Non si tratta, ha detto Lorenzin a margine della presentazione del Canale ANSA Salute & Benessere Bambini, di ''tagli previsti dalla legge di stabilità, ma si tratta del blocco del turnover che riguarda tutta la pubblica amministrazione''. Il taglio, ha spiegato, è dunque relativo al blocco del turnover della P.A. e quindi ''anche del comparto sanitario, da cui c'è un recupero di risorse; però ciò non può essere contabilizzato sul fondo sanitario nazionale che è un'altra partita''. Quindi, ha precisato Lorenzin, "le cifre rimangono quelle previste dalla legge di stabilità, così come in precedenza stabilite". Ovviamente, ha proseguito, "nel blocco del turnover è stato conteggiato il recupero di alcune risorse per la proroga del blocco, ma non riguarda il fondo sanitario e quindi non riguarda i beni e servizi, la spesa farmaceutica, le malattie o i livelli essenziali di assistenza". Ciò vuol dire, come spiegano dal Ministero, che il Fondo sanitario per il 2014 sale a 109,901 miliardi (rispetto ai 107,9 previsti dalla precedente legge di stabilità del governo Monti) e sono inclusi i 2 miliardi che scongiureranno la misura di nuovi ticket dal primo gennaio 2014. Non si tratta dunque di tagli, si sottolinea, bensì di ''risparmi'' che deriveranno dai mancati aumenti salariali di tutto il Pubblico impiego incluso, ovviamente, il settore della Sanità (che contribuirà con una ridotta spesa per il personale pari a 1.150 miliardi nel biennio 2015-16).
Opposta è però l'interpretazione dei sindacati: la riduzione del finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale ''c'è e vale 1,1 miliardi di euro (540 milioni nel 2015, 610 dal 2016). E' contenuta nel comma 21 dell'art.11 della Legge di stabilità'', affermano Fp-Cgil e Fp-Cgil Medici, secondo cui si tratta di ''uno schiaffo per medici, operatori e cittadini'' e di un ''accanimento''. Parla di un ''nuovo attacco al Servizio sanitario nazionale'', attraverso i tagli al personale, il sindacato dei medici dirigenti Anaao. Ed ancora: ''Non li hanno considerati tagli alla sanità ma tagli al personale, la sostanza però non cambia: meno medici e infermieri per il servizio sanitario'', incalza l'associazione sindacale dei medici dirigenti Cimo-Asmd, mentre il sindacato degli infermieri (Nursind) avverte: ''Lavoriamo già in costante carenza di personale e di questo passo andrà sempre peggio, mettendo a rischio qualità del servizio e sicurezza dei cittadini".
Ancora una volta, è invece il commento dei deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Affari Sociali, ''il Paese deve fare i conti con un governo che mente ai suoi cittadini e con un ministro, quello della Salute, che solo alcuni giorni fa scriveva 'E' la prima volta in 10 anni che non ci sono tagli alla sanità, abbiamo messo in sicurezza la salute degli italiani per i prossimi anni".(ANSA).
Con la firma del Contratto Collettivo Nazionale Quadro la nuova Confederazione Generale Unitaria e il Nursind, federazione rappresentativa nel comparto sanità, acquisiscono formalmente le prerogative sindacali e si propongono come interlocutori forti e autorevoli nella rappresentanza dei lavoratori pubblici. Un risultato che premia la capacità di unire le rappresentanze sindacali dei lavoratori portando a superare a livello confederale la soglia della rappresentatività in ben 6 comparti a copertura dell’85% del pubblico impiego. Novità assoluta in questa rilevazione è la rappresentativitàdi Nursind, unico sindacato italiano di soli infermieri
Nella foto: Massimo Blasi (Cisal), Gennaro Di Meglio (CGU), Andrea Bottega (Nursind)
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PORDENONE. Si sono presentati in 560, ma solo tre hanno superato la preselezione e, ironia della sorte, ora potrebbero anche essere bocciati all’esame vero e proprio. La vicenda, “tutta italiana” tuona Gianluca Altavilla, segretario del Nursind, è quella avvenuta al bando di selezione per infermieri professionali pubblicato dal Cro di Aviano, che dovrebbe avere valenza di area vasta e quindi stilare una graduatoria da cui potranno attingere anche l’azienda ospedaliera e quella sanitaria. Una graduatoria che però rischia di essere inesistente.
La fase di preselezione il Cro l’ha affidata a una agenzia di Milano – al bando avevano partecipato circa 1.400 candidati – che si è occupata di stilare i test. «Ma si può chiedere “Cos’è l’oscurantismo” a persone laureate in scienze infermieristiche, con master? Nel momento in cui in provincia mancano almeno una sessantina di infermieri rischiamo di averne, se va bene, solamente tre da per rimpinguare l’organico. A voler pensar male vien da chiedersi se non sia stato fatto apposta».
Cultura generale, logica, poche domande invece, secondo il sindacato, su quelle che sono le situazioni cliniche più frequenti nella professione. «Purtroppo nel bando c’è scritto che il Cro non si prendeva alcuna responsabilità nei confronti dell’operato dell’agenzia – evidenzia Altavilla -. Per quel che ci riguarda siamo pronti a ogni azione di tutela, anche legale. Il ricorso, se sarà possibile, sarà gratis per gli aderenti perché non si può chiedere a infermieri disoccupati, che magari arrivano da lontano e hanno già sostenuto spese, di spendere ancora. Mi auguro solo che l’assessore Telesca contatti solleciti la dirigenza del Cro per fare chiarezza».
In casa Cro in realtà l’operazione di verifica è già partita. «Stiamo esaminando il caso che è sicuramente sorprendente – sottolinea il direttore generale Piero Cappelletti -. Avendo però ricevuto solo segnalazioni generiche dovremo vedere tutti i quesiti e questo richiede tempo. Annullare la selezione? Valuteremo».
LEGGE STABILITA’ : DI MEGLIO (CGU CISAL), MOBILITA’ DEI LAVORATORI PUBBLICI
“L'ennesimo intervento sul pubblico impiego contenuto nella legge di stabilità del Governo Letta conferma la volontà punitiva anche di questo Governo nei confronti dei lavoratori pubblici, indicati e trattati come capro espiatorio. Il protrarsi del blocco dei rinnovi contrattuali, oltre ad avere un pesante effetto sulle famiglie dei lavoratori, sta seriamente pregiudicando anche il loro futuro poiché impatta pesantemente anche sul loro futuro trattamento pensionistico che peraltro non è supportato neanche dalla previdenza complementare che è partita con grande ritardo e comunque è penalizzante nei confronti di quella dei lavoratori privati. A questo ennesimo pesante e grave attacco risponderemo con decisione e quindi con la mobilitazione dei lavoratori pubblici e l'avvio di iniziative di protesta e lotta.”
Lo ha dichiarato Gennaro Di Meglio, Segretario Generale CGU CISAL
di Annalisa Silvestro Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi
La recente pubblicazione del Rapporto CEIS - CREA Sanità, curato dal prof. Federico Spandonaro, ha scatenato nel mondo infermieristico reazioni di stupore e di dissenso, che si sono espresse in particolare sulle pagine di facebook. L’elemento contestato è stata la stima di un esubero, sull'intero territorio nazionale, di 18.800 medici e di 28.800 infermieri calcolato sul totale dei posti letto ospedalieri. Al di là della percezione comune sull'inattendibilità dei dati, è parso opportuno far subentrare alla reazione emotiva una valutazione tecnica e professionale dei risultati presentati. Profilo tecnico Nella stima dei presunti esuberi di infermieri e medici negli ospedali pubblici (nel Rapporto vengono considerate le sole aziende ospedaliere e gli ospedali gestiti direttamente dalle Asl), viene fatto ricorso a due indicatori: · il numero di infermieri per posto letto; · Il numero di medici per infermiere. Per i due indicatori viene proposta, come standard di riferimento, la media dei valori più bassi registrati per ciascun indicatore nelle diverse Regioni. Le Regioni utilizzate per costruire l'indicatore sono: · indicatore infermieri per posto letto: media dei valori di Emilia-Romagna e Molise (1,32); · indicatore medici per infermiere: media dei valori registrati in Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (0,37). Applicando tali standard, gli estensori del Rapporto hanno proceduto al calcolo del numero di infermieri e di medici ritenuto ottimale per le diverse Regioni e, per differenza con le risorse effettive, hanno poi proceduto alla stima degli esuberi. In tal modo è emerso l'esubero di 18.800 medici e di 28.800 infermieri. Con il supporto di esperti statistici, riteniamo di poter affermare che: · è arbitrario assumere meccanicamente, come standard, i valori più bassi registrati dagli indicatori, perché tali valori potrebbero rappresentare situazioni caratterizzate da carenze e inadeguatezze dei servizi erogati, invece che condizioni di efficienza da proporre come modello; · non è appropriato scegliere alcune Regioni per il primo indicatore ed altre Regioni per il secondo perché, così facendo, i due indicatori utilizzati vengono considerati indipendenti. Così non è. · maggiore attendibilità avrebbe avuto il considerare combinazioni dei due indicatori e proporre come standard - in astratto - quella ritenuta migliore tra quelle osservate nelle Regioni; · la stima dei possibili esuberi, potrebbe differire anche notevolmente da quella presentata nel Rapporto, se si adottasse come standard per l’indicatore "medico per infermieri" la media dei valori registrati nelle Regioni utilizzate per la definizione dello standard relativo all’indicatore infermieri per posto letto (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia); · così facendo, gli esuberi di infermieri si ridurrebbero da 28.000 a circa 1.400. Profilo professionale · Il criterio del posto letto utilizzato nel Rapporto è retrodatato, e semplificatorio della complessità clinico-assistenziale; · il criterio del posto letto non è adeguato per una valutazione sulla congruenza o meno del numero di medici e infermieri perché non tiene conto delle molteplici e numerose attività che sono effettuate in un ospedale a prescindere dai posto letto; · l'indice di turnover per posto letto, la degenza media, il tasso di occupazione - che in molti reparti, e non solo di medicina, supera il 100% - è di maggiore pertinenza per valutare il carico di lavoro degli infermieri e, quindi, il loro numero; · il rapporto numerico esistente tra medici e infermieri è criterio fortemente discutibile per effettuare valutazioni di efficienza; · il rapporto tra medici e infermieri poteva, forse, essere un criterio sostenibile ante 2009, quando l'infermiere era giuridicamente l'esecutore delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche... · nel 2013 non più. In conclusione, è bene fare attenzione alle strumentalizzazioni, di qualunque genere e di ogni provenienza. Sappiamo tutti molto bene qual è la situazione economica del nostro Paese. Sappiamo anche, però, quali appetiti economici "girano intorno" alla sanità e quale valore rappresenta, per l'intera collettività nazionale, quel grande patrimonio valoriale, scientifico e professionale che è il SSN. Se c'è da intervenire sull'organizzazione del lavoro, sui modelli gestionali e contrattuali per far continuare a vivere il SSN, ci siamo. Siamo pronti a riflettere, a collaborare, a dare il nostro contributo con rigore scientifico e professionale. Ma nella chiarezza e trasparenza, nel rigore scientifico e metodologico e nella certezza dei dati
La solidarietà si paga. In giorni di lavoro in più alla scrivania o in fabbrica. L’ultimo regalo della riforma Fornero è indirizzato a donatori di sangue, di midollo, ma anche (forse), a mamme che usufruiscono dei permessi maternità e ai familiari o congiunti che assistono i disabili (legge 104). Ad un anno dall’applicazione dell’ennesima riforma delle pensioni, si scopre che i giorni di assenza dal lavoro per donare sangue o midollo, vanno recuperati per raggiungere il tetto di giornate lavorative necessarie al pensionamento. Il tam tam allarmistico è partito nei giorni scorsi sui social network. Ed è stato un caso inciampare nelle nuove norme introdotte dalla legge. Chiedendo i conteggi per andare a riposo, alcuni donatori si sono sentiti rispondere: i giorni di permesso (retribuito al 100%) per donare il sangue (massimo 4 all’anno per gli uomini, 2 per le donne), non sono validi per maturare il diritto pensionistico. Insomma, sono andati a sbattere contro gli effetti perversi della riforma i lavoratori più anziani. Ovvero chi ha quasi raggiunto l’età pensionabile (anche con le nuove norme), e che, contando anche sulle giornate di permesso, in teoria avrebbe avuto il diritto a mettersi a riposo. Invece no: per non incappare nell’eventuale penalizzazione (che può arrivare fino a una decurtazione del 2% dell’assegno pensionistico), bisogna fare i conti sulle giornate richieste e continuare a restare in servizio fino a quando non saranno stati “recuperati” i giorni di permesso goduti. In Parlamento - dove c’è una piccola pattuglia di parlamentari donatori - la mina a scoppio ritardato è arrivata solo da 48 ore e c’è già chi chiede al ministro dell’Economia e a quello della Salute (così come al collega del Welfare), di correre ai ripari per evitare che un atto di generosità vada a penalizzare quell’esercito di italiani (sono circa 1 milione e 600mila), che ogni anno consentono trapianti, operazioni, interventi salva vita. Il paradosso, stando ai dati di una ricerca Censis del 2012, è che gli italiani hanno un cuore generoso e la percentuale di cittadini che vanno a fanno periodicamente la fila per donare il sangue è addirittura in crescita negli ultimi anni. Tendenza che nell’immediato consente di fare fronte alle richieste di ospedali e cliniche. Certo - stando alle indagini Fidas sulle motivazioni che spingono a donare - anche se venisse confermata la penalizzazione pensionistica, la spinta che porta a farsi prelevare il sangue non è quella di usufruire del permesso lavorativo (solo lo 0,81 ha indicato questa facoltà come motivazione). Al ministero della Salute, il gabinetto del ministro Beatrice Lorenzin, è già al lavoro per di rimediare al caos creato dall’ex ministro del Lavoro. Sensibilizzato dalle associazioni dei donatori, si sta cercando di tamponare la falla anche perché senza il sangue dei donatori sporadici sarebbe quasi impossibile garantire l’approvvigionamento nazionale, dovendo pietire da altri Stati i quantitativi necessari. Non si tratta neppure di un gran risparmio per le casse dell’Inps scomputare le giornate dei donatori. Stando al bilancio 2012 le giornate lavorative (e i contributi figurativi) dei donatori costano circa 79 milioni. Che su un bilancio di spesa previdenziale e assistenziale di oltre 261 miliardi è una percentuale infinitesimale. Basti considerare che il mancato invio dei Cud ai pensionati quest’anno ha fatto risparmiare all’Istituto ben 50 milioni (tra carta, allestimento e spese postali). Il problema, semmai, è la più estesa interpretazione della norma. Se, ai fini del conteggio previdenziali, varranno (dopo il 2017), soltanto le giornate effettivamente lavorate (e non i periodi di accredito figurativo dei contributi), potrebbero incappare nella penalizzazione anche le lavoratrici che usufruiscono dei permessi maternità, gli studenti lavoratori che chiedono i giorni di permesso per sostenere gli esami, ma anche i militari in ferma breve. Così come i dipendenti che - avendo un congiunto riconosciuto invalido (legge 104) - usufruiscono dei permessi mensili per assisterlo. All’Inps non sanno se interpretare in modo estensivo la norma capestro ideate per i donatori di sangue, oppure se attendere che Lorenzin, Giovannini e Saccomanni, si pronuncino. E infatti nei mesi scorsi l’Istituto ha chiesto ai dicasteri competenti come comportarsi per l’accredito dei contributi e il conteggio delle giornate. L’Inps attende una risposta, e milioni di italiani di sapere se dovranno lavorare ancora qualche mese in più per compensare le giornate passate nei centri per donare il sangue. Proprio un bel regalo. Degno di Dracula.
Pubblicata la determinazione 17 luglio 2013 con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua stabilisce tutte le regole che riguardano esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione. La determina, oltre a costituire un riassunto sui criteri stabiliti dalla Commissione negli anni precedenti rispetto alle tematiche citate, introduce alcune novità che potete leggere nella sintesi che segue o in versione integrale scaricando il file pdf allegato a fondo pagina.
Sintesi
Esoneri I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base (es. corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo Ecm. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese 2. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali. Sono confermati gli esoneri anche per i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito in precedenza dalla stessa Commissione con determina del 20 giugno 2012 per gli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna.
Esenzioni Le esenzioni dall’obbligo formativo ECM sono quantificate nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni. Oltre alle consuete esenzioni già conosciute (congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle armi o servizio volontariato,) sono state ricomprese le seguenti situazioni come disciplinate dai CCNL delle categorie di appartenenza: - aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari; - permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie; - assenza per malattia; - aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale; - aspettativa per cariche pubbliche elettive - aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali. I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.
Tutoraggio individuale Sono confermati 4 crediti Ecm per mese ogni mese di tutoraggio ai tutor che svolgono sia formazione pre e post laurea prevista dalla legge e sia attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea sempre previsti dalla legge. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni citate nella stessa determina. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito. I crediti sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell'ambito di specifici PFA, solo se le attività svolte sono inquadrate nel programma formativo del professionista interessato.
Crediti per formazione all’estero I professionisti sanitari che frequentano all’estero corsi di formazione postbase (es. dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento) propri della categoria di appartenenza, e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo Ecm per l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. Inoltre, ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero (ovvero formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell’Ue, in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada) sono riconosciuti crediti Ecm nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero.Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.
Liberi professionisti: crediti individuali per autoapprendimento Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per: a) attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati; b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).
Riduzione dell’obbligo formativo triennale E’ confermato in 150 crediti il debito formativo per il triennio 2011/2013 con la possibilità di portare in riduzione di tale debito fino a 45 crediti con il seguente criterio:. - riduzione di 15 crediti se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010; - riduzione di 30 crediti se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010; - riduzione di 45 crediti se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010. L’obbligo formativo annuale è confermato in 50 crediti/anno al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni ed esoneri.
Modalità di registrazione nella banca dati Co.GeA.P.S. L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti Ecm acquisiti tramite i criteri sopra individuati, previa presentazione da parte del professionista sanitario della relativa documentazione (attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell’attività professionale, attestazione di svolgimento dell’attività di tutoraggio rilasciata dall’ente per il quale si è esercitata l’attività di tutoraggio, etc.). L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di appartenenza provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di Ecme alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti Ecm eventualmente acquisiti tramite i citati istituti. All’atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono assegnati alle attività formative di cui alla citata determina gli obiettivi formativi corrispondenti alla/e attività svolta/e.
Registrazione di crediti 2008/2013 non registrati nel database del Cogeaps I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo 2008/2013 non ancora presenti in tale banca dati, presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza. Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi Ecm accreditati al sistema nazionale e regionale Ecm e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti Ecm per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno all’Ordine, Collegio, Associazione, sulla base dei relativi specifici attestati.
Certificazione dei crediti La certificazione dei crediti viene effettuata, per i professionisti sanitari iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni maggiormente rappresentative, tramite il portale Co.Ge.A.P.S. La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei crediti acquisiti nel triennio di riferimento. Tale certificazione prevederà i due livelli: 1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata da Ordini, Collegi e Associazioni, e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per tutta la formazione svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti effettivamente registrati; 2) certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio: attestazione rilasciata a cura di Ordini, Collegi e Associazioni, e della Segreteria della CNFC per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l’intero fabbisogno formativo individuale triennale.
L’Ospedale Regionale di Lugano ha indetto selezioni per infermiere/i strumentiste/i e/o tecnici di sala operatoria.
Le persone selezionate presteranno la loro attività lavorativa in un blocco operatorio multidisciplinare (5 sale: chirurgia generale e traumatologica, vascolare e laparoscopica, neurochirurgia, neuro-ortopedia, ortopedia, urologia, otorinolaringoiatria e ginecologia).
Per candidarsi è necessario possedere i seguenti requisiti:
- diploma di infermiere/a strumentista (specializzazione auspicata) e/o di tecnico di sala operatoria (o titoli equivalenti riconosciuti);
- precedente esperienza professionale di 5 anni in analoga posizione;
- disponibilità a lavorare a turni (compreso notti e picchetti);
- oltre alla lingua italiana, è auspicata la conoscenza di un’altra lingua nazionale;
- indispensabile la conoscenza dei principali mezzi informatici (pacchetto office).
Inoltre è necessario disporre di solide competenze tecniche, capacità di autocontrollo anche in caso di forte carico di lavoro, capacità di gestire i momenti difficili stabilendo le priorità e prendendo decisioni in modo tempestivo. E’ necessario essere in grado di agire in autonomia, saper organizzare il proprio tempo in maniera efficiente e concentrare i propri sforzi sulle priorità più importanti. Bisogna essere sensibili alle dinamiche interpersonali, saper ottenere la fiducia degli interlocutori come pure mantenere la dovuta riservatezza, agendo in linea con i valori dell’istituto ospedaliero.
Chi desidera candidarsi deve far pervenire entro e non oltre il 14 ottobre 2013 il proprio curriculum vitae, una fotografia, le fotocopie dei certificati di studio e di lavoro, al servizio risorse umane presso l’Ospedale Regionale di Lugano, Via Tesserete 46, 6903 Lugano, con l’indicazione “Concorso infermieri/e strum. / TSO”.
Per ulteriori informazioni cliccate quioppure richiedetele telefonando al numero 0041(91) 811 62 58 signora Lucia Saponaro, capo settore infermieristico.
ANSA) - CAGLIARI, 7 OTT - Un fiume di aspiranti infermieri professionali ha invaso Olbia per il concorso bandito dalla Asl: 5.129 candidati per 110 posti. Arrivano da tutta Italia ma a sperare in un posto fisso ci sono anche partecipanti da Germania, Slovacchia, Svizzera, Ungheria e Georgia. Gli aspiranti infermieri sono stati divisi in tre gruppi, che tra oggi e domani dovranno affrontare la prova. Alla convocazione odierna si sono presentati poco meno di 700 candidati, contro i 1.700 attesi.
Quando la salute è senza contratto Medici e infermieri con la partita Iva
da http://inchieste.repubblica.it di di VITTORIA IACOVELLA e MARIA ELENA SCANDALIATO
Timbrano il cartellino, sono nei turni di ferie, ma per loro non ci sono né garanzie né tutele. Nella Sanità il ricorso a contratti atipici è diventato la regola per aggirare il blocco delle assunzioni. A Nord come a Sud
ROMA - Entrano al lavoro e timbrano il cartellino, fanno turni, notti, reperibilità come fossero dipendenti, ma in realtà a fine mese emettono una fattura e pagano più contributi previdenziali dei loro colleghi a tempo indeterminato. L'assicurazione è a loro carico, non hanno ferie e le loro "consulenze" o "collaborazioni" sono perennemente appese al filo del rinnovo del loro rapporto con la Asl. Da questi camici bianchi atipici però dipendono anche la salute e la vita di molti pazienti. Questi medici, infermieri e tecnici, infatti hanno spesso alte specializzazioni, sono impiegati in reparti particolarmente delicati come la Neonatologia intensiva dell'Umberto I di Roma (in cui sono la metà del personale), il Pronto soccorso pediatrico, ma anche la Cardiochirurgia, le ambulanze, la Radiologia. I camici bianchi a partita Iva sono in tutti i settori della sanità pubblica. sono tanti e difficili da calcolare, da Nord a Sud, il loro orizzonte di speranza si chiama "assunzione", ma ogni volta che viene promesso un nuovo concorso il concetto sembra non riuscire a emergere dalle semplici promesse elettorali dei governatori locali o dai proclami di politici di qualsiasi schieramento. Loro sono lì e portano avanti la macchina della salute assieme ai colleghi assunti, lavorando esattamente allo stesso modo ma con un gap di diritti notevole.
Duecento all'Umberto I. Al Policlinico Umberto I di Roma sono più di duecento, il direttore generale Domenico Alessio con una lettera alla Regione Lazio inviata lo scorso 20 febbraio chiedeva di "indire un concorso pubblico per l'assunzione diretta degli infermieri con un punteggio che tenga conto degli anni già prestati al Policlinico" e poi "attivare procedure per l'assunzione diretta del personale ausiliario già in servizio al Policlinico, così da preservare la professionalità acquisita, il diritto di assistenza nelle strutture sanitarie pubbliche, la dignità e sicurezza dei lavoratori super sfruttati per far ingrassare i padroni di ditte e cooperative". I mesi sono passati siamo ancora allo stesso punto.
Oltre il danno la beffa. Un medico che lavora in ospedale, ma è considerato lavoratore "autonomo" paga anche una percentuale più alta di contributi all'Empam (ente previdenziale della categoria) cui versa ogni anno il 12,5 per cento dello "stipendio", mentre i colleghi assunti regolarmente pagano soltanto la percentuale su quanto guadagnato effettivamente con prestazioni fuori dal settore pubblico.
Il colpo di grazia. I falsi "liberi professionisti" di libero hanno ben poco. E la riforma Fornero ha dato il colpo di grazia. Molte Aziende sanitarie, per sopperire alla carenza degli organici, aumentata esponenzialmente a causa del blocco del turn over, si sono avvalse della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Decreto legislativo 165 del 2001 per stipulare contratti libero professionali con medici, biologi, farmacisti e psicologi. Secondo la norma infatti: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza degli" specifici "presupposti di legittimità".
Lavorare senza contratto. Un'anestesista, che preferisce rimanere anonima per evitare guai, ci racconta: "Ho lavorato anche tra un contratto e l'altro, senza sapere cosa sarebbe stato di me e senza assicurazione. L'ho fatto per senso del dovere, nel mio reparto se scioperi i pazienti non rimangono in attesa, muoiono. Se ci fosse stato qualche problema, non so cosa avrei fatto, non avrebbero neanche potuto ipotecarmi la casa, sono in affitto. Lavoriamo in condizioni di stress estremo e il precariato è la fune sulla quale cerchiamo ogni giorno di rimanere in equilibrio".
Dove iniziò Mani Pulite. E a Nord lo scenario non cambia. A Milano il Pio Albergo Trivulzio (quello dove iniziò l'inchiesta Mani Pulite) gestisce tre residenze assistenziali e due istituti di riabilitazione per anziani, oltre a diversi ambulatori specialistici, un hospice per malati incurabili e alcune comunità alloggio. Tutto all'interno di strutture pubbliche, amministrate dal Comune e dalla Regione Lombardia. Come a Roma, anche qui precari e partite Iva si mischiano ai colleghi "strutturati": basta fare un giro nei corridoi di via Trivulzio per vedere decine di "liberi professionisti" strisciare il badge in entrata, uscita e pausa pranzo, come fossero dei dipendenti. Su 1400 lavoratori, circa 200 sono "collaboratori" o partite Iva; difficile, invece, quantificare il personale di cooperativa che si incontra in tutti i reparti. Le gare cui partecipano le cooperative, infatti, prevedono solo la fornitura di un ammontare di ore assistenziali, come richiesto dalla Regione; quanti siano gli operatori sanitari necessari a garantirle non è interesse del Pio Albergo.
Concorsi impossibili. "Semplicemente, non possiamo fare concorsi. E per assumere a tempo indeterminato è necessario bandire un concorso pubblico", spiega Giovanni Maria Soro, direttore generale del Trivulzio. "L'ultimo era stato indetto nel 2011, ma è stato subito bloccato dalla gestione commissariale. Poi è stato decretato il blocco del turn over e non abbiamo assunto più nessuno". In realtà, negli ultimi anni sono stati chiamati a lavorare decine di nuovi infermieri, medici e fisioterapisti. Il paradosso è che sono stati contrattualizzati come "collaboratori" o "liberi professionisti", nonostante siano tenuti a rispettare orari e turni, e a pianificare le ferie proprio come i loro colleghi subordinati. Inoltre, sono stati scelti non tramite concorso pubblico (come la legge impone) ma attraverso una "procedura comparativa", che cerca di salvare almeno la parvenza di una selezione trasparente del personale. Tra gli avvisi affissi nella bacheca del Pio Albergo, infatti, ecco due nuove "procedure comparative" per il conferimento di 21 "incarichi libero professionali": fisioterapisti, logopedisti e assistenti sanitari chiamati a lavorare come dipendenti, ma senza le relative garanzie.
Tasse salatissime. Un infermiere del Trivulzio, anche lui rigorosamente anonimo, racconta: "Lavoro tra le 150 e le 160 ore al mese, con una retribuzione lorda che va dai 2500 ai 2800 euro. Sembra una bella cifra, ma con la partita Iva pago delle tasse salatissime, e devo anche pensare da solo a pensione e assicurazione contro malattia e rischio biologico". In effetti, i lavoratori a partita Iva sono pagati solo per le ore effettivamente lavorate: chi resta a casa perché ammalato o infortunato (magari sul lavoro) non riceve nulla. Su tutto, poi, incombe l'interruzione del rapporto lavorativo, che il Trivulzio può imporre senza particolari preavvisi o spiegazioni. Basta inimicarsi un superiore o un dirigente e lo stipendio rischia di saltare da un mese all'altro. Ecco perché nessuno vuole parlare a viso aperto della propria precarietà: "C'è poco da lamentarsi. Con questi contratti ti possono licenziare quando vogliono".
Procedura comparativa. Giovanni Maria Soro difende comunque le scelte del Trivulzio: "Noi non costringiamo nessuno. Quando facciamo la procedura comparativa diciamo chiaramente che il rapporto è di tipo libero-professionale. Certo, le ore sono quelle e la struttura sanitaria prevede per forza di cose una turistica, ma nessuno ha mai fatto ricorso". In effetti, la tentazione di fare causa per l'assunzione a tempo indeterminato passa in fretta. Un fisioterapista, a partita Iva per anni e oggi collaboratore a progetto, racconta di essersi rivolto a un avvocato: "Mi ha sconsigliato di far causa al Pat, perché nessun giudice ha mai costretto un ente pubblico ad assumere a tempo indeterminato. Forse potrei ottenere un indennizzo economico, ma perderei sicuramente il posto di lavoro".
Dirigenti superpagati. Il bilancio del Trivulzio nel 2012 è stato chiuso con un buco di 9 milioni di euro, due in meno rispetto al 2011; un miglioramento relativo, dovuto alla vendita di immobili per un valore di 3 milioni di euro. Il Pio Albergo Trivulzio, infatti, gestisce un patrimonio mobiliare e immobiliare di 400 milioni: ciononostante, i servizi assistenziali per gli anziani - ovvero l'attività principale del Pat, che comprende anche la residenza nelle strutture e la riabilitazione - rendono sempre meno, perché gli utenti solventi, a causa della crisi, sono in netta diminuzione, e il Comune può coprire sempre meno spese. Difficile, quindi, prevedere uno sblocco delle assunzioni attraverso nuovi concorsi. Particolare curioso, in questo contesto di austerity e sacrifici, sono le retribuzioni dei nove dirigenti del Pat: in media, ognuno di loro percepisce 105mila euro annui. Lo stesso Soro guadagna circa 123mila euro, cui si aggiunge un 20% in più in base ai risultati. Liberi professionisti anche loro, ma con qualche incentivo in più.
Il colpo d'occhio era quello delle adunate oceaniche da concertone o finale dei play off. Ma i milleseicento giovani che ieri mattina hanno stipato
gli spalti del Palabanca di Piacenza non inseguivano sogni di rock'n'roll.
Erano candidati al concorso pubblico indetto dall'Ausl di Parma per un posto da infermiere (in azienda a Parma) con contratto a tempo indeterminato.
Il sogno è quello, purtroppo non spartibile: uno su milleseicento ce la fa. E benché l'adunata risulti di proporzioni straordinarie, corrisponde comunque a una cifra più «umana» rispetto alle 3500 domande che s'erano ammonticchiate sulle scrivanie della nostra Ausl........Articolo completo sulla Gazzetta di Parma in edicola
24 SET - Gentile Direttore, volevo esprimere le mie perplessità per quanto accade sul territorio italiano riguardo la mancanza di lavoro per i professionisti sanitari infermieri, a sostegno anche di quanto già pubblicato precedentemente da più di un collega.
Sono più di 30.000 gli infermieri disoccupati o con lavoro a tempo determinato e precario. Il MIUR studia proposte di legge per ridurre l’accesso agli studenti ai corsi di laurea utilizzando criteri di selezione sempre più specifici come se fosse questo il sistema per creare posti di lavoro (non basta ridurre il numero dei posti messi a bando per non creare false illusioni?). La colpa sembra rimbalzare e alla fine ricadere sugli atenei che continuano a fornire al MIUR notizie di previsione, sul numero dei posti a concorso, assolutamente prive di fondamento.
Ma di questo atteggiamento che coinvolge gli atenei - e di riflesso anche il Ministero - e che va contro ogni principio etico, morale e civile nessuno si è accorto? Un esubero di 30.000 infermieri prima o poi qualcuno lo doveva anche notare…..
Fatto sta che gli infermieri oggi da buoni “professionisti sanitari” sono costretti ad elemosinare qualche giorno di lavoro accontentandosi anche di ricoprire ruoli poco dignitosi che di assistenza infermieristica hanno poco o nulla se dobbiamo attenerci al profilo professionale che recita: “l’infermiere è responsabile dell’assistenza infermieristica…” E io mi chiedo: se lo si è ritenuto “responsabile dell’assistenza infermieristica” perché non si lascia che questi possa essere parte attiva nella scelta dei criteri e dei metodi assistenziali della sanità italiana?
Perché non viene riconosciuta questa autonomia nella programmazione degli interventi assistenziali sul territorio ora più che mai? Perché non viene sostenuta la libera professione attraverso la formulazione di leggi dedicate che potrebbero solo andare a beneficio del sistema? E’ chiaro che sulla base della nuova politica sanitaria, con il “taglia di qua, stringi di là”, non ci saranno nuove possibilità di lavoro per gli infermieri all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e private nonostante oggi l’Italia sia il penultimo paese in Europa per rapporto infermiere/abitanti (circa 6 per mille).
Alla Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI , oggi affaccendata nel suo ruolo politico, chiedo: cosa pensa di proporre per la risoluzione del problema della disoccupazione della categoria? I cittadini hanno bisogno di assistenza e gli infermieri hanno bisogno di lavoro!
Infermieri motivati ma delusi dagli scarsi riconoscimenti e dal silenzio della politica. NURSIND presenta in anteprima un’importante indagine sulla professione infermieristica svolta a seguito di una identica iniziativa presentata dalla CESI (Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti) lo scorso ottobre in Lussemburgo. La ricerca è stata svolta in collaborazione con il CERGAS Bocconi con i Prof Carlo De Pietro, Alessia Anzivino e Marco Sartirana. L’analisi ha quindi beneficiato della comparazione con Germania e Paesi Bassi, grazie ai dati presentati proprio ad ottobre dello scorso anno in occasione dell’incontro annuale del settore sanità della CESI (Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti).
“Se pur ci conforta il dato dell’orgoglio di appartenere ad una professione così fondamentale e difficile – afferma Donato Carrara del Centro Studi Nursind – siamo preoccupati per la conferma dell’aumento del carico di lavoro fisico e delle responsabilità collegato alla complessità dei nostri assistiti. Ciò stride con gli orientamenti normativi dell’ultimo periodo per cui con la spending review si diminuiscono le risorse umane e materiali e con la riforma delle pensioni si trattiene il personale più a lungo in servizio con il reale rischio di trovarsi nel sistema dei professionisti sempre più usurati e sempre meno valorizzati”. “Per tale motivo come sindacato infermieristico – conclude Carrara – abbiamo avanzato in sede istituzionale la proposta di una “staffetta generazionale” che consenta di avere le stesse condizioni di pensionamento delle forze di polizia e dia la possibilità ai giovani infermieri presenti in gran numero nel mercato di lavoro di entrare nel sistema e favorire la graduale fuoriuscita degli infermieri più anziani”.
Per leggere lo studio completo aprire il file sottostante
E' in uscita il numero 30 di Infermieristicamente, 2° e 3° trim. 2013.
In evidenza è la proposta del patto generazionale tra infermieri vecchi e nuovi sulla quale il sindacato è particolarmente impegnato e che si confronta con quella lanciata dal PD del Piemonte per trovare una sintesi comune e praticabile.
La rivista, stampata in 52.500 copie, viene recapitata oltre che agli iscritti al Nursind, anche a tutte le Unità Operative delle strutture sanitarie del Paese.
Se nel tuo reparto non arriva la rivista, richiedila a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando l'indirizzo postale del tuo ospedale e dell'U.O. La consultazione della rivista in pdf è disponibile aprendo l'allegato sotto
Nursind prevede un autunno caldo per la sanità pubblica.
Il Nursind, il sindacato rappresentativo degli infermieri, prende atto della volontà del Governo di utilizzare il sistema delle proroghe per la gestione di questo lungo periodo di crisi economica.Se tale sistema d’azione fosse adottato anche dai pubblici dipendenti ai principali servizi dello Stato (sanità, scuola, difesa), questi dovrebbero essere bloccati al 2009, anno in cui sono scaduti i contratti, e nessuna riforma potrebbe trovare posto. Il servizio sanitario e la riforma Balduzzi dovrebbero restare norme sulla carta (“rinnovata solo la parte normativa ma non la valenza economica” come per i contratti) visto che anche gli stipendi degli infermieri dal 2009 non hanno più avuto un adeguamento. Alcuni valori economici di voci salariali non solo hanno ancora una trasposizione del valore in lire ma sono addirittura antecedenti gli anni ’90 (sono cioè fermi da più di 20 anni).Cosa si può chiedere a questo personale laureato che da più di 10 anni non ha avuto nemmeno un misero scatto retributivo di 50 euro lorde? Cosa si può dire agli infermieri che tengono aperte le strutture 24 ore al giorno e garantiscono assistenza qualificata ad un valore economico di poco superiore a quello delle badanti? Cosa si può pretendere da questo personale che ha provveduto a spese proprie alla formazione post base senza vedersi riconosciuto nessun nuovo inquadramento o incentivo?I dipendenti pubblici calano e gli stipendi si bloccano.“Dall’azione del Ministro Brunetta in poi, i dipendenti pubblici hanno solamente subito inasprimenti dei poteri datoriali, riduzione dei margini di contrattazione e blocchi economici. Agli infermieri per contro – afferma il segretario Nursind – sono state chieste maggiori competenze, maggiori flessibilità, di aumentare la quantità di prestazioni, di non diminuire la qualità delle stesse e di giustificare le liste di attesa per gli esami, per gli interventi chirurgici, per l’accesso al pronto soccorso, per i tempi di ricovero, per la mancanza di posti letto, per i disagi derivanti dalle riorganizzazioni e dagli accorpamenti di unità operative.”“Come Nursind, - conclude il segretario nazionale Andrea Bottega – ci coordineremo con le altre federazioni sindacali della CGU-CISAL per evidenziare agli organi governativi il disagio insopportabile che i servitori della Nazione continuano a subire.” 10 agosto 2013
Via dall'Italia, da infermiere sottostimato a specialista ben pagato a Londra Scrivo da Londra, città in cui mi sono trasferito dal 2007. Ho letto recentemente degli articoli su un giovane chirurgo italiano originario del Veneto, come me, che sta conseguendo un grande successo professionale, diventando primario in Inghilterra. Ebbene, tali opportunità di riconoscimento e crescita professionale che offrono altri paesi coinvolge proprio tutti i campi lavorativi. Proprio perché ho letto quella storia sul giovane primario italiano a Londra vorrei raccontarvi la mia e spero vi faccia riflettere. Ho lavorato per circa 5 anni presso il pronto soccorso di Castelfranco Veneto (Treviso) come infermiere. Non molto gratificato dal riconoscimento sociale ed economico della mia professione in Italia decisi di trasferirmi all'estero. Durante un weekend esplorativo a Londra trovai lavoro nell'arco di 12 ore presso un'agenzia freelance per infermieri e mi trasferii nell'Ottobre 2007. Dopo aver esercitato in diversi pronto soccorso della capitale, ebbi l'opportunità di essere assunto permanentemente in un servizio di dermatologia. A quel punto la meritocrazia ha dimostrato di funzionare (al contrario dell'Italia), infatti dopo poco tempo il mio interesse per la specialità e le mie qualità furono molto apprezzate dal dipartimento che volle finanziare dei corsi per abilitarmi ad effettuare chirurgia dermatologica. Da allora ad oggi, sono diventato il coordinatore del personale infermieristico del mio servizio e dopo vari corsi universitari sono stato promosso a "Clinical Nurse Specialist" (Specialista Clinico Infermiere: una sorta di infermiere che può svolgere attività ad alto profilo); effettuo settimanalmente sedute di chirurgia dermatologica (biopsie, rimozione di nei e tumori della pelle) e faccio training ai medici specializzandi. Tanto per aggiungere qualche anno di luce in più dall'Italia: il mio lavoro è completamente indipendente, ho appena terminato un master (finanziato dall'ospedale) che mi permette di prescrivere farmaci come un medico, effettuo il monitoraggio di terapie sistemiche ad alto rischio di tossicità e, tra le altre attività, ho effettuato un corso al Royal Society of Medicine per somministrare il botulino e sto progettando di aprire una piccola attività di medicina estetica (a proposito, qui la partita IVA me la sono aperta con una telefonata di 5 minuti!). Devo dire che anche qui a volte la gente è incredula quando spiego la mia attività lavorativa: a volte mi scambiano per una sorta di "chirurgo plastico", quando invece qui in Uk gli infermieri hanno semplicemente la possibilità di scalare diversi livelli di carriera e competenza con un riconoscimento economico che all'apice può raggiungere 6mila euro netti mensili. Mi dispiace dirlo, ma purtroppo in Italia la parola "infermiere" è ancora vista con molti stereotipi, la professione è sottostimata a ruolo subordinante e non ci sono spiragli di crescita professionale. Eppure la nostra formazione e le nostre qualità fanno eccellenza all'estero. Alberto